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PDL 3063

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3063



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, ANTONIO PEPE, ROSITANI

Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'esenzione dell'abitazione principale dall'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La proprietà della prima casa assolve ad una preminente funzione sociale ed è garantita dall'articolo 42 della Costituzione.
      Oltre il 75 per cento degli italiani abita in una casa di proprietà e questo anche grazie ad una serie di agevolazioni fiscali che dal 1949 (cosiddetta «legge Tupini») ai giorni nostri ne hanno agevolato l'acquisto.
      Mentre l'acquisto risulta effettivamente agevolato, non sono previsti, invece, interventi parimenti agevolati per il possesso della prima casa.
      Ad esempio, per quello che riguarda l'imposta comunale sugli immobili (ICI), si deve rilevare che i comuni hanno la possibilità di prevedere benefìci per quanto concerne la tassazione ICI sulle abitazioni principali, ma poche sono state le amministrazioni locali che li hanno concessi.
      Questo stato di cose determina una doppia imposizione sulla casa che, oltre a suscitare seri dubbi sulla sua costituzionalità, è palesemente iniqua e sovente non rapportata alla capacità contributiva dei soggetti interessati.
      In questi ultimi tempi, tanti autorevoli esponenti politici di ogni orientamento, tra cui sindaci di importanti città, hanno sostenuto la necessità di eliminare o di ridurre drasticamente l'ICI.
      Con la presente proposta di legge si intende alleggerire il carico di imposte gravante sulla prima casa, proprio in considerazione della preminente funzione sociale che essa assolve, esonerando i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale dal versamento dell'ICI.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La presente disposizione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

          b) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato.


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