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PDL 2890

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2890



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FILIPPESCHI, BRANDOLINI, CARTA, CECCUZZI, CODURELLI, DATO, DE BRASI, FASCIANI, FERRARI, FIANO, FRANCI, GIOVANELLI, GRASSI, LENZI, LOVELLI, LULLI, MARIANI, MIGLIAVACCA, MIGLIOLI, MISIANI, NANNICINI, PEDULLI, PINOTTI, QUARTIANI, RAMPI, RANIERI, RUGGHIA, SAMPERI, TOMASELLI, ZUNINO

Norme sulla democrazia interna, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento dei partiti politici

Presentata l'11 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 49 della Costituzione attribuisce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti, al fine di «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Fino ad oggi, il richiamato «metodo democratico» è sempre stato interpretato come un limite all'azione dei partiti nei confronti di altri soggetti, piuttosto che come un obbligo di assumere una struttura democratica anche al loro interno, come tutela per i cittadini stessi.
      Per questo motivo, la loro disciplina interna è sempre stata demandata a norme di carattere privatistico, mentre la vincolatività dell'articolo 49 della Costituzione si è esplicata rispetto al loro comportamento verso l'esterno, traducendosi nell'obbligo di rispettare e tutelare il pluralismo politico presente nel Paese nella competizione con le altre forze politiche.
      Nonostante la concezione privatististica dei partiti politici dominante, essi sono andati ricoprendo un ruolo pubblico sempre più rilevante, incidendo in maniera molto marcata, com'è d'altronde naturale, sulle dinamiche della forma di governo. In altre parole, istituzioni private - quindi autodisciplinate - hanno influenzato in maniera sempre più netta e pervasiva la forma e la sostanza delle decisioni pubbliche assunte nel nostro Paese.
 

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      Il loro peso nel sistema istituzionale complessivo e nel funzionamento degli organi è stato tra l'altro riconosciuto, a partire dagli anni settanta, da un sistema di finanziamento pubblico, introdotto sulla scia dell'apparato concettuale appena ricordato, e cioè a prescindere da quella predisposizione di vincoli sulla loro struttura democratica interna e sulla trasparenza dei processi decisionali che ne avrebbero reso coerente e legittima la ragion d'essere.
      Negli anni successivi, il dibattito pubblico si è concentrato in maniera sempre più insistente sulla necessità di trovare forme e modi per rivitalizzare i canali di partecipazione dell'elettorato, gravemente indeboliti dalla crisi dei tradizionali soggetti politici verificatasi a partire dai primi anni novanta, sino a giungere ad oggi, quando il mancato riassetto istituzionale unito alla ancora incompiuta fase di ricomposizione del sistema partitico rendono ancor più evidente il bisogno di riavvicinare eletti ed elettori, tramite il potenziamento di quel ruolo di filtro che i partiti politici fisiologicamente svolgono in tutte le grandi democrazie.
      Si ritiene quindi che i tempi siano maturi per una disciplina pubblicistica sui partiti politici, soprattutto per quanto riguarda le «funzioni aventi rilevanza costituzionale» (Corte costituzionale, ordinanza n. 79 del 2006) che essi svolgono, la più importante delle quali risiede nel mettere direttamente in collegamento gli elettori con coloro che aspirano a divenire i loro rappresentanti: la selezione delle candidature alle elezioni politiche.
      Si considera infatti necessario garantire una maggiore democraticità dei processi di selezione della classe politica, tramite un più ampio coinvolgimento degli iscritti e degli elettori. Non pare invece opportuno vincolare in maniera troppo forte i partiti per quanto riguarda la struttura che intendono adottare al loro interno: fatti salvi alcuni imprescindibili capisaldi posti a tutela della democraticità dei procedimenti decisionali, è necessario lasciare a ciascuna forza politica dei margini di manovra, piuttosto che imporre un modello di statuto standard che risulterebbe rigido e per ciò stesso incapace di adattarsi alle peculiarità di ciascuna di esse.
      La presente proposta di legge contiene quindi una disciplina legislativa sui partiti politici che si muove prevalentemente lungo tre linee di intervento: a) fissare una serie di regole di base per quanto riguarda la struttura interna, lasciando allo stesso tempo ampia libertà di scelta nell'introduzione delle varianti le più adeguate alle caratteristiche delle singole forze politiche; b) inserire una disciplina più democratica per quanto riguarda le funzioni di rilevanza costituzionale da esse ricoperte, con particolare riferimento alla selezione dei candidati alle elezioni; c) vincolare il finanziamento pubblico al rispetto dei requisiti di legge, premiando i comportamenti virtuosi e aprendo la strada ad una riforma coerente ed organica del sistema.
      Il capo I della proposta di legge fissa quindi dei requisiti minimi che gli statuti di tutti i partiti devono rispettare, con particolare riferimento alle procedure stabilite per l'iscrizione e l'eventuale espulsione, alla tutela delle minoranze, ai rapporti con le articolazioni territoriali e al rispetto del principio delle pari opportunità fra iscritte e iscritti. Al fine di garantire una maggiore trasparenza delle regole stabilite da ciascuna forza politica, è previsto che lo statuto debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 2), come requisito pregiudiziale per l'accesso a tutte le forme di finanziamento pubblico (articolo 1, comma 3).
      Il capo II dell'articolato interviene invece in maniera diretta sul ruolo più marcatamente pubblico svolto dai partiti e dalle eventuali coalizioni, e cioè direttamente sulle modalità di selezione delle candidature. Lo strumento individuato come preferenziale è l'istituto delle elezioni primarie, sia per la selezione delle cariche monocratiche (nel caso della legge elettorale attuale, ad esempio, per il capo della coalizione), sia per la composizione delle liste.
      Le primarie negli ultimi anni si sono notevolmente diffuse sia in Europa (Francia, Spagna, Regno Unito, Finlandia,
 

