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PDL 3049

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3049



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANFRANCO CONTE, GIOACCHINO ALFANO, ARMOSINO, BALDELLI, BERNARDO, BERTOLINI, BOCCIARDO, BRANCHER, BRUNO, COSSIGA, CROSETTO, DELLA VEDOVA, GREGORIO FONTANA, FRATTA PASINI, GALLETTI, GERMONTANI, GIACOMONI, GIUDICE, JANNONE, LAINATI, LEONE, LICASTRO SCARDINO, MARTUSCIELLO, MOFFA, PALUMBO, PAOLETTI TANGHERONI, PEDRIZZI, PELINO, ANTONIO PEPE, PRESTIGIACOMO, REINA, VERRO, ZORZATO

Istituzione dei Fondi di risparmio per la gioventù

Presentata il 19 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'elevata propensione verso il risparmio, che tradizionalmente connota le famiglie italiane, costituisce uno dei più significativi elementi di forza dell'economia nazionale, che - anche in un contesto segnato da altri aspetti critici - ha permesso finora di sopperire alle mancanze e alle fragilità della finanza pubblica e del sistema produttivo, assicurando la stabilità sociale anche nelle circostanze più difficili.
      Tuttavia, questa favorevole caratteristica rischia di erodersi nel tempo. La recente «Relazione annuale» del Governatore della Banca d'Italia per l'anno 2006, presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2007, segnala un'elevata crescita dell'esposizione dei debiti finanziari delle famiglie, salita al 47 per cento del reddito disponibile dal 43 per cento rilevato nell'anno 2005.
      Vero è che tale esposizione debitoria - largamente inferiore a quella esistente in Paesi esteri - è per gran parte ascrivibile al ricorso a mutui per l'acquisto di abitazioni. Nondimeno, una sensibile crescita si è registrata, nel corso del tempo, anche nel settore del credito al consumo, sia per il deteriorarsi del potere d'acquisto, sia per invalse abitudini di vita che inducono
 

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all'acquisto di beni non durevoli mediante il ricorso all'indebitamento. Secondo il ventiduesimo rapporto dell'Osservatorio sul credito al dettaglio di Assofin-CRIF-Prometeia, pubblicato nel mese di giugno 2007, pur con un moderato rallentamento dei ritmi di crescita, tale forma di credito rappresenta attualmente il 19 per cento sul totale dei prestiti alle famiglie e ammonta, in valore assoluto, all'importo di 90 miliardi di euro. In particolare, l'incidenza del credito al consumo delle famiglie sul prodotto interno lordo è passata dal 5,4 per cento del 2005 al 6,1 per cento del 2006.
      Si tratta di un fenomeno che, guardato con sospetto nel passato non solo per ragioni etico-sociali, ma anche per gli effetti dannosi che in circostanze avverse può determinare, a cascata, sull'intero sistema economico, è stato invece considerato talvolta, in anni recenti, come favorevole elemento di modernizzazione dei comportamenti e come fattore di impulso alla produzione e alla crescita: atteggiamento improvvido e pericoloso, per le società come per gli individui, ove il ricorso al debito non sia rivolto all'acquisto di beni durevoli ma alla soddisfazione di bisogni contingenti o addirittura superflui, e non si fondi su un'analisi e su una previsione che assicurino la sostenibilità delle uscite future, riferite al pagamento di interessi e alla restituzione del capitale, mediante flussi di reddito idonei e ragionevolmente prevedibili nel tempo.
      Sembrerebbe dunque atteggiamento saggio e prudente, da parte di chi - come il legislatore - porta la responsabilità di scelte che favoriscano lo sviluppo solido e consapevole della società negli anni futuri, promuovere misure che, riequilibrando queste tendenze, sostengano e promuovano il risparmio, oggetto di opportuna tutela e incoraggiamento anche nell'articolo 47 della Carta costituzionale.
      Il risparmio, infatti, non è soltanto una virtù individuale e privata, bensì anche un valore pubblico e sociale. Basti a questo proposito ricordare quanto osservava, al termine del primo conflitto mondiale, un vero liberale e studioso profondo dei fatti economici, Luigi Einaudi, avvertendo che colui il quale, potendolo, non sottragga al proprio consumo immediato una parte del reddito, destinandola al risparmio, «non fa il proprio dovere, perché acquistando cose inutili per sé le porta via e le fa crescere di prezzo a danno di coloro che sono di mezzi più ristretti» (Luigi Einaudi, «Prediche», Bari, Laterza, 1920, pagina 164).
      Poiché tuttavia il risparmio consiste nel sottrarre una quota del reddito al consumo immediato, per destinarla a bisogni futuri, specifici o indeterminati, la pratica di esso - come ogni atto che sia frutto di consapevole autodisciplina - presuppone un'educazione che deve iniziare dagli anni della giovinezza. Come avvertiva uno degli spiriti più alti del Risorgimento nazionale, Quintino Sella, il Ministro che legò il proprio nome al risanamento delle finanze dello Stato nel periodo della Destra storica, si richiede «un'opera educativa nel senso di invitare la gioventù alla previdenza, appunto per svolgere in essa tutto il sentimento della responsabilità»; soggiungeva infatti: «Io non dico che si debba insinuare nella gioventù l'avarizia. Io credo anzi che sia molto più capace di sacrifizi chi sa fare a tempo un sacrifizio in vista dell'avvenire, anziché chi non ha mai imparato a privarsi di un godimento che fosse alla sua portata» (Quintino Sella, «Discorsi parlamentari», I, Roma, Camera dei deputati, 1887, pagina 538).
      D'altronde, oltre alla formazione dell'indole morale e allo sviluppo del senso di responsabilità, l'educazione al risparmio ha un frutto economico immediato nella vita personale degli individui. Il risparmio proprio e familiare fornisce infatti al giovane, che muove i primi passi verso l'indipendenza personale, un capitale iniziale necessario per avanzare negli studi o per intraprendere un'attività, per acquistare una casa e per formare una propria famiglia.
      Queste considerazioni generali hanno ispirato la presente proposta di legge, che intende introdurre un nuovo istituto, volto a favorire il risparmio delle famiglie e dei giovani, fin dagli anni in cui essi cominciano
 

