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PDL 3050

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3050



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINELLO

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di erogazione di prestazioni accessorie alle cure termali

Presentata il 19 settembre 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'entrata in vigore della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il settore termale ha subìto una radicale innovazione che comunque nel corso di questi ultimi anni non ha saputo dare a tale comparto risposte in termini di innovazione e di sviluppo turistico.
      È vero che la legge promuove l'incentivazione ed il sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. Ma è anche vero che il limite di tale legge è connesso con la multidisciplinarietà della materia termale e in questo senso non si è saputo rispondere a tutte quelle domande e istanze che agitano il sistema e che si riflettono in una profonda crisi del settore dovuta all'impossibilità di dare risposte in termini turistici «cristallizzando» il modello di azienda termale.
      L'Italia rappresenta un unicum, a livello europeo, per l'estensione geografica delle zone termali e per la qualità delle acque e dei fanghi.
      Negli ultimi anni sono state studiate e individuate nuove tecniche di utilizzo delle risorse termali che superano le oramai note proprietà terapeutiche a scopo curativo e che si inseriscono invece in un percorso di benessere del corpo e della mente.
      La presente proposta di legge intende superare il concetto di cura termale terapeutica per consentire alle aziende che operano nel settore di poter offrire al mercato tutte quelle prestazioni che derivano dalla risorsa termale, ma utilizzando tecniche più moderne e aderenti alle mutate esigenze della clientela.
      Per questo la presente proposta di legge prevede la liberalizzazione delle prestazioni
 

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accessorie erogate dagli stabilimenti termali, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura autorizzate. Attualmente, infatti, le licenze relative ai servizi di bar, ristorante, piscina, estetista, parrucchiere eccetera, sono rilasciate esclusivamente per il servizio della clientela alloggiata negli alberghi: ciò ha fortemente contribuito all'immagine di lontananza degli alberghi stessi dal territorio in cui operano.
      Così sia i residenti abituali che i turisti di passaggio non riescono in alcun modo a vivere l'esperienza delle terme, neanche attraverso la semplice frequentazione dei ristoranti o dei centri per le cure estetiche o l'utilizzo delle piscine con acque termali curative o degli idromassaggi terapeutici. Lo stabilimento termale, allora, con la propria molteplicità di servizi, si trasforma in un punto di debolezza che impedisce la crescita delle strutture alberghiere.
      In effetti, una normativa così restrittiva impedisce alle aziende anche di perseguire diversi modelli organizzativi che possono richiedere l'esternalizzazione di alcuni servizi, quali bar, ristorante, estetica, per motivi di efficienza e di riqualificazione dell'offerta e determina, inoltre, l'impossibilità di poter offrire il servizio anche al di fuori della clientela alberghiera e, quindi, di ampliare il novero degli utenti gravitanti attorno allo stesso albergo e alle sue varie strutture.
      Si noti che l'esternalizzazione dei servizi in questione è prassi ormai consolidata nei modelli di hôtellerie internazionale, apportando anche un miglioramento del servizio a favore della stessa clientela alberghiera, consentendo l'estensione degli orari di servizio e, negli alberghi più grandi, addirittura l'offerta di più servizi alternativi a scelta del cliente (estetista, piscina, e così via).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di definizione di prestazioni accessorie).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) prestazioni accessorie: i servizi erogati negli stabilimenti termali non inerenti alle cure termali».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di erogazione delle prestazioni accessorie).

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Erogazione delle prestazioni accessorie). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, le prestazioni accessorie degli stabilimenti termali, come individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge, sono erogate a chiunque ne faccia richiesta».


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