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Bulgaria), sia in Italia, a vari livelli (nazionale, regionale, locale). Questa crescente diffusione dimostra l'efficacia dello strumento sia per quanto riguarda la sua intrinseca capacità di mobilitazione dell'elettorato - come ha dimostrato in maniera netta l'inattesa partecipazione alla «Primaria 2005» per la selezione del leader dell'Unione - sia per ciò che concerne la capacità selettiva dello strumento stesso (si veda ad esempio l'esperienza delle primarie per il candidato alla presidenza della regione Puglia).
      Ciò nonostante, finora le primarie sono state disciplinate direttamente dagli stessi soggetti che ne hanno fatto uso - con la sola eccezione costituita dalla legge della regione Toscana n. 70 del 2004 - per cui sono costantemente sottoposte al rischio che quegli stessi soggetti che le indicono lo facciano in maniera discontinua e solo ad hoc - solamente, cioè, quando è necessario ricomporre fratture interne, non come strumento democratico tramite il quale coinvolgere costantemente iscritti ed elettori - o che gli esiti che si vengono a determinare siano costantemente oggetto di critiche vertenti sul fatto che il soggetto che ha il potere di fissare le regole, quello di controllarne il rispetto e che deve sottoporvisi è sempre lo stesso, a discapito della credibilità dei procedimenti.
      Poiché si considerano le elezioni primarie come il metodo più adatto per coinvolgere la società civile nella selezione delle candidature, costituendo un momento di scelta reale e per ciò stesso un forte incentivo alla partecipazione dell'elettorato, pare quindi necessaria una disciplina di tipo pubblicistico, al fine di porre dei criteri minimi al rispetto dei quali tutti i soggetti politici siano vincolati.
      Il caso della legge toscana non dovrebbe quindi rimanere isolato, poiché anche a livello nazionale si avverte la necessità di regole certe che garantiscano credibilità al processo e agli esiti. Peraltro si tratta di una naturale evoluzione che si è riscontrata in molti di quei Paesi dove l'impiego delle primarie è divenuto costante nel tempo - particolarmente nel continente americano - e ha quindi portato alla fisiologica introduzione di regole uniformi e di un quadro normativo stabile.
      Pare quindi opportuno introdurre anche una disciplina nazionale, che detti le linee generali, lasciando alle singole forze politiche la possibilità di scegliere le varianti che più ritiene coerenti con la loro vocazione.
      Secondo quanto previsto dalla presente proposta di legge (capo II), alle primarie partecipano di diritto tutti gli iscritti al partito (cosiddette «primarie chiuse»), ma ciascuna forza politica può decidere di allargare la base elettorale anche ai non iscritti (cosiddette «primarie aperte»), con possibilità di introdurre anche modalità intermedie, previa presentazione di un apposito regolamento (articolo 5, comma 5).
      Sul rispetto del regolamento vigila un apposito comitato dei garanti, al quale vengono inoltre attribuiti compiti di controllo e verifica sulla validità delle elezioni primarie, sia con riferimento ai profili procedurali che al rispetto dei requisiti fissati per legge (articolo 9).
      Per quanto riguarda l'elettorato passivo (articolo 8), possono candidarsi tutti gli iscritti e anche coloro che ne facciano richiesta, a condizione di non essere membri di altri partiti.
      È previsto inoltre l'obbligo per ciascun partito di presentare un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale (articolo 6, comma 6), che garantisca le pari opportunità fra i candidati che si presentano alle primarie, sia tramite la fissazione di tetti di spesa non penalizzanti per i candidati più deboli, sia attraverso forme trasparenti di rendicontazione delle spese, sia con riferimento alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'uguaglianza sostanziale fra i sessi.
      In via generale, se i partiti fanno ricorso alle primarie, è prevista l'obbligatorietà degli esiti, con un'unica deroga volta a garantire l'equilibrio di genere in presenza di quote (articolo 8, comma 6). Qualora i partiti non intendano impiegarle, è previsto l'obbligo di scegliere forme alternative di consultazione degli iscritti e delle iscritte, prevedendo comunque
 