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a formarsi il carattere e i costumi di vita.
      Sulla scorta dell'idea già sperimentata nell'ordinamento britannico con la legge del 13 maggio 2004, relativa ai fondi fiduciari per i fanciulli (An Act to make provision about child trust funds and for connected purposes), si è inteso prevedere uno strumento a ciò espressamente destinato. Rispetto alla disciplina dei Child Trust Fund contenuta nella legge inglese, la presente proposta di legge ha inteso perseguire intenti di maggiore semplicità, adattando a questo fine istituti e strumenti già esistenti nell'ordinamento.
      Il nuovo istituto, denominato «Fondo di risparmio per la gioventù», è un Fondo vincolato in favore del minore beneficiario fino al raggiungimento della maggiore età, con la possibilità di prolungarne la durata non oltre il ventiseiesimo anno.
      Il Fondo si articola in forme diverse, ma regolate da un'omogenea disciplina comune. Esso può trovare infatti realizzazione sia mediante depositi fruttiferi, sia attraverso investimenti finanziari o assicurativi gestiti da intermediari abilitati, ma la sua caratteristica è quella di garantire comunque la salvaguardia del valore reale del capitale e dei suoi progressivi incrementi, sia attraverso un rendimento minimo garantito sia attraverso un favorevole trattamento tributario.
      Si è prevista, infine, l'erogazione di un contributo iniziale dello Stato per incentivare l'accesso a questa forma di risparmio anche da parte delle famiglie con minori disponibilità economiche.
      Veniamo ora ad illustrare in dettaglio il contenuto della presente proposta di legge.
      L'articolo 1 definisce il nuovo istituto, stabilendo che, per fruire della speciale disciplina e delle agevolazioni proposte, il Fondo di risparmio debba essere costituito in favore di un minore il quale sia cittadino italiano o residente legalmente nel territorio nazionale, che alla data della costituzione del Fondo non abbia compiuto il settimo anno di età. Il requisito della cittadinanza o della residenza in Italia è stabilito allo scopo di assicurare un effettivo e stabile collegamento tra il soggetto beneficiario e la comunità nazionale, sia in ragione della lunga durata dell'investimento e della finalità sociale dell'istituto, sia allo scopo di prevenire la possibilità che esso possa venire utilizzato per eludere gli obblighi tributari. Il limite massimo di età del minore beneficiario, alla data della costituzione del Fondo, è stato determinato nel compimento del settimo anno allo scopo di garantire che, mediante progressivi versamenti nel tempo, possa venire raggiunto un adeguato livello di capitalizzazione. Il Fondo deve essere vincolato fino a che il medesimo soggetto non abbia raggiunto la maggiore età o conseguito l'emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile (ossia nel caso di matrimonio del minore, ipotesi residuale che comunque non può verificarsi, nel vigente ordinamento, prima del sedicesimo anno di età). Resta salva l'anticipata estinzione in caso di morte secondo le norme dell'articolo 7.
      La data di costituzione è stabilita al 1o gennaio 2009 anche allo scopo di consentire la formazione di un mercato concorrenziale, così da rendere possibile alle famiglie la scelta fra più operatori attraverso la valutazione di proposte diverse. Le agevolazioni tributarie si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla medesima data, ossia fin dalla data in cui sarà possibile la costituzione dei primi Fondi di risparmio.
      Secondo l'articolo 2, il Fondo di risparmio è nominativo. Per ciascun minore può essere costituito un solo Fondo di risparmio. L'iniziativa della costituzione spetta a chi esercita la potestà sul minore. Sono determinate le forme mediante le quali il Fondo può essere costituito:

          a) deposito postale o bancario;

          b) sottoscrizione di buoni fruttiferi postali destinati ai minori, emessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa e distribuiti dalla società Poste italiane Spa, ovvero di altri strumenti finanziari forniti delle idonee caratteristiche;

          c) sottoscrizione di un fondo d'investimento garantito, avente scadenza successiva

 

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alla data in cui il beneficiario compirà il ventiseiesimo anno di età, per consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2;

          d) stipulazione di un contratto di assicurazione di durata determinata ai sensi di quanto previsto dalla lettera c) (si tratterebbe, in sostanza, di un contratto assicurativo di capitalizzazione).

