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PDL 3019

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3019



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SUPPA, SAMPERI

Istituzione e disciplina del ruolo dei magistrati onorari della giustizia di pace

Presentata il 23 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'istituzione e la regolamentazione della magistratura onoraria, da più parti reclamata, rientra nel più ampio disegno di riassetto del «sistema giustizia» del Paese e rappresenta la continuazione naturale delle scelte di fondo già presenti nella riforma dell'ordinamento giudiziario recentemente approvata con la legge 30 luglio 2007, n. 111. Peraltro, si tratta di un passo ulteriore nella direzione di una giustizia più efficiente, non più rinviabile.
      Da sempre la magistratura onoraria cerca di colmare le carenze presenti nel settore dando ai cittadini tutela in tempi ragionevolmente celeri e offrendo un servizio ormai non più rinunciabile. Appare quindi necessario garantire la professionalità del magistrato onorario, nonché forme di reclutamento e regolamentazioni più consone all'importante servizio che gli stessi offrono. Del resto, l'introduzione del giudice di pace è stata una delle innovazioni più importanti del complesso disegno di riforma della giustizia. D'altro canto l'autonoma previsione dei magistrati onorari nella nostra Costituzione impone di prevedere funzioni e competenze specifiche che evitino confusione tra la figura del magistrato onorario e quella del magistrato
 

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professionale, ma giammai di considerare la figura del magistrato onorario come un minus rispetto alla magistratura togata.
      La presente proposta di legge prevede un'unica magistratura onoraria con competenze proprie sia nel campo civile che penale e con possibilità di supplire al giudice togato in determinati e tassativi casi.
      La garanzia del rispetto del giudice naturale deve restare affidata al sistema tabellare e soprattutto appare opportuno affidare la direzione dell'ufficio a un magistrato professionale.
      Come pure opportuna appare l'introduzione di rigidi sistemi di valutazione della professionalità e della formazione permanente nonché possibilità ampie di revoca, qualora il magistrato onorario non si riveli all'altezza dell'importante e delicato compito che è chiamato a svolgere. Al pari, occorre intervenire sulle norme che riguardano il reclutamento e garantire la temporaneità quale caratteristica essenziale della funzione onoraria dell'incarico. È pur vero che sarà necessaria una norma transitoria che preveda l'utilizzazione di quanti per decenni si sono posti a servizio della giustizia, trascurando ogni altra attività, come pure dovrà essere riconosciuta al magistrato non togato la possibilità di ottenere forme alternative di tutela assistenziale e previdenziale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni dei magistrati della giustizia di pace).

      1. È istituito il ruolo dei magistrati onorari della giustizia di pace, i quali esercitano la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge che regolamenta in maniera uniforme le figure dei magistrati onorari previste dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      2. I magistrati della giustizia di pace fanno parte dell'ordine giudiziario.
      3. Ai magistrati della giustizia di pace si applicano le incompatibilità e le guarentigie previste per i magistrati ordinari dell'ordine giudiziario. Ad essi sono garantiti i princìpi della terzietà, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tesi a prevenire ogni diseguaglianza di trattamento tra magistrati della giustizia di pace addetti a funzioni diverse.
      4. I magistrati della giustizia di pace si distinguono dagli altri magistrati ordinari per diversità di funzioni e per modalità di reclutamento.
      5. La legge individua la sfera di competenza giurisdizionale esclusiva per l'espletamento del lavoro dei magistrati della giustizia di pace.
      6. I magistrati della giustizia di pace svolgono le proprie funzioni presso gli uffici del giudice di pace ovvero presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice aggregato di pace e presso le procure della Repubblica con la qualifica di vice procuratore di pace della Repubblica.
      7. I magistrati della giustizia di pace svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati dalla presente legge.

 

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      8. L'utilizzazione di magistrati della giustizia di pace con funzioni di giudice presso i tribunali avviene con apposita disposizione del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Il presidente del tribunale o della sezione assegna gli affari giudiziari in considerazione della loro concreta natura e complessità in maniera da ottimizzare le risorse umane disponibili.
      9. L'utilizzazione dei magistrati della giustizia di pace con funzioni di vice procuratore di pace presso la procura della Repubblica avviene con apposita disposizione del CSM. Il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto appositamente delegato può utilizzare i vice procuratori di pace secondo le effettive esigenze dell'ufficio e secondo le comprovate capacità del singolo magistrato di pace, coadiuvando i sostituti procuratori anche nella fase delle indagini, e assegna loro gli affari giudiziari in considerazione della loro concreta natura e complessità in maniera da ottimizzare le risorse umane disponibili.
      10. Conseguono la nomina a magistrato della giustizia di pace coloro che, avendo superato il concorso di cui all'articolo 3 e avendo ultimato il tirocinio di cui all'articolo 4, sono valutati idonei dal CSM previo parere del consiglio giudiziario.