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una quota minima di soggetti da coinvolgere. La soglia è pari ad almeno l'1 per cento dei voti validi ottenuti dalla stessa forza politica nell'elezione precedente per lo stesso livello di Governo, oppure ad almeno lo 0,1 per cento dei voti validi espressi complessivamente nella consultazione, se il partito non ha mai preso parte ad elezioni per il rinnovo dello stesso organo (articolo 5, comma 2).
      Se lo statuto non contempla alcuna forma democratica di coinvolgimento di iscritti ed elettori, la sanzione corrisponde alla mancata erogazione delle varie forme di rimborso o finanziamento (articolo 5, comma 3).
      Il capo III della proposta di legge disciplina infine il regime di finanziamento dei partiti, prevedendo che i soggetti politici che non rispettino i requisiti previsti dal presente progetto di legge siano esclusi dal finanziamento pubblico (articolo 11, comma 1).
      Poiché l'istituto delle elezioni primarie è considerato il metodo preferenziale, il più virtuoso al fine di coinvolgere gli iscritti e i cittadini nella selezione delle candidature, è previsto che i partiti che lo impiegano abbiano diritto ad una maggiorazione del 10 per cento dei rimborsi attribuiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (articolo 11, comma 2), stabilendo al contempo un vincolo all'utilizzo di almeno il 10 per cento dei rimborsi per iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne (articolo 11, comma 3).
      Rispetto alle ulteriori disposizioni relative al finanziamento pubblico dei partiti, pare tuttavia opportuno sottolineare, in via preliminare, come l'attuale sistema sia caratterizzato da una evidente patologia di fondo - per certi versi una vera e propria ipocrisia - poiché i rimborsi elettorali costituiscono di fatto un finanziamento vero e proprio, dal momento che l'abrogazione a seguito del referendum del 1993 dei finanziamenti pubblici ha reso difficilmente praticabile la strada della riforma del sistema.
      I finanziamenti pubblici diretti sono quindi stati sostituiti dai rimborsi elettorali che, proprio in ragione del fatto che non si tratta di finanziamenti in senso stretto, sono sottoposti ad un regime giuridico diverso, il quale rende difficoltosa una razionalizzazione organica e coerente.
      In vista di una auspicabile riforma complessiva del sistema di finanziamento pubblico ai partiti, che miri al perseguimento di una maggiore trasparenza dei canali di finanziamento pubblici e privati, che separi i rimborsi elettorali dai finanziamenti diretti, che sia volta alla riduzione degli incentivi alla frammentazione attualmente presenti - si pensi alla soglia dell'1 per cento prevista dall'attuale disciplina per il rinnovo della Camera dei deputati -, che contempli anche la presenza di mirati interventi pubblici per favorire lo sviluppo politico-culturale del Paese, la presente proposta di legge introduce alcune innovazioni significative che si muovono sulla stessa linea.
      La prima riprende un meccanismo contenuto nel progetto di legge presentato al Senato a prima firma della senatrice Carloni (atto Senato n. 550), reintroducendo la possibilità conferita ai singoli contribuenti di devolvere ai partiti il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (articolo 12).
      A differenza tuttavia del richiamato disegno di legge, nel presente progetto la contribuzione volontaria diviene un mezzo di finanziamento parzialmente sostitutivo - quindi non un finanziamento aggiuntivo - dei rimborsi elettorali che comunque spetterebbero ai partiti ai sensi della normativa vigente: da questi ultimi viene infatti sottratta una quota pari alla somma degli importi versati dai singoli contribuenti (articolo 12, comma 4).
      La seconda risiede invece nella possibilità attribuita a tutti i partiti che abbiano ottenuto una rappresentanza parlamentare di istituire delle fondazioni ad essi collegate (articolo 13), al fine di potenziare quelle attività di ricerca, formazione, comunicazione culturale e politica, necessarie al fine di riaprire i canali di dialogo tra le istituzioni politiche e i cittadini.
      Si tratta di un modello sperimentato positivamente in altri sistemi istituzionali
 