      Gli intermediari abilitati a stipulare i contratti relativi ai Fondi di risparmio devono essere scelti fra i soggetti aderenti ad apposite convenzioni, allo scopo di assicurare condizioni minime equivalenti secondo le norme di legge. Le convenzioni e le loro eventuali variazioni saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico nel caso di imprese di assicurazione), sentita la competente autorità di vigilanza, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. La previsione di convenzioni non ha effetti discriminatori, essendo data a tutti gli intermediari la facoltà di aderirvi; d'altronde, poiché tali convenzioni stabiliranno requisiti minimi, non risulterà ostacolato l'esercizio della concorrenza fra i diversi intermediari, che potranno proporre ai sottoscrittori condizioni più favorevoli secondo le rispettive capacità di organizzazione e di gestione. Per gli strumenti finanziari indicati nella lettera b) - che potranno essere quote di fondi d'investimento o altri tipi di strumento idonei sotto i profili della redditività e del rischio - è previsto altresì che il regolamento di attuazione stabilisca le caratteristiche tipiche cui dovranno conformarsi.
      Sono infine determinati alcuni requisiti formali del contratto (la denominazione, l'indicazione dei dati identificativi del minore beneficiario e il vincolo di indisponibilità).
      L'articolo 3, per consentire il controllo delle agevolazioni tributarie previste in favore dei Fondi di risparmio, istituisce un apposito archivio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'archivio conserva, per ciascun Fondo, le notizie relative alla sua costituzione, comprese l'identità del costitutore e del beneficiario, nonché i dati riguardanti le somme conferite e i loro incrementi. La disciplina di dettaglio è rimessa al regolamento di attuazione. L'istituendo archivio potrà probabilmente giovarsi di sinergie con l'esistente anagrafe dei rapporti di conti o di deposito, istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, a norma dell'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
      È espressamente previsto che i dati contenuti nell'archivio siano riservati e possano essere comunicati, su richiesta, soltanto ai soggetti che esercitano la potestà sul minore beneficiario, al beneficiario stesso dopo il compimento del sedicesimo anno di età e ai suoi aventi causa nel caso di morte. Gli stessi dati potranno essere altresì comunicati al giudice tutelare, nonché all'autorità giudiziaria quando siano necessari per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. L'amministrazione finanziaria potrà invece utilizzare i dati contenuti nell'archivio per i soli fini dell'accertamento della spettanza dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9 in favore dei Fondi di risparmio.
      All'archivio è altresì attribuito il compito di pubblicare, con periodico aggiornamento, l'elenco degli intermediari aderenti alle convenzioni per la gestione dei Fondi di risparmio.
      Sono indicati gli obblighi di comunicazione posti a carico degli intermediari relativamente all'istituzione, all'accrescimento, all'eventuale proroga e all'estinzione dei Fondi presso di essi costituiti.
      L'articolo 4 regola la dotazione, l'accrescimento e la gestione dei Fondi di risparmio.
      Il conferimento iniziale non può essere inferiore a 500 euro, compreso l'eventuale concorso dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 8, né superiore a 3.000 euro. I conferimenti sono effettuati soltanto in denaro e non possono eccedere, in ciascun anno, l'importo complessivo di

 

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3.000 euro. È previsto l'adeguamento biennale di questi importi secondo l'indice d'inflazione.
      Il conferimento iniziale è versato dal soggetto costitutore, ossia colui che esercita la potestà sul minore. I conferimenti successivi possono essere eseguiti dal medesimo costitutore, dal minore stesso, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, dai familiari conviventi con il minore e dai parenti del medesimo entro il quarto grado. La determinazione dei soggetti è volta a comprendere l'ambito familiare del minore. L'inclusione del minore stesso, sin dall'età di quattordici anni, è volta a favorire in lui lo sviluppo della consapevolezza, della responsabilità nell'uso del denaro, del senso del risparmio e della previdenza. È comunque augurabile che, anche prima del compimento di tale età, il fanciullo sia coinvolto nella formazione del proprio Fondo dai genitori o da chi esercita la potestà, i quali potranno renderlo partecipe dei conferimenti effettuati in suo favore e invitarlo a destinare a questo fine una parte del proprio «salvadanaio».
      Si prevede che i Fondi, nelle diverse tipologie indicate, debbano assicurare un rendimento minimo netto, determinato in misura uniforme dalle convenzioni richiamate, che definiscono altresì la misura massima della remunerazione spettante agli intermediari. In ogni caso, deve essere assicurato un rendimento non inferiore al tasso d'inflazione reale, applicato annualmente in regime di capitalizzazione composta: questa disposizione tende a garantire il valore del capitale versato, lasciando alla capacità degli intermediari e all'esplicarsi della concorrenza fra di essi la possibilità di proporre più remunerative condizioni di gestione delle somme conferite ai Fondi.
      L'intermediario può sempre recedere dalla convenzione: in tale ipotesi egli deve tuttavia assicurare la continuazione dei Fondi di risparmio già costituiti presso di esso, alle condizioni in vigore alla data del recesso o alle condizioni contrattuali più favorevoli eventualmente stipulate. Il recesso dell'intermediario è ammesso, in particolare, nel caso di variazioni delle condizioni stabilite nelle convenzioni, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che le ha disposte, decorso il quale le variazioni medesime hanno acquistato efficacia.
      È parimenti assicurata al costitutore del Fondo di risparmio o al beneficiario di esso, dopo il raggiungimento della maggiore età, la facoltà di trasferire il patrimonio del Fondo, compresi gli incrementi maturati, salvi eventuali termini di preavviso previsti dal contratto, senza oneri o spese, presso un altro intermediario. Si prevede che questa facoltà non possa essere esercitata prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla stipulazione del contratto (ossia dalla costituzione del Fondo o da un precedente trasferimento), poiché - data la natura di investimento a lungo termine che connota il Fondo di risparmio - appare necessario assicurare al gestore un orizzonte temporale di sufficiente durata. D'altronde, la misura appare necessaria per incentivare la concorrenza fra gli intermediari - anche di specie diversa - per l'intera durata del rapporto, e parimenti per evitare che il costitutore del Fondo rimanga vincolato fino alla sua estinzione alla scelta inizialmente compiuta.
      L'articolo 5 dispone espressamente che il Fondo di risparmio è vincolato in favore del beneficiario fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione per matrimonio ai sensi dell'articolo 390 del codice civile. Tuttavia, al raggiungimento della maggiore età è consentita la proroga della durata del Fondo, per periodi di durata biennale, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. La proroga è disposta mediante dichiarazione unilaterale, resa all'intermediario gestore da parte del beneficiario. Questa disposizione tende a consentire di differire l'impiego del Fondo fino al compimento degli studi universitari, all'acquisizione di un'esperienza professionale o comunque al verificarsi di circostanze che ne consentano la più efficace utilizzazione: un vincolo di durata biennale è parso idoneo a contemperare
 

