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PDL 3064

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3064



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, ANTONIO PEPE, ROSITANI

Disposizioni in materia di lotta contro l'inquinamento luminoso e di risparmio energetico

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è stato adeguatamente documentato a livello scientifico, la dispersione di luce artificiale al di fuori degli spazi che necessitano di essere illuminati provoca effetti deleteri sull'ambiente naturale notturno. In tale contesto, la luce dispersa verso l'alto illumina le particelle atmosferiche creando uno sfondo luminoso che impedisce le osservazioni del cielo stellato e, quindi, ostacola la ricerca astronomica.
      Come è stato altresì opportunamente rilevato dalla Commissione sull'inquinamento luminoso, costituita in seno all'Unione astrofili italiani (UAI), «i raggi luminosi (fotoni o onde elettromagnetiche) emessi da fonti artificiali, quali lampioni stradali, torri-faro, globi ed insegne, e diretti verso il cielo danno luogo all'inquinamento luminoso, cioè alla rottura dell'equilibrio naturale luce/buio. L'effetto più immediato attribuibile all'inquinamento luminoso è l'azione di "oscuramento" della visione notturna del cielo, come può essere facilmente riscontrato osservando il cielo di notte dalle nostre città. Con un tale cielo i nostri avi non avrebbero scoperto nulla; invece i popoli di Oriente del primo millennio avanti Cristo e forse anche molto prima, secondo alcuni interessanti studi sulla civiltà sumerica posero le basi dell'astronomia proprio grazie al cielo limpido e nero, trasferendo così le loro conoscenze a Copernico, Keplero e Galileo. Lontani sono quei tempi e l'uomo moderno, guidato dalla sua cecità, illumina a giorno le città perché ha paura del buio. Sembrerà strano, ma è stata creata una "notte diurna" con uno "spreco energetico delle stelle"».
      Da tali considerazioni, che tra l'altro affrontano in modo specifico soltanto un
 

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profilo del più complesso problema rappresentato dall'inquinamento luminoso, deriva la necessità di una politica energetica e delle emissioni luminose che sia finalmente ispirata a concezioni tecnicamente nuove ed economicamente più razionali di quelle alle quali ci siamo, inopinatamente, ispirati negli ultimi decenni. Per realizzare tale obiettivo sarà quindi necessario - e in tale direzione si muove la proposta di legge in oggetto - favorire l'affermazione di una nuova «filosofia» della gestione delle emissioni luminose inquinanti, basata essenzialmente - senza che ciò implichi una irrazionale tendenza ad un «oscuramento selvaggio» del nostro territorio, che potrebbe arrecare paradossali benefìci ad attività malavitose e delinquenziali - sul divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto, al di fuori delle situazioni in cui ciò sia realmente necessario e comunque sempre in base a precise prescrizioni; sull'adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso di potenza e il numero di punti luce durante le ore centrali della notte; sull'utilizzazione di lampade con potenza adeguata alle esigenze reali alle quali sono destinate; sull'impiego di lampade ad alta efficienza; sull'utilizzazione, infine, di lampioni con ottiche non disperdenti luce lateralmente e in alto o, comunque, schermati.
      In sostanza, si tratta di contemperare le esigenze legate alla ricerca astronomica con quelle riconducibili a sostanziali risparmi energetici, senza tuttavia rinunziare agli oggettivi vantaggi derivanti dall'illuminazione di strade e di agglomerati urbani, prevenendo l'inquinamento luminoso sul territorio nazionale, al fine di tutelare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, nonché di agevolare le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
      Nella XI e nella XII legislatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica furono presentati alcuni progetti di legge sulla materia.
      Nella XIII legislatura, al Senato della Repubblica, il 26 giugno 1997 le Commissioni X e XIII iniziarono l'esame del disegno di legge (atto Senato n. 751) presentato dal senatore Diana. Seguirono altre due sedute il 1o luglio 1997 ed il 21 luglio 1998.
      Il 26 gennaio 2000, le due Commissioni esaminarono anche il disegno di legge presentato dal senatore Specchia il 17 febbraio 1999 (atto Senato n. 3814) e decisero le costituzione di un comitato ristretto che il 1o giugno 2000 presentò alle Commissioni un testo unificato. In quella occasione ai due disegni di legge fu congiunto un terzo disegno di legge (atto Senato n. 4515) presentato dal senatore Semenzato.
      Il 5 luglio 2002, a firma del senatore Specchia e altri, fu ripresentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1572) il testo unificato predisposto dal comitato ristretto che, con la presente proposta di legge, viene riproposto con alcune modifiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge ha per finalità la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti sul territorio nazionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.
      2. Ai fini della presente legge è considerato «inquinamento luminoso» ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare verso la volta celeste.

