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PDL 3080

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3080



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1601)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

e con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 settembre 2007
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 247.145 per l'anno 2007, di euro 219.845 per l'anno 2008 e di euro 281.105 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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