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l'esigenza di liquidità nell'interesse del beneficiario con la programmazione delle strategie d'investimento da parte del gestore. Nel caso di proroga, i versamenti al Fondo possono essere eseguiti soltanto dal beneficiario.
      L'articolo 6 prevede l'esclusiva appartenenza del Fondo di risparmio al beneficiario indicato all'atto della sua costituzione. A garanzia di ciò si stabiliscono l'incedibilità, l'impignorabilità e l'insequestrabilità del patrimonio fino al raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario medesimo. Sono pertanto nulli gli atti di disposizione, anche per causa di morte, le obbligazioni assunte e i patti stipulati dal beneficiario, fino a tale termine, aventi ad oggetto il Fondo di risparmio.
      Il regime di inalienabilità non si estende oltre il raggiungimento della maggiore età, anche nel caso di proroga della durata del Fondo. Tuttavia, in caso di trasferimento della proprietà o di costituzione di un diritto in favore di un terzo, cessa l'applicazione dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
      In ogni caso, per prevenire l'uso fraudolento dei Fondi di risparmio, si conferma che sugli importi ad essi conferiti è ammessa, in via generale, l'azione revocatoria secondo le norme del codice civile.
      Come stabilito dall'articolo 5, il Fondo di risparmio si estingue ordinariamente con il pagamento del valore maturato in favore del beneficiario. Tuttavia, l'articolo 7 disciplina l'estinzione anticipata in caso di morte del beneficiario. In tal caso, il valore maturato dal Fondo spetta agli eredi secondo le disposizioni che regolano la successione legittima. Tuttavia, una disposizione speciale - in conformità alla destinazione preferenziale del Fondo alla costituzione di un patrimonio in favore di giovani che potranno impiegarlo per entrare nella vita adulta - è posta per il caso che il beneficiario, nonostante la giovane età, abbia generato una propria discendenza. Si stabilisce quindi che, ove esistano uno o più figli, legittimi o naturali, il valore maturato dal Fondo è devoluto interamente ad essi in quote eguali. In tale ipotesi chi esercita la potestà sul figlio del beneficiario defunto può destinare l'intera quota ad esso spettante alla costituzione di un nuovo Fondo di risparmio in suo favore, con i benefìci a questo fine previsti dall'articolo 9 (in particolare, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, ivi prevista al comma 7 per questa specifica fattispecie).
      L'articolo 8 risponde alla speciale finalità di promuovere il risparmio in favore dei giovani presso le famiglie di più modesto reddito, quelle cioè per le quali il Fondo di risparmio appare più utile come strumento di promozione economica e sociale in favore delle generazioni più giovani. A tale fine si prevede un intervento dello Stato a titolo di concorso per la formazione del Fondo di risparmio. L'apporto, quantunque di misura modesta, rappresenta un incentivo - anche sul piano psicologico - per intraprendere un percorso la cui utilità sarà manifesta nel corso degli anni. La misura del contributo potrà evidentemente essere aumentata in futuro, secondo quanto consentiranno le condizioni della finanza pubblica e sulla base dell'utilità riscontrata nella pratica applicazione del nuovo istituto.
      Il contributo dello Stato è riservato ai Fondi istituiti in favore dei minori appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo non eccede l'importo annuo di 20.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni figlio vivente oltre il primogenito. Esso consiste nell'attribuzione di un assegno pari alla metà dell'importo minimo richiesto per la costituzione del Fondo, per una volta soltanto per ciascun minore avente titolo al beneficio. È disciplinata la procedura per l'erogazione dell'assegno direttamente all'intermediario presso il quale è costituito il Fondo di risparmio, così da evitare che la somma possa venire abusivamente distratta a diverso impiego.
      Se le condizioni finanziarie dello Stato fossero più floride delle attuali, si sarebbe potuto ipotizzare un più largo concorso in favore delle famiglie più povere. Nel formulare la norma si è dovuto tuttavia tenere conto realisticamente delle ristrettezze
 