Art. 2.
(Trattamento economico, assistenziale e previdenziale dei magistrati della giustizia di pace).

      1. Ai magistrati della giustizia di pace è assicurata un'equa retribuzione e ad essi si applicano il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto dalla presente legge.
      2. Ai magistrati della giustizia di pace sono corrisposti: l'indennità base di funzione, l'indennità di udienza giudiziaria, l'indennità variabile per i procedimenti definiti e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale, nei limiti previsti dal comma 3.

 

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      3. L'indennità base di funzione dei magistrati della giustizia di pace è calcolata sulla base dello stipendio corrisposto ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 50 per cento nei primi tre anni di servizio e del 30 per cento nei successivi anni di servizio.
      4. Ai fini previdenziali, ai magistrati della giustizia di pace si applicano le forme integrative di previdenza e di assistenza, con la possibilità di ricongiunzione dei periodi di pregressa attività forense, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Concorso per l'accesso al ruolo dei magistrati della giustizia di pace).

      1. L'accesso al ruolo dei magistrati della giustizia di pace avviene tramite concorso per titoli. Al concorso per magistrato della giustizia di pace si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
      2. Per l'accesso al concorso di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana;

          b) esercizio dei diritti civili e politici;

          c) idoneità fisica e psichica;

          d) età non inferiore a trenta anni;

          e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

          f) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

          g) avere svolto, per almeno un triennio, le funzioni giudiziarie, anche come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.

 

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      3. Per l'accesso al tirocinio di cui all'articolo 4 è formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell'ordine riportato, dei seguenti titoli:

          a) avere prestato servizio per almeno un triennio come magistrato dell'ordine giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;

          b) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario di tribunale o come vice procuratore onorario;

          c) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario aggregato;

          d) avere prestato servizio per almeno un triennio come vice pretore onorario o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;

          e) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice di pace;

          f) avere esercitato per almeno un triennio la professione forense in qualità di avvocato;

          g) avere conseguito l'idoneità all'insegnamento in materie giuridiche presso le università o gli altri istituti superiori statali o le scuole secondarie di secondo grado;

          h) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

          i) avere conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di specializzazione in materie giuridiche;

          l) avere conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

 

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      4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

          a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del comma 3, prevale la maggior anzianità di servizio;

          b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui alla lettera g) del medesimo comma e, a residuale parità di titoli, prevale la maggior anzianità di servizio nelle citate funzioni;

          c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f) del comma 3, prevale la maggior anzianità d'iscrizione all'albo professionale;

          d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell'ordine, al migliore voto di laurea e alla minor anzianità anagrafica.

      5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui all'articolo 4, i candidati al concorso per magistrato della giustizia di pace sono chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili individuate dal CSM.

Art. 4.
(Tirocinio e nomina).

      1. I magistrati della giustizia di pace sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, all'esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal CSM.
      2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all'avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
      3. L'ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato

 

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sulla base della graduatoria concorsuale.
      4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente il trattamento economico di cui all'articolo 2, comma 1; non sono dovute l'indennità integrativa speciale e l'indennità giudiziaria.

Art. 5.
(Incompatibilità).

      1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato della giustizia di pace:

          a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti e i titolari della carica di difensore civico;

          b) gli ecclesiastici e i ministri di culto delle confessioni religiose;

          c) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli sono incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

          d) coloro che svolgono o che hanno svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

      2. Gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di magistrato della giustizia di pace e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
      3. Non è compatibile con le funzioni di magistrato della giustizia di pace l'esercizio dell'attività legale stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il

 

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magistrato della giustizia di pace svolge le sue funzioni.
      4. Il magistrato della giustizia di pace non può assumere l'incarico di consulente, di perito o di interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
      5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      6. Le disposizioni dell'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sulle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai magistrati della giustizia di pace, secondo i criteri dettati dal CSM, in quanto compatibili.
      7. Ai giudici onorari di tribunale si applica l'articolo 8, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; ferma l'applicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato della giustizia di pace.

