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PDL 3091

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3091



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOATO, BALDUCCI, DE ZULUETA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002

Presentata il 27 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica, il 25 settembre 2007, del disegno di legge costituzionale (atto Senato n. 1048-B) che sopprime all'articolo 27 della Costituzione, quarto comma, la previsione che la pena di morte possa essere ammessa «nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», è la condizione necessaria per la ratifica del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto dagli Stati del Consiglio d'Europa a Vilnius il 3 maggio 2002.
      L'abolizione, senza dunque più eccezioni, della pena di morte dalla Costituzione rende più autorevole e motivato l'impegno dell'Italia per una moratoria universale della pena di morte sottoposta all'attenzione delle Nazioni Unite dall'Unione europea. Negli ultimi decenni è fortemente maturata, a livello europeo e internazionale, una crescente e profonda avversione alla pena di morte. Ad oggi 84 Stati sono totalmente abolizionisti, 24 gli Stati che l'hanno abolita de facto. Di contro sono 76 gli Stati che la mantengono in vigore e 12 che la prevedono in casi assolutamente eccezionali.
      Con la proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 27 della Costituzione (atto Camera n. 193) - che sulla base anche di altre tre proposte di legge costituzionale presentate nella XV legislatura ha portato al testo approvato definitivamente dalle Camere, del quale il primo proponente della presente iniziativa è stato relatore
 

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- è stato intrapreso un cammino di civiltà politica e giuridica la cui prospettiva, coerentemente sostenuta sotto il profilo costituzionale, è stata ed è la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo, quale prerequisito dei rapporti internazionali così come è condizione essenziale dell'appartenenza all'Unione europea.
      Il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali richiede e impone il divieto assoluto di deroghe o di riserve alla sua attuazione. Dopo tre legislature in cui la modifica dell'articolo 27 della Costituzione è stato tema all'ordine del giorno delle Camere - la medesima proposta di legge costituzionale approvata definitivamente il 25 settembre 2007 è stata presentata dal primo proponente della presente proposta di legge anche nella XIII e nella XIV legislatura - la incompatibilità etica, giuridica e politica della pena di morte con il nostro ordinamento, oggi assoluta, concorre agli obiettivi multilaterali della politica estera e di sicurezza che l'Italia condivide pienamente con l'Unione europea nei diversi scenari internazionali.
      Per tali ragioni la ratifica del citato Protocollo n. 13 rappresenta un atto che riteniamo conseguente, seppure sostanziale e non già esclusivamente formale, e del tutto urgente affinché l'Italia possa rafforzare gli obiettivi di giustizia e non di vendetta che ispirano la propria politica estera, sulla base della sua civiltà giuridica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.
      2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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