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nelle quali versa il bilancio pubblico, rimettendo interventi più generosi a tempi futuri nei quali ci si augura che essi si rendano possibili. D'altronde, l'idea dalla quale nasce la presente proposta di legge è quella di promuovere e sostenere l'iniziativa delle persone e delle famiglie, la loro previdenza, il loro senso di responsabilità e la loro autonomia, non quella di creare nuove forme di assistenza, che, se sulle prime possono riuscire favorevoli e bene accette, indeboliscono nel tempo, talvolta irreparabilmente, le capacità individuali e il vigore della società intera.
      Per favorire la dotazione e gli incrementi dei Fondi di risparmio sono previste agevolazioni di carattere tributario sia in favore dei soggetti che apportano conferimenti ai Fondi, sia nel corso della gestione delle somme vincolate nei Fondi medesimi durante la loro esistenza. L'articolo 9 prevede, a tali fini:

          a) quanto ai conferimenti ai Fondi di risparmio, la deducibilità degli importi conferiti, nei limiti massimi annui previsti, computati in relazione a ciascun Fondo, dal reddito della persona fisica che ha effettuato il conferimento; si precisa altresì che le somme di denaro destinate alla dotazione e all'accrescimento del Fondo di risparmio, nei medesimi limiti complessivi, non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni;

          b) quanto ai rendimenti dei Fondi di risparmio, nelle diverse forme in cui ne è ammessa la costituzione:

              1) l'esenzione dall'imposta di bollo per i contratti e per gli estratti di conto relativi ai depositi riferiti a Fondi di risparmio, e l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi per la sola parte di essi eccedente il rendimento minimo garantito;

              2) l'applicazione dell'imposta sostitutiva su interessi e su proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari riferiti a Fondi di risparmio per la sola parte di essi eccedente il rendimento minimo garantito;

              3) l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione dei fondi d'investimento riferiti a Fondi di risparmio per la sola parte eccedente il rendimento minimo garantito;

              4) l'esenzione dei contratti di assicurazione riferiti a Fondi di risparmio dall'imposta sui premi e l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla sola parte della prestazione eccedente la somma dei premi versati e del rendimento minimo garantito; sulle riserve matematiche relative ai medesimi contratti non si applica l'imposta istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

      In caso di morte del beneficiario prima del raggiungimento della maggiore età, il valore maturato dal Fondo di risparmio è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, si prevede l'esenzione dall'imposta per la parte destinata alla costituzione di nuovi Fondi di risparmio in favore degli eventuali figli del medesimo beneficiario, secondo quanto precedentemente esposto nell'illustrazione dell'articolo 7.
      L'articolo 10 provvede alla conseguente modificazione delle principali disposizioni delle normative tributarie. Si è ritenuto infatti opportuno enunziare nel corpo della proposta di legge - per mantenerne il carattere organico - il trattamento fiscale dei Fondi di risparmio, inserendo mediante novelle gli opportuni rinvii nelle pertinenti norme legislative.
      L'articolo 11 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e stabilisce il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, per l'approvazione degli schemi delle convenzioni cui potranno aderire gli intermediari che intendano operare nella gestione dei Fondi di risparmio.
      L'articolo 12 reca le disposizioni di copertura finanziaria. L'onere complessivo,

 

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secondo le stime effettuate, dovrebbe ammontare, in termini di cassa, a 869,25 milioni di euro per il primo anno e a 529,15 milioni di euro a decorrere dal secondo anno. A formare tale importo concorrono le diminuzioni di entrata derivanti dalle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 9 e le spese derivanti dall'erogazione del contributo dello Stato, previsto dall'articolo 8, in favore delle famiglie con più basso reddito, nonché i costi relativi all'istituzione e al funzionamento dell'archivio dei Fondi di risparmio per la gioventù, previsto dall'articolo 3. A questi oneri finanziari - assunti nella misura massima, secondo quanto è imposto dalle leggi di contabilità - si è provveduto, mediante riduzione del «Fondo speciale» di parte corrente per le spese di funzionamento dell'archivio, nonché mediante introduzione dell'istituto della programmazione fiscale (articolo 13) alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore, rinviando alla fase dell'esame parlamentare la possibilità di reperire più idonee fonti di copertura, anche sulla base di più precise valutazioni future circa l'effettiva entità e la durevolezza delle maggiori entrate tributarie registrate nell'esercizio corrente.
      L'onere è stato parimenti indicato nella misura massima risultante dalle stime pluriennali, e quindi in misura largamente maggiore a quanto effettivamente necessario per il primo anno di attuazione: ciò consentirà di valutare, sulla base dell'esperienza applicativa, i reali effetti delle misure sulla finanza pubblica, e di graduare quindi, attraverso le successive leggi finanziarie e di bilancio, le necessarie misure di copertura.
      Nel presentare questa proposta di legge ci auguriamo che essa possa incontrare favore non solo presso i colleghi nel corso dell'esame parlamentare, ma anche - ove sia approvata - presso le famiglie, e raggiunga lo scopo a cui tende, cioè quello di sostenere le famiglie nell'accumulazione di fondi destinati al futuro dei loro componenti più giovani. Sia permesso concludere ancora con le parole di Quintino Sella: «Il risparmio ed il lavoro sono (...) i due grandi fattori del benessere e del progresso degli individui, delle famiglie, dei comuni, delle nazioni, dell'umanità. Sono incredibili gli effetti del risparmio continuo, i prodotti dell'obolo quotidiano che si accumulano agli oboli dei giorni precedenti ed ai loro frutti» (Quintino Sella, «Discorsi parlamentari» cit., I, pagina 777).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione del Fondo di risparmio per la gioventù).