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democratici, dove i partiti politici, e segnatamente quelli più grandi, hanno assunto agli occhi dell'opinione pubblica lo status di istituzioni stabili e legittimate, che presiedono alla selezione della rappresentanza politica, al governo delle politiche pubbliche, alla partecipazione politica, all'iniziativa politico-culturale per l'elaborazione dei programmi e delle politiche specifiche. Valga per tutti l'esempio della Germania, dove le fondazioni sono un perno dell'attività dei partiti politici e contribuiscono a formare un'offerta politica molto strutturata, che si poggia su una solida e pervasiva normazione dell'attività dei partiti politici e delle loro rappresentanze nelle assemblee elettive.
      Le fondazioni sono costituite con atto pubblico, possono sostenere l'azione dei partiti solamente tramite la prestazione di beni e servizi, e sono sottoposte ad un controllo da parte della presidenza della Camera dei deputati, vertente sul rispetto dei bilanci e delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge e nei rispettivi statuti.
      È inoltre posto l'accento sulla necessità di assicurare trasparenza ai finanziamenti dei soggetti privati alle fondazioni stesse (articolo 13, comma 7, lettera b), prevedendo l'obbligo in capo all'erogante di esprimere, in una apposita dichiarazione indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, la manifesta volontà di finanziamento ed il nome della fondazione beneficiaria destinataria dello stesso.
      Si sottolinea infine - in via incidentale, ma ritenendo che tali considerazioni siano fondamentali affinché la presente proposta di legge possa esplicare appieno le sue potenzialità - che una disciplina sulla democraticità interna dei partiti costituisce solo un tassello, anche se fondamentale, di un complesso più ampio di riforme che è necessario portare avanti con l'obiettivo principe di ridurre la frammentazione politica che affligge ormai in maniera cronica le nostre assemblee rappresentative, rendendo i procedimenti decisionali sempre più farraginosi e inefficienti.
      È infatti necessario non solo che i partiti siano democratici al loro interno, non solo che coinvolgano i loro iscritti e - se lo ritengono opportuno - il loro elettorato di riferimento nella scelta dei loro candidati, ma anche che il loro numero sia inferiore e che il loro peso nelle istituzioni sia commisurato alla loro effettiva forza nel Paese. Concorrere con «metodo democratico» alla determinazione della politica del Paese è possibile solo se i partiti sono pochi, se sono democratici al loro interno e se il raccordo con i loro elettori e iscritti è vitale.
      Quando i partiti sono troppi, quando in mano a partiti minuscoli ci sono poteri di veto anziché di proposta, la democraticità del sistema nel suo complesso si affievolisce in maniera sensibile, poiché il principio di maggioranza rischia di essere sostituito dai diktat di ciascuna minoranza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
STATUTO

