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PDL 3069

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3069



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISURACA, BERTOLINI, BOSCETTO, CARFAGNA, ROMELE, SANTELLI

Modifica all'articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di progetti di impiego dei volontari in servizio civile per attività di assistenza in favore dei disabili gravi

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di quelle organizzazioni di volontariato particolarmente vicine ai disabili gravi, quali i non vedenti, i non udenti e altre disabilità.
      Molto spesso, infatti, come riportato ampiamente dalla stampa, tali organizzazioni si trovano in grave difficoltà nel reperire volontari sufficienti per fare fronte alle esigenze di assistenza richieste delle persone disabili.
      Per questo si ritiene giusto dare la priorità nell'assegnazione dei volontari in servizio civile allo svolgimento di questo tipo di assistenza, senza nulla togliere all'importanza di altri servizi quali la difesa dell'ambiente o degli animali: pertanto, nella presente proposta di legge si propone una modifica alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di progetti di impiego dei volontari in servizio civile per attività di assistenza in favore dei disabili gravi, in particolare prevedendo all'articolo 8 una quota di riserva pari almeno al 50 per cento in favore delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza diretta o indiretta a disabili gravi.
      L'impegno dei volontari, infatti, è fondamentale per favorire il benessere psico-fisico degli utenti, attraverso progetti che tengano conto delle diversità individuali;
 

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inoltre è innegabile l'importanza dello sviluppo e del sostegno dell'autonomia personale, intesa come possibilità per la persona di essere e di sentirsi il più possibile soggetto attivo di pensiero e di azione, promuovendo le capacità residue, portando alla luce le potenzialità esistenti e garantendo la massima espressività possibile, all'interno di una gestione comunitaria della vita quotidiana improntata sul modello familiare.
      Con la presente proposta di legge si potrà, dunque, consentire in futuro a molte persone colpite da gravi disabilità di emanciparsi dalla dipendenza delle famiglie, con il duplice vantaggio di una migliore qualità della vita sia per loro che per i rispettivi congiunti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole: «i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi,» sono inserite le seguenti: «prevedendo una quota di riserva non inferiore al 50 per cento per quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta in favore dei disabili gravi».


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