      1. Il Fondo di risparmio per la gioventù, di seguito denominato «Fondo di risparmio», è il Fondo costituito in favore di un minore, il quale sia cittadino italiano o residente legalmente nel territorio nazionale, che alla data della costituzione del Fondo non abbia compiuto il settimo anno di età, e vincolato fino a che il medesimo soggetto non abbia raggiunto la maggiore età o conseguito l'emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.

Art. 2.
(Costituzione del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio è nominativo e può essere costituito, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per iniziativa di chi esercita la potestà sul minore. Per ciascun minore può essere costituito un solo Fondo di risparmio.
      2. Il Fondo di risparmio è costituito in una delle seguenti forme:

          a) mediante apertura di un deposito, vincolato in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge, presso la società Poste italiane Spa o una banca autorizzata ai sensi del titolo II, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, aderente ad apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

          b) mediante sottoscrizione di buoni fruttiferi postali destinati ai minori, emessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi

 

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dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e distribuiti dalla società Poste italiane Spa, ovvero di altri strumenti finanziari, emessi dagli intermediari aderenti alle convenzioni previste dal presente articolo, secondo caratteristiche individuate dal regolamento previsto dall'articolo 11 della presente legge, di durata determinata in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge;

          c) mediante sottoscrizione di un fondo d'investimento garantito, gestito da un soggetto autorizzato ai sensi del titolo III della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, aderente ad apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, purché la durata del fondo d'investimento non sia inferiore a quella necessaria per l'applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge;

          d) mediante stipulazione di un contratto di assicurazione, di durata determinata in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge, con un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività nei rami vita ai sensi del titolo II del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aderente ad apposita convenzione, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

      3. Il contratto con il quale è costituito il Fondo di risparmio, nelle forme previste dal comma 2, reca l'espressa indicazione della sua finalità, mediante apposizione della denominazione di «Fondo di risparmio per la gioventù». Esso contiene altresì

 

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l'indicazione del nome del minore beneficiario del Fondo, della sua data di nascita, della sua residenza e del suo codice fiscale, nonché il vincolo di indisponibilità, salvo il caso previsto dall'articolo 7, fino al raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.

Art. 3.
(Archivio dei Fondi di risparmio per la gioventù e comunicazioni dovute dagli intermediari).

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'archivio dei Fondi di risparmio per la gioventù, di seguito denominato «archivio», secondo le disposizioni contenute nel regolamento previsto dall'articolo 11.
      2. L'archivio conserva le notizie relative ai Fondi di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 2 e i dati relativi alle somme conferite a ciascuno di essi e ai loro incrementi.
      3. I dati contenuti nell'archivio sono riservati, e possono essere comunicati, su richiesta, soltanto ai soggetti che esercitano la potestà sul minore beneficiario, al beneficiario stesso dopo il compimento del sedicesimo anno di età e ai suoi aventi causa nel caso previsto dall'articolo 7. Possono essere altresì comunicati al giudice tutelare, nonché all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
      4. L'amministrazione finanziaria può utilizzare i dati contenuti nell'archivio per i soli fini dell'accertamento della spettanza dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
      5. L'archivio riceve altresì l'elenco degli intermediari aderenti alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e lo pubblica, con periodico aggiornamento, nelle forme stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 11.

 

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      6. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, devono comunicare all'archivio, nei termini e modi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 11, la costituzione di ciascun Fondo di risparmio, con i dati relativi al soggetto che lo ha costituito e i dati relativi al minore beneficiario, indicati nel citato articolo 2, comma 3, nonché i conferimenti successivamente effettuati e i dati relativi alle persone che li hanno eseguiti, e ogni altro accrescimento del Fondo.
      7. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, devono comunicare l'eventuale proroga del Fondo di risparmio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e l'estinzione del Fondo nei casi previsti dal citato articolo 5, comma 4, e dall'articolo 7.
      8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 9.500.000 euro per l'anno 2008 e di 1.900.000 euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 4.
(Dotazione, accrescimento e gestione del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio è costituito mediante il conferimento iniziale di un importo non inferiore a 500 euro, compreso l'eventuale concorso dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, e non superiore a 3.000 euro. I conferimenti sono effettuati soltanto in denaro e non possono eccedere, in ciascun anno, l'importo complessivo di 3.000 euro. Gli importi indicati nel primo e nel secondo periodo sono rivalutati ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
      2. I conferimenti successivi possono essere eseguiti da chi esercita la potestà sul minore, dal minore stesso, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, dai familiari con esso conviventi e dai parenti di questo entro il quarto grado.