Art. 1.
(Statuto).

      1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione.
      2. I partiti politici approvano con atto pubblico il loro statuto, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data della loro approvazione.
      3. La pubblicazione dello statuto ai sensi del comma 2 costituisce il requisito pregiudiziale per accedere alle forme di finanziamento pubblico previste dal capo III.

Art. 2.
(Iscrizione).

      1. I cittadini hanno diritto di chiedere l'iscrizione a un partito politico, fatti salvi i divieti previsti dalla legislazione vigente, previo pagamento della quota annuale stabilita. La domanda di iscrizione s'intende accolta se non motivatamente respinta, entro tre mesi dalla data della sua presentazione, dagli organi competenti del partito politico previsti dal rispettivo statuto.
      2. Non può essere negata l'iscrizione a un partito politico, né può essere determinata l'espulsione dallo stesso, per ragioni di ascendenza, sesso, razza, lingua, territorio di origine, religione, istruzione, situazione economica o condizione sociale.

 

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      3. Nei confronti del rigetto della domanda di iscrizione o di rinnovo è ammesso ricorso solo dinanzi all'organo di garanzia previsto dallo statuto del partito politico.
      4. Gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti in Italia possono iscriversi ai partiti politici già costituiti, ma non possono in ogni caso costituire la maggioranza degli iscritti o dei membri degli organi direttivi dei medesimi partiti.
      5. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente a più di un partito politico.
      6. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a cessare di essere iscritto ad un partito politico, né per qualunque motivo essere costretto a restarvi iscritto.
      7. La qualifica di iscritto a un partito politico è personale e intrasmissibile e non conferisce alcun diritto di natura patrimoniale.
      8. Lo statuto di ogni partito politico può prevedere anche forme di iscrizione per via telematica.

Art. 3.
(Princìpi).

      1. Lo statuto di ogni partito politico indica:

          a) un nome e un simbolo che identificano il partito politico in modo inequivoco;

          b) i diritti e i doveri degli iscritti, le sanzioni erogabili nei loro confronti, nonché le procedure di ricorso da parte degli interessati di fronte all'organo interno di garanzia, che si pronuncia in via definitiva;

          c) le competenze, la composizione, la durata in carica dei membri del partito politico e le modalità di funzionamento dell'organo interno di garanzia, in modo da assicurarne l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di direzione politica;

          d) le competenze, la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo nazionale degli iscritti;

 

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          e) le competenze, la composizione e la durata degli organi direttivi, anche monocratici, nonché le modalità della loro elezione da parte dell'organo rappresentativo degli iscritti territorialmente competente;

          f) le maggioranze richieste per le deliberazioni e per le elezioni interne;

          g) le norme che garantiscono l'equilibrio fra i sessi nella composizione degli organi interni e nella designazione dei candidati alle cariche elettive;

          h) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito politico, nonché le modalità per la loro pubblicità, garantendo che le elezioni alle cariche interne del partito e quelle che importino valutazioni su persone si svolgano rigorosamente a scrutinio segreto;

          i) la rappresentanza delle minoranze negli organi deliberativi e di controllo del partito politico mediante sistemi di voto limitato, nonché le modalità della loro partecipazione alle risorse finanziarie di cui all'articolo 4;

          l) l'articolazione territoriale del partito politico, nonché i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale e le relative procedure di ricorso;

          m) le modalità di selezione delle candidature da presentare per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione.