Art. 2.

      1. Allo Stato compete:

          a) la funzione d'indirizzo, promozione e coordinamento generale dell'attività di progettazione, produzione, installazione e uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;

          b) la funzione di diffusione della conoscenza delle problematiche legate all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL-Spa), la Società astronomica italiana (SAIt), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) e l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL);

          c) il controllo periodico aereofotogrammetrico, anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del territorio nazionale, con cadenza triennale, per verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di attuazione della presente legge.

 

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      2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che può comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri. La funzione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 è svolta di concerto con la SAIt che riferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni tre anni.

Art. 3.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) adeguano ai criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo;

          b) erogano i contributi in favore di soggetti pubblici e privati che adottano i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, per l'attuazione del Piano energetico nazionale, nonché in relazione ad eventuali leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

          c) concorrono alla diffusione della conoscenza delle problematiche oggetto della presente legge, in collaborazione con enti e associazioni che, per le loro specifiche natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione del tema dell'inquinamento luminoso;

          d) promuovono iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche competenti nel campo dell'illuminazione.

Art. 4.

      1. Le province:

          a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica per

 

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l'illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti od organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i princìpi dettati dalla presente legge;

          b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 10, comma 1, qualora esista nel loro territorio un osservatorio astronomico da tutelare. Tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

Art. 5.

      1. I comuni:

          a) approvano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani regolatori dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di propria competenza ai criteri e alle modalità previsti dalla presente legge, conformandosi in particolare al disposto di cui alla lettera d) del presente comma e al comma 1 dell'articolo 7;

          b) sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. A questo fine il progetto è redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico. Dal progetto risulta la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto e alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 della presente legge, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in conformità a quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti esistenti all'interno degli edifici. La procedura di cui alla presente legge si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica. La cura e gli oneri dei collaudi sono posti a carico dei committenti degli impianti;

 

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          c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'attuazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per garantire il contenimento sia dell'inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, prevedendo, altresì, specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

          d) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 impiegandone i relativi proventi per i fini stabiliti dal medesimo articolo;

          e) integrano il regolamento edilizio con le norme per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 6.

      1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge o le relative sezioni staccate, compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge:

          a) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fascia di rispetto di cui all'articolo 10, comma 1, e individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri stabiliti;

          b) indicano gli impianti di illuminazione non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge e chiedono l'intervento delle autorità territoriali competenti affinché essi vengano modificati o sostituiti, o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, decorso inutilmente tale termine, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di notifica della constatata inadempienza;

 

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          c) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale attuazione della presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi enti.

      2. Sono tutelati, oltre agli osservatori astronomici e astrofisici professionali, quelli non professionali pubblici di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono lavori di ricerca scientifica o di divulgazione.
      3. L'elenco degli osservatori di cui al comma 2 è tenuto e aggiornato dalla SAIt, di intesa con l'Unione astrofili italiani (UAI).
      4. La SAIt indica gli ulteriori osservatori da sottoporre alla tutela del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'università e della ricerca, indicando le misure delle fasce di rispetto ritenute necessarie. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina la misura delle fasce di rispetto e provvede a inserire tali osservatori nell'elenco di cui al comma 3.

Art. 7.