 

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      3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 2, determinano, in misura uniforme per i Fondi di risparmio costituiti presso le diverse specie di intermediari, il rendimento minimo garantito dal Fondo, al netto di ogni onere o commissione spettante all'intermediario, garantendo comunque un rendimento non inferiore al tasso d'inflazione reale, applicato annualmente in regime di capitalizzazione composta. Le stesse convenzioni determinano altresì la misura massima della remunerazione dovuta agli intermediari per la gestione del Fondo.
      4. Eventuali variazioni delle condizioni stabilite nelle convenzioni hanno effetto decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono approvate. Entro tale termine, gli intermediari aderenti alla convenzione hanno facoltà di sospendere l'accettazione di nuovi Fondi di risparmio e di recedere dalla convenzione.
      5. L'intermediario che recede dalla convenzione, nell'ipotesi prevista dal comma 4 e in ogni altro caso, assicura comunque la continuazione dei Fondi di risparmio costituiti presso di esso, alle condizioni in vigore alla data del recesso o alle condizioni più favorevoli risultanti dai contratti con cui i Fondi sono stati costituiti.
      6. Decorsi cinque anni dalla stipulazione del contratto, chi ha costituito il Fondo di risparmio, ovvero il beneficiario di esso dopo il raggiungimento della maggiore età, può trasferirne il patrimonio in qualunque momento, salvo l'eventuale termine di preavviso previsto dal contratto, senza oneri o spese, presso un altro intermediario aderente alla convenzione prevista dall'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Durata ed estinzione del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio è vincolato in favore del beneficiario fino al raggiungimento

 

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della maggiore età o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.
      2. La durata del Fondo di risparmio può essere prorogata, mediante dichiarazione del beneficiario dallo stesso resa all'intermediario, per periodi di durata biennale, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
      3. Nel caso di proroga ai sensi del comma 2, i versamenti al Fondo di risparmio possono essere eseguiti soltanto dal beneficiario.
      4. Il Fondo si estingue con il pagamento del valore maturato in favore del beneficiario.

Art. 6.
(Inalienabilità e indisponibilità del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio appartiene esclusivamente al beneficiario indicato all'atto della sua costituzione. Esso non può essere ceduto, pignorato o sequestrato fino al raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario medesimo o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.
      2. Sono nulli gli atti di disposizione, anche per causa di morte, le obbligazioni assunte e i patti stipulati dal beneficiario, fino al raggiungimento della sua maggiore età o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile, aventi a oggetto il Fondo di risparmio.
      3. La proroga della durata del Fondo di risparmio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, non determina il prolungamento del regime di inalienabilità previsto dal presente articolo. Tuttavia, dal periodo d'imposta in corso alla data dell'atto che trasferisce la proprietà o costituisce un diritto sul Fondo cessa l'applicazione dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
      4. Sugli importi conferiti al Fondo di risparmio è ammessa l'azione revocatoria ai sensi delle norme del codice civile.

 

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Art. 7.
(Estinzione anticipata del Fondo di risparmio in caso di morte del beneficiario).

      1. In caso di morte del beneficiario, il Fondo di risparmio si estingue.
      2. Qualora il beneficiario muoia prima del raggiungimento della maggiore età, il valore maturato dal Fondo di risparmio spetta agli eredi secondo le disposizioni che regolano la successione legittima. Tuttavia, ove esistano uno o più figli, legittimi o naturali, il valore maturato dal Fondo è devoluto interamente ad essi in quote eguali.
      3. Nel caso previsto dal comma 2, secondo periodo, chi esercita la potestà sul figlio del beneficiario defunto può destinare l'intera quota ad esso spettante alla costituzione di un nuovo Fondo di risparmio in suo favore.

Art. 8.
(Concorso dello Stato alla formazione del Fondo di risparmio).

      1. Lo Stato concorre, nel limite di spesa complessivo di 475.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 142.500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, alla costituzione di Fondi di risparmio in favore dei minori appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo non eccede l'importo annuo di 20.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni figlio vivente oltre il primogenito.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il concorso dello Stato si esercita mediante l'attribuzione di un assegno pari alla metà dell'importo minimo previsto dall'articolo 4, comma 1, per una volta soltanto per ciascun minore avente titolo al beneficio.
      3. L'assegno previsto dal comma 2 è erogato, su richiesta avanzata al Ministero dell'economia e delle finanze dal soggetto che costituisce il Fondo di risparmio, trasmessa dall'intermediario presso il quale è costituito il Fondo medesimo, unitamente

 

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alla documentazione che, ai sensi del regolamento previsto dall'articolo 11, deve essere prodotta per dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire del beneficio.
      4. L'importo indicato nel comma 2 è versato dal Ministero dell'economia e delle finanze all'intermediario presso il quale è costituito il Fondo di risparmio ed è accreditato da questo al patrimonio del Fondo.
      5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento per l'attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Art. 9.
(Disposizioni tributarie).

