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PDL 2918

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2918



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIBELLI

Modifiche agli articoli 16, 17 e 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di celebrazione e trascrizione di matrimoni contratti all'estero e di adempimenti relativi alle richieste di pubblicazione di matrimonio

Presentata il 19 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Inteso alla lettera, il matrimonio misto è l'unione tra un cittadino italiano e un cittadino straniero. In realtà il termine «misto» rimanda non solo a soggetti di diversa cittadinanza, ma anche a soggetti appartenenti a etnie, culture o religioni diverse. Noi preferiamo la definizione di «matrimonio misto» perché maggiormente esemplificativa della mescolanza che si produce a tutti i livelli, in quanto è evidente che trattasi di un fenomeno strettamente legato e determinato principalmente dal fattore migratorio. L'evoluzione della società, gli scambi commerciali, turistici, culturali e nelle comunicazioni sono elementi che contribuiscono ad allentare l'isolamento geografico e culturale dei Paesi, nonché a rendere quotidiano e normale incontrarsi con stranieri, siano essi turisti, uomini d'affari o emarginati. Quando, poi, il fenomeno migratorio raggiunge un certo livello di stabilizzazione, allora cominciano a celebrarsi matrimoni misti in maggior numero, proprio perché questa nuova forma familiare tende a incrementarsi là dove il fenomeno migratorio si stabilizza o si consolida. Da un'analisi dei dati statistici diffusi nel corso di questi ultimi anni si può desumere chiaramente che nel nostro Paese la maggiore incidenza di tali unioni riguarda il nord, seguito dal centro e poi dal sud e dalle isole, in ragione anche della differente concentrazione di stranieri nelle varie regioni della nostra penisola. In base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi all'anno 2004, che analizzano gli aspetti economici, demografici e sociali del Paese, è stato confermato l'intensificarsi della presenza di famiglie straniere
 

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in Italia, conseguenza di un chiaro processo di stabilizzazione della presenza di immigrati. Come si legge nel citato rapporto, nel decennio 1991-2001 le famiglie con almeno un componente straniero sono triplicate, principalmente per l'arrivo in Italia di familiari inizialmente rimasti nel Paese d'origine e, secondariamente, per la creazione di nuclei familiari nuovi. Tra gli elementi che concorrono all'aumento di queste famiglie deve essere sicuramente annoverata l'incidenza crescente dei matrimoni misti. Se all'inizio degli anni novanta la quota dei matrimoni con almeno un membro straniero era pari al 3,2 per cento delle unioni celebrate complessivamente in Italia, nell'anno 2003 questa percentuale è salita al 10,3 per cento. In particolare, sono più che raddoppiati i matrimoni tra uomini italiani e donne straniere (da 6.000 a 16.000 nel periodo 1992-2003), anche se la crescita più vistosa è quella delle coppie di stranieri (che ha registrato un aumento del 16,3 per cento medio annuo).
      Senza voler analizzare i motivi che spingono un numero sempre maggiore di cittadini italiani a prediligere l'unione con uno straniero, vi è da dire che l'attenzione verso questo tipo di matrimoni va aumentando di pari passo con la sua ascesa, non solo perché costituisce un fenomeno sociale nuovo (o del quale ci stiamo quantomeno rendendo conto adesso), ma anche perché rappresenta un osservatorio che ci permette di cogliere quale sia il grado di articolazione e di penetrazione degli stranieri nel nostro Paese. Sotto questo punto di vista, infatti, i matrimoni misti sono un fenomeno sociale che contribuisce a far cogliere l'evoluzione della nostra società, nonché a misurare il grado di radicamento degli stranieri nel nostro Paese e ad osservare il livello di cambiamento che sta investendo l'istituzione «famiglia». Tuttavia, riteniamo che un legislatore attento debba saper cogliere gli aspetti allarmanti che si nascondono dietro fenomeni che, pur se rientrano apparentemente nella libertà di scelta e nella sfera privata dei singoli cittadini, comportano conseguenze sotto il profilo sociale ed economico di non trascurabile rilevanza per la collettività e pongono a serio rischio i princìpi di tutela dei soggetti più deboli presenti nella nostra Carta costituzionale e nelle norme di legge.
      Premessa, quindi, la libertà di scelta di tutti i cittadini di poter agire e comportarsi nel modo che ritengono più corretto, riteniamo importante intervenire con la presente proposta di legge per rendere quantomeno più difficoltosa la celebrazione dei matrimoni «forzati», stipulati unicamente per motivi di convenienza.
      Per quanto concerne il matrimonio celebrato all'estero in cui almeno uno degli sposi sia cittadino italiano, l'articolo 1 della presente proposta di legge, modificando l'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, estende anche agli atti di tale matrimonio la normativa prevista per quelli celebrati in Italia con le audizioni delegate alle autorità consolari qualora i coniugi risiedono in un Paese straniero. Nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile riceve la copia dell'atto di un matrimonio dall'autorità straniera ai fini della trascrizione, è tenuto ad accertare l'adempimento delle formalità richieste.
      Infatti, in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte, l'ufficiale non può procedere alla trascrizione del matrimonio nello stato civile italiano, con la conseguenza che l'atto non sarà opponibile a terzi ed esplicherà i suoi effetti civili solo nei riguardi dei coniugi stessi e dei loro figli.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge, modificando l'articolo 17 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, prevede l'applicazione delle norme in materia di opposizione al matrimonio contenute nel capo III del titolo VIII dello stesso regolamento.
      Infine, l'articolo 3 della presente proposta di legge, modificando l'articolo 51 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dispone che la documentazione relativa alla data e al luogo di nascita
 