      1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono eseguiti a norma «antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico», come definita ai sensi del comma 3. Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti la luce verso l'alto, secondo i criteri di cui al presente articolo.
      2. È vietata la diffusione sul mercato nazionale, per uso esterno, da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di ottiche e di sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui al presente articolo.
      3. Sono considerati «antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico»

 

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gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90o e oltre. Tali impianti sono equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di operatività. Le norme relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.
      4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, sono munite, da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd per 1.000 lumen a 90o ed oltre. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1.200 lumen cadauna per impianti di modesta entità, fino a cinque centri con singolo punto luce, per quelle di uso temporaneo o che vengono spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria sono illuminate dall'alto verso il basso.
      5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri di protezione sono realizzati in materiale trasparente e liscio al fine di ridurre i fenomeni di diffusione della luce e di consentire l'effettivo controllo del flusso luminoso.
      6. L'uso di riflettori, fari e torri-faro, su tutto il territorio nazionale, è disciplinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10; le case costruttrici, importatrici o fornitrici certificano, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alle disposizioni della presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura: «ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo»,
 

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e allegano, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
      7. Nell'illuminazione di impianti sportivi e di grandi aree di ogni tipo sono impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
      8. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce secondo i valori indicati dal presente articolo sono attuate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007, di 300.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per l'anno 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
      3. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni ulteriori contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica e per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 25.000 euro.
      4. I contributi previsti dai commi 2 e 3 sono concessi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

          a) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici tutelati;

          b) comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

          c) comuni di cui all'articolo 11.

 

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Art. 9.

      1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 7 e 10 è soggetto, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune competente, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 258 euro a 1.033 euro.
      2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
      3. I soggetti pubblici, compresi i comuni che omettono di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge entro i termini ivi indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo di energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino all'avvenuto adeguamento ai citati criteri.
      4. Il provvedimento di cui al comma 3 è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.

Art. 10.

      1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui alla presente legge e ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea d'aria, dalla sede degli osservatori astronomici compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, sono sostituite o modificate in modo da adeguarsi ai criteri della presente legge.
      2. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori di flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24

 

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nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.
      3. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne o similari, sono schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1.000 lumen a 90o e oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1.000 lumen cadauna, fino a un massimo di cinque punti luminosi, per quelle di uso temporaneo o che vengono spente normalmente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale, nonché per quelle di cui è prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria sono illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso le insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno sono spente dopo le ore 23.
      4. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd per 1.000 lumen a 90o e oltre.
      5. Nell'illuminazione di edifici e di monumenti sono privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce rimangono di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento, parziale o totale,
 

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o alla diminuizione di potenza impiegata dopo le ore 24.
      6. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori indicati dal presente articolo, sono applicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

Art. 11.

      1. È concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 10, di attuare integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'adozione di appositi regolamenti.

Art. 12.

      1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato 1
(Articolo 6)

ELENCO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E PROFESSIONALI DA TUTELARE CON LE RELATIVE FASCE

Fascia di 5 km di raggio:

        Osservatorio di Farra d'Isonzo (GO)
        Osservatorio Montereale Valcellina (PN)
        Stazione astronomica di Remanzacco (UD)
        Osservatorio astronomico di Vignui (BL)
        Osservatorio astronomico Don Paolo Chiavacci (TV)
        Osservatorio astronomico Serafino Zani (BS)
        Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA)
        Osservatorio astronomico comunale di Grosseto
        Osservatorio astronomico comunale di Acquaviva delle Fonti (BA)
        Osservatorio astronomico Agrifoglio (PA)
        Osservatorio astronomico comunale del Monte Armidda (NU)

Fasce di 10 km di raggio:
        Osservatorio astronomico di Alpette (TO)
        Osservatorio astronomico Col Drusciè (BL)
        Osservatorio astronomico di Sormano (CO)
        Osservatorio astronomico Pian dei Termini (PT)
        Osservatorio astronomico di Frasso Sabino (RI)
        Osservatorio astronomico di Colle Leone (TE)
        Osservatorio astronomico Ferrari-Merlo di Lerma (AL)
        Osservatorio astronomico dell'università di Perugia

Fasce di 15 km di raggio:

        Osservatorio astronomico di Teramo

Fasce di 25 km di raggio:

        Osservatorio astronomico di Asiago (VI)
        Osservatorio astronomico di Torino - sezione staccata
        Osservatorio astronomico di Merate (CO)
        Osservatorio astronomico di Loiano (BO)
        Osservatorio astronomico di Toppo di Castelgrande (PZ)
        Osservatorio astronomico di Serra La Nave (CT)
        Osservatorio astronomico di Campo Imperatore (AQ)
        Osservatorio astronomico di Campo Catino (FR)


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