Art. 4.
(Risorse finanziarie).

      1. Lo statuto di ogni partito politico disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'attività politica, ispirandosi ai princìpi del pluralismo e della proporzionalità tra organi centrali e

 

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locali e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.

Capo II
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 5.
(Elezioni primarie).

      1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo.
      2. Qualora i partiti politici scelgano di non promuovere elezioni primarie, i relativi statuti devono prevedere forme alternative di consultazione tra gli iscritti ai medesimi partiti. Il numero degli iscritti consultati non può in ogni caso essere inferiore all'1 per cento dei voti ottenuti dal partito politico nell'ultima consultazione elettorale di riferimento o, qualora si tratti della prima volta che il partito politico partecipa alle elezioni per il rinnovo dell'organo, allo 0,1 per cento dei voti validi espressi complessivamente nell'ultima consultazione elettorale di riferimento.
      3. Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 2 comporta la non attribuzione dei rimborsi delle spese elettorali previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.
      4. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.
      5. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che prevede l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.

 

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      6. Gli statuti dei partiti politici possono porre come condizione per la partecipazione alle elezioni primarie il versamento di una somma da parte degli elettori.

Art. 6.
(Disciplina delle elezioni primarie).

      1. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto.
      2. Gli statuti dei partiti politici determinano i criteri di ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra gli organi territoriali di ogni partito.
      3. Gli statuti dei partiti politici assicurano pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature, anche tramite la previsione di quote minime o massime.
      4. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali.
      5. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
      6. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.

Art. 7.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

      1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la designazione di tali candidature, presentando i regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.

 

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      2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
      3. Le sedi di cui al comma 2 sono individuate tra quelle messe a disposizione dai partiti politici o, in mancanza, tra quelle delle amministrazioni pubbliche.
      4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche.
      5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.

Art. 8.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie ed esiti).

      1. Gli statuti dei partiti politici determinano le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.
      2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti ai partiti politici che risultano inseriti nella lista per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo e che sono sostenuti da una lista di presentatori nei termini previsti dagli statuti dei rispettivi partiti politici.
      3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nella lista per il rinnovo degli organi di cui al comma 2 che ne fanno richiesta. Gli statuti dei partiti politici prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.
      4. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una

 

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o più strutture del partito politico presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.
      5. Per ciascuna competizione per una carica monocratica è selezionato l'aspirante candidato o candidata che ottiene il numero più alto di voti.
      6. In caso di elezione di più candidati ai fini della composizione delle liste, è stabilita una graduatoria e sono selezionati i candidati o le candidate che hanno ottenuto più voti. Le graduatorie possono essere modificate ai fini esclusivi del rispetto di eventuali quote di genere, che comunque non possono mai comportare una penalizzazione della posizione in graduatoria di esponenti del genere sotto-rappresentato.
      7. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato o selezionata subentra il primo o la prima dei non eletti.
      8. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 9. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito politico che ha promosso le elezioni primarie.
      9. I partiti politici possono rifiutare, ove previsto nei rispettivi statuti, le candidature di elettori e di elettrici che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

Art. 9.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

      1. Gli statuti dei partiti politici prevedono l'istituzione di un comitato dei garanti secondo modalità che assicurano la rappresentanza delle minoranze. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.

 

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      2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali che possono essere localizzati in strutture o in edifici individuati dalle amministrazioni comunali.
      3. Il comitato dei garanti procede, altresì, alla definizione di una lista di nomi di candidati e di candidate sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri determinati dagli statuti dei partiti politici. Ciascun elettore e ciascuna elettrice ha il diritto di votare per un solo candidato tra i nomi che compongono la lista.
      4. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti politici richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
      5. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante per assistervi.
      6. I risultati dello spoglio effettuato ai sensi del comma 5 sono trasmessi all'ufficio elettorale competente insieme a una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.
      7. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 10.
(Norme sulle coalizioni).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle coalizioni di partiti e di movimenti politici che partecipano alle elezioni primarie.
      2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti adottano un apposito regolamento, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti preposto a vigilare sul rispetto del regolamento stesso.