Art. 6.
(Formazione permanente obbligatoria).

      1. I magistrati della giustizia di pace sono tenuti a partecipare alle attività organizzate dalla struttura di formazione decentrata della commissione per la formazione della magistratura onoraria, costituita presso ciascuna sede di corte d'appello dal CSM, funzionale anche ai fini della valutazione per la conferma nell'incarico di magistrato della giustizia di pace e per l'eventuale passaggio ad altra funzione.

 

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      2. I corsi di formazione permanente prevedono la realizzazione periodica di incontri di studio, anche di supporto alle attività di tirocinio pratico, diretti all'approfondimento di temi giuridici di interesse e di attualità, alla valorizzazione di profili deontologici, mediante il coinvolgimento di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e del mondo universitario, nonché a un confronto sulle esperienze giurisprudenziali all'interno degli uffici.

Art. 7.
(Passaggi di funzione e trasferimenti).

      1. Il passaggio del magistrato della giustizia di pace dalla funzione di giudice di pace alla funzione di vice procuratore di pace, e viceversa, ovvero il trasferimento ad altra sede sono possibili solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a due anni e solo una volta nell'arco dei primi quattro anni di esercizio delle funzioni.
      2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal CSM previo parere del consiglio giudiziario, all'esito di un tirocinio trimestrale volto all'avviamento del magistrato della giustizia di pace alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio dalle funzioni di giudice di pace addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di giudice di pace addetto alle sole funzioni penali, e viceversa.

Art. 8.
(Valutazione della professionalità).

      1. Tutti i magistrati della giustizia di pace sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
      2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo

 

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parametri oggettivi che sono indicati dal CSM.
      3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività d'interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

          a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e alla padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, a dirigere e a controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

          b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal CSM, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

          c) la diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, per il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, per la discussione e per l'approfondimento della legislazione vigente in materia, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

          d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento

 

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organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

Art. 9.
(Disposizioni transitorie).

      1. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 in qualità di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati della giustizia di pace con le funzioni di giudice di pace a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di magistrato della giustizia di pace indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
      2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 in qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati della giustizia di pace con le funzioni di vice procuratore di pace della Repubblica a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di vice procuratore di pace indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
      3. I magistrati onorari che hanno presentato domanda ai sensi dei commi 1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione prescelta tra quelle disponibili individuate dal CSM, con diritto di precedenza all'interno del distretto della corte d'appello nella quale prestano servizio come magistrati onorari.
      4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo si applicano i criteri indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.
      5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il

 

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CSM, dichiara la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di immissione nel ruolo di magistrato della giustizia di pace e provvede all'aggiornamento della graduatoria di cui al citato comma 3.
      6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere nominati nuovi magistrati onorari in funzione di magistrati della giustizia di pace.
      7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge come giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario o giudice di pace, continuano ad essere addetti ai rispettivi uffici per non oltre dieci anni dalla medesima data di entrata in vigore, previa conferma dell'incarico alle singole scadenze previste dalle vigenti disposizioni di legge che li riguardano.
      8. Sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, con cadenza non superiore a due anni, tre o piú concorsi per il reclutamento nel ruolo dei magistrati della giustizia di pace dei magistrati onorari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 1 e 2. Il primo concorso è bandito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per non meno di 2.500 posti.

Art. 10.
(Rinvio alle fonti regolamentari).

      1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CSM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

          a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 4;

          b) l'organico dei magistrati della giustizia di pace addetti, in ciascuna corte d'appello, ai singoli uffici del tribunale e della procura della Repubblica.

 

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      2. Il parere del CSM di cui al comma 1 è reso entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al citato comma 1.
      3. Qualora le disposizioni regolamentari relative alla materia di cui al comma 1, lettera a), non siano emanate in tempo utile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari, salvo quanto previsto dalla presente legge.
      4. Il ruolo organico dei magistrati della giustizia di pace di cui al comma 1, lettera b), è determinato in modo che, in ogni distretto di corte d'appello, sia istituito un numero di posti di giudice pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di vice procuratore di pace pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla medesima data di entrata in vigore.
      5. Con separati decreti del Ministro della giustizia, da adottare su conforme delibera del CSM, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui al comma 5 dell'articolo 9 e prima dell'indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato della giustizia di pace da assegnare.

Art. 11.
(Norma finale).

      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.


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