      1. Gli importi conferiti ai Fondi di risparmio, nei limiti annui previsti dall'articolo 4, comma 1, computati in relazione a ciascun Fondo, sono deducibili, nella misura del 50 per cento, dal reddito della persona fisica che ha effettuato il conferimento.
      2. I contratti e gli estratti di conto relativi ai depositi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo prevista, rispettivamente, dagli articoli 2 e 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come da ultimo modificati dall'articolo 10 della presente legge. Per gli interessi corrisposti ai Fondi di risparmio, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 26, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica soltanto sulla parte eccedente la misura minima stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta.
      3. Gli interessi e i proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 2,

 

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comma 2, lettera b), della presente legge, sono soggetti all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della presente legge, per la sola parte eccedente la misura minima stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta.
      4. I gestori dei fondi d'investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della presente legge, applicano l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, sui risultati della gestione dei Fondi di risparmio per la sola parte eccedente la misura minima stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta.
      5. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della presente legge, sono esenti dall'imposta sui premi prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, si applica sulla sola parte della prestazione eccedente la somma dei premi versati e del rendimento minimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta. Sulle riserve matematiche relative ai medesimi contratti non si applica l'imposta istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.
      6. Le somme di denaro destinate alla dotazione e all'accrescimento del Fondo di risparmio, nei limiti complessivi stabiliti dall'articolo 4, non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni.
      7. Nel caso previsto dall'articolo 7 si applica l'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, è esente da imposta la parte del valore del Fondo di risparmio destinata alla costituzione di nuovi Fondi
 

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di risparmio a norma del comma 3 del medesimo articolo 7.
      8. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 10.
(Modificazioni a disposizioni di legge).

      1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) gli importi conferiti ai Fondi di risparmio per la gioventù, nel limite annuo previsto dalla legge, computato in relazione a ciascun Fondo;».

      2. Alla tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, dopo la nota 2-bis è inserita la seguente:

      «2-bis.1. Sono esenti dall'imposta i contratti riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, secondo le disposizioni della legge che li disciplina»;

          b) all'articolo 13, nota 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli estratti conto riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, secondo le disposizioni della legge che li disciplina».

      3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Per gli interessi corrisposti ai Fondi di risparmio per la gioventù, la

 

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ritenuta di cui al comma 2 si applica a titolo d'imposta, nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina»;

          b) all'articolo 26-ter, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le prestazioni relative ai Fondi di risparmio per la gioventù, l'imposta sostitutiva si applica nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina».

      4. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

      «2-quater. Per i risultati della gestione riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, l'imposta sostitutiva si applica nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina».

      5. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Gli interessi e i proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari, ove siano riferiti a un Fondo di risparmio per la gioventù, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla legge che disciplina i medesimi Fondi di risparmio».

Art. 11.
(Regolamento di attuazione e schemi delle convenzioni con gli intermediari).

      1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge sono adottate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      2. Gli schemi delle convenzioni previste dall'articolo 2, comma 2, sono approvati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dal comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari 9.500.000 euro per l'anno 2009 e a 1.900.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, pari a 475.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 142.500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, e dall'attuazione dell'articolo 9, pari a 384.750.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 13.

Art. 13.
(Programmazione fiscale).

      1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

          a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

 

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          b) da assumere ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

      2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

          a) per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006;

          b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.

      3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
      4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun

 

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periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 del presente articolo sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
      5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
      6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

          a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

 

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          b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

          c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

          d) l'IRAP si applica esclusivamente per la parte programmata.

      7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'IVA:

          a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia di IVA;

          b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

          c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

      8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione fiscale ai sensi del presente articolo, da comunicare nella

 

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dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'IVA, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
      9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), del presente articolo, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al citato comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), del presente articolo e le disposizioni di cui al citato comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie previste dagli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
      10. Salva l'applicazione del comma 5 del presente articolo, nei casi in cui a seguito di controlli e di segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi
 

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da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo d'imposta 2006, condotte che integrano le fattispecie previste dagli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti del medesimo contribuente non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al citato comma 6, lettere b), c) e d) del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati e degli elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
      11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma l. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
 

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      12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione fiscale di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'IRAP, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro i termini di legge, sulla base dei maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
      13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
      14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'IVA determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
      15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal citato comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
      16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al
 

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comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e di 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, e sono dovuti una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
      17. Il perfezionamento dell'adeguamento ai sensi del comma 12 del presente articolo rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
      18. L'accettazione della proposta di adeguamento ai sensi del comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Sono altresì esclusi il riporto al periodo d'imposta successivo del credito dell'IVA risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
      19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1 del presente articolo, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 52 del decreto del Presidente
 

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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA ovvero dell'IRAP, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni.
      20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

          a) per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;

          b) che non erano in attività in uno dei periodi d'imposta di cui al comma 12;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi e IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'IVA per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;

          f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i periodi d'imposta di cui al comma 12 e per le annualità d'imposta 2005 e 2006 ai fini dell'IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

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      21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.    
    


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