 

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Capo III
FINANZIAMENTO

Art. 11.
(Vincoli ai rimborsi elettorali).

      1. L'accesso dei partiti politici ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni partito o movimento politico è tenuto a destinare una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere alla partecipazione attiva delle donne alla politica».

      3. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è inserito il seguente:

      «3-bis. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per i partiti che scelgono di ricorrere alle elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo è maggiorato di una quota pari al 10 per cento».

Art. 12.
(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale o alle fondazioni politico-culturali ad essi collegate di cui all'articolo 13.

 

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      2. La destinazione volontaria del 4 per mille dell'IRPEF avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti politici aventi diritto, nonché delle relative fondazioni politico-culturali, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la quota dell'imposta. Il contribuente riceve copia dell'avvenuta destinazione della quota del 4 per mille dell'IRPEF.
      3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti politici e alle singole formazioni politico-culturali in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
      4. La somma degli importi versati dai singoli contribuenti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal comma 3, è sottratta in pari misura dalla quota del fondo per il rimborso delle spese elettorali assegnato ai partiti ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando il rispetto della riservatezza delle indicazioni preferenziali dei contribuenti nonché la semplificazione degli adempimenti a loro carico.
      6. Il regolamento di cui al comma 5 detta, altresì, le necessarie disposizioni tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al comma 2.

Art. 13.
(Fondazioni politico-culturali).

      1. Per concorrere al potenziamento e allo sviluppo dell'attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione e comunicazione

 

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culturale e politica, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, i partiti e i movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale possono costituire fondazioni politico-culturali disciplinate ai sensi del presente articolo.
      2. Le fondazioni politico-culturali sono costituite con atto pubblico del quale fa parte integrante anche uno statuto, che deve espressamente contenere:

          a) la denominazione e la sede legale della fondazione;

          b) l'attribuzione della rappresentanza legale e i nominativi dei membri facenti parte della fondazione, con la previsione delle relative situazioni di incompatibilità;

          c) le modalità di finanziamento e di rendicontazione;

          d) la composizione e le procedure per l'elezione degli organi nonché le relative modalità di funzionamento.

      3. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidente, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono ricoprire la carica di amministratore nelle fondazioni di cui al comma 1.
      4. Le fondazioni politico-culturali, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità, sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta sulla base del controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime, nonché sul rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi statuti. La mancanza dei requisiti predetti, la presenza di irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile o il riscontro di eventuali incompatibilità comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco.

 

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      5. Le fondazioni politico-culturali non possono concorrere all'attività dei partiti e dei movimenti politici mediante trasferimenti finanziari.
      6. Le fondazioni politico-culturali possono concorrere all'attività dei partiti politici unicamente mediante prestazione di beni e di servizi, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. I trasferimenti sono evidenziati in capitoli separati nei bilanci dei partiti, dei movimenti politici e delle fondazioni stesse.
      7. Lo statuto delle fondazioni politico-culturali può prevedere, tra le fonti di approvvigionamento finanziario necessarie al loro funzionamento:

          a) i proventi derivanti dalla destinazione volontaria della quota del 4 per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 12;

          b) le eredità, i legati, le erogazioni liberali e le donazioni effettuati su apposito conto di deposito presso la Camera dei deputati. L'erogante, con dichiarazione indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, esprime la propria volontà di finanziamento e indica il nome della fondazione politico-culturale beneficiaria;

          c) il conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti e dei movimenti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione politico-culturale;

          d) le entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale o da specifiche iniziative promozionali;

          e) i proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari;

          f) i contributi pubblici eventualmente previsti per il finanziamento di specifici programmi culturali e di formazione realizzati nell'ambito dei fini statutari.


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