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PDL 3054

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3054



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIORI, ULIVI

Estensione dell'applicazione delle norme in materia di continuità territoriale, di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, all'isola d'Elba

Presentata il 20 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'isola d'Elba è stata riconosciuta dall'Unione europea, con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, quale «punto d'accesso» avente diritto ad essere oggetto di finanziamenti comunitari per quanto concerne i progetti aeroportuali coerenti con i fini comunitari di sviluppo della rete complessiva.
      Nonostante questa significativa possibilità, non solo fino ad oggi non si è stati in grado di accedere alle risorse comunitarie, ma la stessa struttura aeroportuale di Campo dell'Elba, in grado tecnicamente di ospitare velivoli fino a cinquanta posti, incontra pesanti difficoltà a realizzarsi compiutamente a causa delle diseconomie registratesi nei possibili collegamenti tra l'aeroporto elbano ed i maggiori scali nazionali.
      L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di coniugare l'interesse ormai ultradecennale dell'Unione europea per l'aeroporto elbano con le effettive possibilità di utilizzare il sostegno comunitario.
      Infatti, ciò che impedisce tale risultato è fino ad oggi il contraddittorio utilizzo interpretativo del legislatore del concetto di «continuità territoriale» introdotto per la prima volta opportunamente con l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e oggi «conditio sine qua non» per applicare il regolamento (CEE) n. 2408/92
 

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del Consiglio, del 23 luglio 1992, che prevede gli oneri di servizio pubblico a favore dei servizi aerei.
      Orbene, dopo il primo provvedimento citato (articolo 36 della legge n. 144 del 1999) che riguardava le elementari necessità di continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, con ulteriore normativa (legge n. 448 del 2001, legge n. 289 del 2002, legge n. 311 del 2004) si è esteso il suddetto concetto agli aeroporti di Crotone, Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Bolzano, Aosta, Reggio Calabria, Messina e Foggia.
      Risultano, quindi, del tutto evidenti la sperequazione e l'ingiustizia di cui sono vittime non solo e non tanto lo scalo elbano quanto i diritti fondamentali dei cittadini dell'arcipelago toscano e le loro legittime aspirazioni ad un definitivo decollo della loro economia.
      Le finalità della presente proposta di legge sono affidate a semplici criteri di buonsenso e di equità. L'articolato, semplicissimo e inequivocabile, è racchiuso all'interno di un unico articolo che, ne siamo certi, il nostro ramo del Parlamento vorrà celermente approvare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni in materia di continuità territoriale previste dall'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, si applicano anche all'isola d'Elba in provincia di Livorno.


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