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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3056 |
a) in un limitato utilizzo della stessa da parte dei prefetti, come se essi avvertissero in termini generali quella ingerenza nell'autonomia dell'autorità giudiziaria competente, che poi la Consulta ha censurato in modo specifico;
b) in un frequente sfavore nell'applicazione dell'articolo 20 da parte dei giudici dell'esecuzione, non sempre pienamente informati della meritoria attività di denuncia da parte delle vittime del racket e, quindi, poco propensi a riconoscere la sospensione;
c) nella lettura riduttiva da parte degli stessi giudici dell'esecuzione del concetto di evento lesivo, benché il richiamo, da parte dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, all'articolo 3 della stessa legge, non consenta incertezze;
d) nella necessità di ripetere l'iter del parere a fronte di ogni procedura esecutiva in corso.
La presente proposta di legge, che reca modifiche al citato articolo 20 della legge n. 44 del 1999, si pone l'obiettivo di rettificare l'applicazione limitata e limitante di tale importante disposizione. All'articolo 1 si riprende il concetto di «evento lesivo», già in parte esposto dall'articolo 3 della legge n. 44 del 1999, al fine di chiarire senza alcun dubbio l'esatta esegesi dell'inciso. L'articolo 2 trasferisce la competenza per il parere dal prefetto al procuratore della Repubblica che svolge o che ha svolto le indagini che hanno utilizzato le dichiarazioni del richiedente l'elargizione. La ragione di tale norma è duplice: solo il magistrato requirente è in grado di valutare l'apporto investigativo della vittima di racket o di usura e la lesione da lui subita a causa di ciò; il magistrato requirente è autorità giudiziaria come il giudice dell'esecuzione, così che si supera l'ostacolo sottolineato dalla Consulta; è, peraltro, evidente che il parere fornito dall'autorità giudiziaria che ha utilizzato per le indagini la collaborazione della vittima di questa categoria di illeciti ha un peso oggettivamente superiore ai fini della sospensione dell'esecuzione. In presenza di più procedimenti penali, la competenza deve intendersi in capo al pubblico ministero che, per primo, ha avviato le indagini fondate sulla deposizione della parte offesa: ciò per rendere più agevole l'individuazione. Il ruolo del prefetto è di informare tempestivamente il procuratore della Repubblica della presentazione dell'istanza di elargizione (affinché quest'ultimo possa articolare il parere) e di verificare tutte le procedure esecutive in atto a carico della vittima di estorsione o di usura, per contenere il rischio di sospensioni o di proroghe parziali dei termini. Per l'identica ratio, nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, o di enti previdenziali o assistenziali, non possono porsi a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dal novellato articolo 20, comma 4-bis, della stessa legge n. 44 del 1999, fino al termine di scadenza della sospensione o della proroga dei termini concessa ai sensi del medesimo articolo.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
«4-bis. Per evento lesivo, ai fini della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e della proroga di cui al comma 2, si intende non solo il danno diretto a beni mobili o immobili, ovvero il danno consistito in lesioni personali, ma anche il danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere la parte offesa ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione rispetto alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale».
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione, di usura e di associazione per delinquere, che hanno causato l'evento lesivo di cui al comma 4-bis. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini della sospensione e
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