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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3019 |
1. È istituito il ruolo dei magistrati onorari della giustizia di pace, i quali esercitano la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge che regolamenta in maniera uniforme le figure dei magistrati onorari previste dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
2. I magistrati della giustizia di pace fanno parte dell'ordine giudiziario.
3. Ai magistrati della giustizia di pace si applicano le incompatibilità e le guarentigie previste per i magistrati ordinari dell'ordine giudiziario. Ad essi sono garantiti i princìpi della terzietà, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tesi a prevenire ogni diseguaglianza di trattamento tra magistrati della giustizia di pace addetti a funzioni diverse.
4. I magistrati della giustizia di pace si distinguono dagli altri magistrati ordinari per diversità di funzioni e per modalità di reclutamento.
5. La legge individua la sfera di competenza giurisdizionale esclusiva per l'espletamento del lavoro dei magistrati della giustizia di pace.
6. I magistrati della giustizia di pace svolgono le proprie funzioni presso gli uffici del giudice di pace ovvero presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice aggregato di pace e presso le procure della Repubblica con la qualifica di vice procuratore di pace della Repubblica.
7. I magistrati della giustizia di pace svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati dalla presente legge.
1. Ai magistrati della giustizia di pace è assicurata un'equa retribuzione e ad essi si applicano il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto dalla presente legge.
2. Ai magistrati della giustizia di pace sono corrisposti: l'indennità base di funzione, l'indennità di udienza giudiziaria, l'indennità variabile per i procedimenti definiti e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale, nei limiti previsti dal comma 3.
1. L'accesso al ruolo dei magistrati della giustizia di pace avviene tramite concorso per titoli. Al concorso per magistrato della giustizia di pace si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
2. Per l'accesso al concorso di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a trenta anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
f) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
g) avere svolto, per almeno un triennio, le funzioni giudiziarie, anche come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l'accesso al tirocinio di cui all'articolo 4 è formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell'ordine riportato, dei seguenti titoli:
a) avere prestato servizio per almeno un triennio come magistrato dell'ordine giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario di tribunale o come vice procuratore onorario;
c) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario aggregato;
d) avere prestato servizio per almeno un triennio come vice pretore onorario o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice di pace;
f) avere esercitato per almeno un triennio la professione forense in qualità di avvocato;
g) avere conseguito l'idoneità all'insegnamento in materie giuridiche presso le università o gli altri istituti superiori statali o le scuole secondarie di secondo grado;
h) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) avere conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di specializzazione in materie giuridiche;
l) avere conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del comma 3, prevale la maggior anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui alla lettera g) del medesimo comma e, a residuale parità di titoli, prevale la maggior anzianità di servizio nelle citate funzioni;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f) del comma 3, prevale la maggior anzianità d'iscrizione all'albo professionale;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell'ordine, al migliore voto di laurea e alla minor anzianità anagrafica.
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui all'articolo 4, i candidati al concorso per magistrato della giustizia di pace sono chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili individuate dal CSM.
1. I magistrati della giustizia di pace sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, all'esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal CSM.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all'avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
3. L'ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato
1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato della giustizia di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti e i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di culto delle confessioni religiose;
c) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli sono incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
d) coloro che svolgono o che hanno svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di magistrato della giustizia di pace e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non è compatibile con le funzioni di magistrato della giustizia di pace l'esercizio dell'attività legale stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il
1. I magistrati della giustizia di pace sono tenuti a partecipare alle attività organizzate dalla struttura di formazione decentrata della commissione per la formazione della magistratura onoraria, costituita presso ciascuna sede di corte d'appello dal CSM, funzionale anche ai fini della valutazione per la conferma nell'incarico di magistrato della giustizia di pace e per l'eventuale passaggio ad altra funzione.
1. Il passaggio del magistrato della giustizia di pace dalla funzione di giudice di pace alla funzione di vice procuratore di pace, e viceversa, ovvero il trasferimento ad altra sede sono possibili solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a due anni e solo una volta nell'arco dei primi quattro anni di esercizio delle funzioni.
2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal CSM previo parere del consiglio giudiziario, all'esito di un tirocinio trimestrale volto all'avviamento del magistrato della giustizia di pace alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio dalle funzioni di giudice di pace addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di giudice di pace addetto alle sole funzioni penali, e viceversa.
1. Tutti i magistrati della giustizia di pace sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo
a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e alla padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, a dirigere e a controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal CSM, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;
c) la diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, per il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, per la discussione e per l'approfondimento della legislazione vigente in materia, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento
1. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 in qualità di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati della giustizia di pace con le funzioni di giudice di pace a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di magistrato della giustizia di pace indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 in qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati della giustizia di pace con le funzioni di vice procuratore di pace della Repubblica a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di vice procuratore di pace indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
3. I magistrati onorari che hanno presentato domanda ai sensi dei commi 1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione prescelta tra quelle disponibili individuate dal CSM, con diritto di precedenza all'interno del distretto della corte d'appello nella quale prestano servizio come magistrati onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo si applicano i criteri indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il
1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CSM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 4;
b) l'organico dei magistrati della giustizia di pace addetti, in ciascuna corte d'appello, ai singoli uffici del tribunale e della procura della Repubblica.
2. Il parere del CSM di cui al comma 1 è reso entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al citato comma 1.
3. Qualora le disposizioni regolamentari relative alla materia di cui al comma 1, lettera a), non siano emanate in tempo utile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari, salvo quanto previsto dalla presente legge.
4. Il ruolo organico dei magistrati della giustizia di pace di cui al comma 1, lettera b), è determinato in modo che, in ogni distretto di corte d'appello, sia istituito un numero di posti di giudice pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di vice procuratore di pace pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla medesima data di entrata in vigore.
5. Con separati decreti del Ministro della giustizia, da adottare su conforme delibera del CSM, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui al comma 5 dell'articolo 9 e prima dell'indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato della giustizia di pace da assegnare.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.
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