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PDL 3046

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3046



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSOLA

Nuove norme in materia di incompatibilità nell'esercizio di cariche pubbliche

Presentata il 19 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La sfiducia e il malessere sempre più crescenti e diffusi tra i cittadini verso la politica e i suoi protagonisti istituzionali sono in questi ultimi mesi in preoccupante aumento e finiscono per trasformarsi in un calo di fiducia verso le istituzioni pubbliche. Tutto ciò impone una profonda riflessione e una risposta seria da parte del mondo politico e istituzionale. La credibilità delle istituzioni e della condotta dei suoi rappresentanti è infatti premessa indispensabile della vita democratica e della fiducia dei cittadini verso chi li rappresenta.
      È quindi necessario ridare piena credibilità alla politica e ai suoi protagonisti, e ciò passa anche attraverso la riduzione dei privilegi e degli sprechi, aumentando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia da parte di chi ricopre cariche elettive, recuperando e ridando priorità al concetto di etica pubblica.
      In questo senso si crede che un contributo possa e debba venire dalla revisione della normativa vigente sulle incompatibilità nell'ambito delle cariche elettive.
      L'istituto dell'incompatibilità tra funzioni istituzionali è già in parte presente nel nostro ordinamento giuridico ma con notevoli limitazioni. La proposta di legge che si sottopone alla Vostra attenzione prevede, invece, di estendere a tutti i livelli elettivi questo istituto, impedendo così la possibilità di cumulo degli incarichi pubblici da parte di un medesimo soggetto.
      Si pensi, a titolo di esempio, alla possibilità attuale di poter ricoprire contemporaneamente la funzione di sindaco o di assessore comunale, e contestualmente quella di parlamentare. Ci troviamo di
 

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fronte al sommarsi di competenze che possono finire per privilegiare l'interesse locale su quello generale, e rappresentare un oggettivo o potenziale conflitto di interessi tra le attività e le cariche ricoperte.
      Senza contare, peraltro, gli evidenti limiti di tempo disponibile per lo svolgimento di entrambe le funzioni oggettivamente impegnative e che richiedono, invece, un impegno a tempo pieno da parte dell'eletto.
      È, insomma, necessario evitare che da tali cumuli di funzioni possano derivare ripercussioni negative sulla necessaria distinzione tra ambiti politico-amministrativi e sulla garanzia dei princìpi di efficienza e di imparzialità delle stesse funzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le cariche di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di membro del Parlamento nazionale, di membro del Governo, di sindaco, di presidente della giunta regionale, di presidente della provincia, di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, e di assessore regionale, provinciale o comunale sono incompatibili tra loro.
      2. Il soggetto che si trova al momento della propria elezione in una situazione di incompatibilità, stabilita ai sensi del comma 1, deve, entro trenta giorni, optare tra la carica alla quale è stato eletto e quella con essa incompatibile.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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