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nonché alla cittadinanza degli sposi non deve riportare una data superiore a tre mesi se rilasciata in Italia e non superiore a sei mesi se rilasciata da un consolato. Affinché sia reso possibile un maggiore controllo sulla validità delle nozze, il medesimo articolo prevede altresì un'audizione, congiunta o separata, degli aspiranti sposi da parte dell'ufficiale dello stato civile. Tale audizione facoltativa è prevista quando sussistano, ad esempio, dubbi sul libero consenso dei futuri sposi o sulla fondatezza e sulla solidità del progetto matrimoniale. In caso di residenza all'estero di uno dei futuri sposi, l'ufficiale dello stato civile chiede all'autorità diplomatica o consolare territorialmente competente di procedere a tale audizione per escludere il rischio di nozze forzate o di convenienza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo le leggi del luogo» sono aggiunte le seguenti: «e verificato, per il cittadino o i cittadini italiani, il rispetto di quanto previsto dal capo I del titolo VIII»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Per essere opposto ai terzi in Italia, il matrimonio di un cittadino italiano celebrato da un'autorità straniera deve essere trascritto nei registri dello stato civile italiano. In assenza di tale trascrizione, il matrimonio di un cittadino italiano, validamente celebrato da un'autorità straniera, produce i suoi effetti civili esclusivamente nei confronti dei coniugi e dei loro figli».

Art. 2.

      1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inseriti i seguenti: «Per gli atti di matrimonio l'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla trascrizione, accerta che il matrimonio celebrato da un'autorità straniera sia avvenuto in conformità dell'articolo 16. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III del titolo VIII».

Art. 3.

      1. All'articolo 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La documentazione relativa alla data e al luogo di nascita nonché alla cittadinanza, prevista dal comma 1, non deve riportare una data superiore a tre mesi se rilasciata in Italia e non superiore a sei mesi se rilasciata dal consolato territorialmente competente»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'ufficiale dello stato civile, quando lo ritiene necessario, procede, personalmente o tramite un funzionario delegato, all'audizione, congiunta o separata, dei futuri sposi. In caso di residenza all'estero di uno dei futuri sposi, l'ufficiale dello stato civile chiede all'autorità diplomatica o consolare territorialmente competente di procedere a tale audizione».


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