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PDL 3057

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3057



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di convenzioni e di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale

Presentata il 21 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nati tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento per assistere i lavoratori migranti e le vittime di infortuni sul lavoro, sono ormai un'istituzione che appartiene alla storia del modello italiano di Stato sociale. Soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, essi hanno svolto un importante ruolo di «cerniera» tra i lavoratori e i cittadini da una parte e gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione dall'altra.
      La legge fondamentale che ne ha disciplinato per più di un cinquantennio la costituzione, l'organizzazione, le funzioni e il finanziamento è stata il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, abrogato e sostituito soltanto pochi anni fa dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale». Un anno prima, la sentenza della Corte costituzionale del 3-7 febbraio 2000, n. 42, aveva ribadito l'importanza degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali organismi strumentali essenziali per il funzionamento del sistema di sicurezza sociale del nostro Paese.
      Venendo incontro a istanze diffuse che provenivano da settori ampi della società, la legge di riforma ha esteso le funzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale ben oltre il tradizionale settore della previdenza e dell'assistenza pubblica, fino ad arrivare alla previdenza privata complementare e integrativa, alla sanità, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'immigrazione, al mercato del lavoro, al diritto di famiglia e delle successioni, all'informazione sulla legislazione sociale e fiscale, all'insieme dei rapporti che il cittadino intrattiene con la pubblica amministrazione centrale, periferica e dell'Unione europea.
      Come hanno sostenuto, forse non completamente a torto, alcuni studiosi di diritto
 

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sociale, i nuovi compiti assegnati agli istituti di patronato e di assistenza sociale sono stati fin troppi, invadendo in parte ambiti altrui (sindacati, libere professioni), con il rischio che ciò, paradossalmente, potesse causare un rallentamento del loro sviluppo, una pausa di riflessione per meglio definire concretamente la struttura, i compiti e le funzioni degli istituti di patronato del futuro. Va a mio avviso letto in tale senso il ritardo nell'emanazione dei decreti e dei regolamenti attuativi di vari punti della nuova normativa.
      Nel frattempo sono stati riconosciuti, seppure provvisoriamente, nuovi istituti di patronato e di assistenza sociale che, aggiungendosi a quelli già esistenti, portano a venticinque il loro numero attuale. È evidente che esiste una «domanda di patronato» molto forte nella società italiana. Il patronato, infatti, non è più visto, riduttivamente, soltanto come il difensore delle categorie deboli ma è sempre più considerato come un'agenzia di consulenza «totopotente», capace di informare, consigliare e assistere tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di condizione economica, culturale, categoriale e lavorativa nei rapporti spesso difficili con la pubblica amministrazione centrale e periferica. A tale proposito è stato quindi opportuno che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» assegnasse agli istituti di patronato e di assistenza sociale la funzione di segretariato sociale, nel quadro del nuovo sistema di welfare basato sull'erogazione a livello locale di servizi alle persone e alle famiglie.
      A riprova dell'esistenza di una crescente domanda di servizi nel campo della previdenza, dell'assistenza e della pubblica amministrazione, è istruttivo visitare uno dei 10.000 uffici di patronato, dove è frequente incontrare anche dirigenti e professionisti alle prese con un riscatto contributivo o con la totalizzazione delle posizioni assicurative o con la pratica di pensione. Si consideri, inoltre, che, a seguito della riforma del mercato del lavoro e della maggiore mobilità lavorativa, a medio termine occorrerà gestire anche le posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti.
      Purtroppo sappiamo che non sempre le aspettative corrispondono alla realtà e che è necessario estendere la fruibilità ed elevare la qualità dei servizi offerti dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. La proposta di legge che ho l'onore di presentare, senza stravolgere l'impianto complessivo della normativa vigente, intende intervenire su questi due aspetti testé evidenziati, cioè la concreta fruibilità dei servizi di patronato da parte di alcune categorie di cittadini che trovano difficoltà a rivolgersi alle strutture esistenti e il miglioramento della qualità dei servizi resi dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.
      Essa è composta da un unico articolo con tre commi, che apportano modifiche agli articoli 5 e 13 della citata legge 30 marzo 2001, n. 152.
      Il comma 1 modifica l'articolo 5 che disciplina le convenzioni tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e le confederazioni e le associazioni di lavoratori senza un proprio patronato, affinché gli associati di queste ultime possano avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. Il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, dispone che il comma 1 del medesimo articolo 5 si applichi anche alle convenzioni tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale già esistenti e le associazioni di invalidi civili, non vedenti e sordi, le associazioni di pensionati e di anziani, le associazioni di cittadini, stranieri e apolidi costituite in Italia, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di consumatori. Risulta evidente la ratio di questa norma: estendendo e valorizzando l'istituto delle convenzioni tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i vari soggetti della società civile giuridicamente non riconducibili ai sindacati dei lavoratori si dà la possibilità ai loro associati di accedere più facilmente ai servizi degli istituti stessi.
      Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 13, che stabilisce in percentuale
 

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la ripartizione del finanziamento agli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attività, l'organizzazione e il controllo delle sedi all'estero. Si provvede all'aumento del 9,90 per cento della quota di finanziamento destinata all'organizzazione e alla riduzione in uguale misura del finanziamento dell'attività. Questa variazione di modesta entità, che comunque mantiene all'80 per cento il finanziamento per l'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è motivata dal fatto che è necessario finanziare adeguatamente il futuro impegno dei medesimi istituti a estendere la fruibilità e a migliorare la qualità dei servizi offerti a una più ampia platea di cittadini.
      Il comma 3 introduce il comma 2-bis dell'articolo 13 indicando i parametri in base ai quali è ripartito il finanziamento all'organizzazione degli istituti di patronato. Questi parametri fanno riferimento al numero degli uffici territoriali, al numero degli operatori, a una quantità minima di attività svolta, all'attività formativa, alle convenzioni con le confederazioni e le associazioni di lavoratori e di cittadini, alle convenzioni con avvocati e medici, alla dotazione e all'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
      Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comportano alcun aumento degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato e degli enti previdenziali, in quanto l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, rimane invariata allo 0,226 per cento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle associazioni degli invalidi civili, non vedenti e sordi, alle associazioni di pensionati e di anziani, alle associazioni di cittadini italiani, stranieri e apolidi costituite nel territorio dello Stato, alle organizzazioni di volontariato sociale e alle associazioni di consumatori».

      2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è sostituito dal seguente:

      «2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

          a) l'80 per cento all'attività;

          b) il 19,90 per cento all'organizzazione, di cui il 3 per cento per l'estero;

          c) lo 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il finanziamento all'organizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 è ripartito tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base dei seguenti elementi:

          a) il numero degli uffici territoriali;

          b) il numero degli operatori;

 

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          c) la quantità minima di attività svolta;

          d) l'attività formativa svolta;

          e) la sottoscrizione e l'attuazione di convenzioni con le confederazioni e le associazioni di cui all'articolo 5;

          f) la sottoscrizione di convenzioni con avvocati e medici;

          g) la dotazione e il concreto utilizzo degli strumenti informatici e dei collegamenti telematici con gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione».


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