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PDL 2917

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2917



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

GIBELLI, BRICOLO

Modifica all'articolo 22 della Costituzione in materia di cittadinanza

Presentata il 19 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La Costituzione repubblicana fu approvata in un contesto storico-politico assai diverso da quello attuale e richiede perciò di essere ripensata ed integrata in diverse sue parti. Mentre i primi 54 articoli della Costituzione rappresentano il perno delle disposizioni che determinano i fini che lo Stato-istituzione deve perseguire per realizzare l'assetto politico-sociale - sono cioè quell'insieme di norme ove è contenuta la «formula politica» della nostra Costituzione - la parte seconda rappresenta il tessuto dispositivo, istitutivo e organizzativo dell'intero ordinamento della Repubblica italiana. Diversi sono stati i tentativi di revisione costituzionale che hanno interessato la parte seconda della Costituzione, mentre la parte prima della medesima Costituzione è stata interessata solo da limitate revisioni e richiede in più punti di essere aggiornata.
      Il tema che la presente proposta di legge costituzionale affronta è quello della cittadinanza, che ha stretta attinenza con i diritti politici e, in particolare, con quelli elettorali.
      La finalità della presente proposta di legge costituzionale consiste nel costituzionalizzare il principio dello «ius sanguinis» come modalità prevalente di acquisto della cittadinanza italiana, in armonia con i princìpi che da sempre hanno informato il nostro ordinamento in tale materia.
      Nel nostro Paese l'istituto della cittadinanza è stato disciplinato per molto tempo dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e, più recentemente, ridisciplinato dalla legge 5
 

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febbraio 1992, n. 91. Tale legge, entrata in vigore il 16 agosto 1992, ha riordinato profondamente la nostra legislazione in materia, introducendo alcune significative innovazioni, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione della realtà degli italiani all'estero.
      Nell'ordinamento italiano la cittadinanza trova il primo significativo riconoscimento nelle fonti greche e romane: il cittadino è tale secondo il principio dello «ius sanguinis» e può godere dei diritti politici e civili; la cittadinanza italiana si acquista in virtù del rapporto fra i cittadini e i loro discendenti.
      La citata riforma del 1992 ha però introdotto alcuni elementi innovativi dando spazio, seppure limitato, all'acquisto della cittadinanza secondo il principio dello «ius soli», in base al quale si attribuisce la cittadinanza italiana a coloro che sono nati nel territorio dello Stato qualora i genitori siano apolidi e nei casi in cui il figlio non acquisti la cittadinanza dai genitori in base alla legge dello Stato d'appartenenza. Tale modalità di acquisto della cittadinanza ha, come si vede, uno spazio residuale nella legislazione italiana.
      Da più parti si intende, tuttavia, ampliare le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio italiano, facendo di questa modalità il canale principale di acquisto della cittadinanza. Si tratta tuttavia di una scelta antistorica, proprio a fronte degli ingenti flussi migratori che interessano Paesi come l'Italia e, più in generale, i Paesi dell'Europa. Tali flussi richiedono, infatti, di essere governati e non già semplicemente assecondati promettendo a chiunque l'acquisto della cittadinanza a prescindere da un'effettiva integrazione nel nostro tessuto sociale, culturale ed economico.
      Per tali motivi si ritiene opportuno, al fine di orientare le future scelte del legislatore italiano in maniera coerente ai valori illustrati, fissare in Costituzione il principio fondamentale secondo il quale la cittadinanza italiana si acquista solo secondo il principio dello «ius sanguinis», lasciando la possibilità di acquisto per naturalizzazione solo a seguito della residenza ininterrotta sul territorio italiano per dieci anni, come indice di un'effettiva volontà di integrazione nella nostra comunità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

      «La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.
      L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano».


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