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PDL 3078

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3078



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Modifica all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, in materia di indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende adeguare definitivamente la legislazione italiana agli orientamenti più volte espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo in materia di giusta indennità di espropriazione.
      La Corte di Strasburgo, secondo l'interpretazione da essa data dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, entrambi ratificati dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ha chiarito che, nel caso di un esproprio per pubblica utilità, all'espropriato vada riconosciuta una giusta indennità ritenendo che debba esserci una «piena proporzione tra le finalità pubbliche che si vogliono raggiungere e il sacrificio della privazione della proprietà», da ciò derivando che l'espropriazione per pubblica utilità non è conforme quando sia attuata in violazione del principio di legalità e comunque non sia pagata una somma ragionevole sulla base del valore di mercato del bene ablato.
      Nell'ormai celebre sentenza del 6 marzo 2006 (Scordino contro l'Italia, n. 1), la Corte europea ha quindi rinvenuto
 

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il carattere insufficiente dell'indennità di espropriazione previsto dalla legislazione italiana e ha obbligato il Governo italiano a pagare una somma pari alla differenza tra il valore integrale del terreno e l'indennità ottenuta dai ricorrenti in virtù del diritto nazionale, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati nel frattempo, a titolo di equa riparazione del danno subìto. In quella occasione la Corte ha anche dettato i criteri generali da applicare per casi analoghi al fine di evitare altre sentenze di condanna all'Italia, che creerebbero peraltro inutili irrigidimenti nei rapporti istituzionali.
      Nella stessa sentenza il giudice di Strasburgo ha ammesso solo alcune fattispecie di carattere eccezionale, come gli espropri nell'ambito di interventi di riforme economico-sociali, per le quali possa essere consentita una riduzione del valore venale del bene, da corrispondere per la privazione della proprietà.
      L'Italia dal canto suo non può più sottrarsi all'obbligo di adeguare la sua legislazione alle decisioni della Corte di Strasburgo, posto che la legge 9 gennaio 2006, n. 12, sancisce che il Presidente del Consiglio dei ministri deve presentare al Parlamento tutte le proposte necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale ai criteri dettati dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, tanto più che in merito la Corte di Strasburgo si è pronunciata univocamente già più volte.
      Tuttavia in ambito nazionale è in atto ancora una discussione sulla gerarchia delle fonti: la Corte di cassazione, in ben tre ordinanze, ha rinvenuto un contrasto tra la normativa nazionale in materia di espropriazione per pubblica utilità e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ma, ritenendo di non avere il potere di disappliccare la legge italiana perché in contrasto con il diritto europeo, ha rinviato la decisione alla Corte costituzionale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, nel senso di adeguarli a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La nuova formulazione del comma 1 stabilisce che l'indennità di esproprio di un'area edificabile per pubblica utilità è pari al valore venale del bene. Il nuovo comma 2 contempla l'ipotesi di esproprio per l'attuazione di riforme economico-sociali e stabilisce un indennizzo ridotto del 25 per cento rispetto al valore venale del bene poiché la Corte europea ha ritenuto eccessive le riduzioni previste dalla legge vigente, anche in considerazione delle imposte dirette che gravano sull'espropriato.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce, infine, che l'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e che le stesse si applicano a tutte le procedure di esproprio in cui il decreto di stima sia comunicato al proprietario successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, in materia di indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile).

      1. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
      2. In caso di espropriazione per l'attuazione di riforme economico-sociali l'indennità di espropriazione è pari al valore venale del bene, ridotto del 25 per cento. Qualora sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento».

Art. 2.
(Entrata in vigore e norme transitorie).

      1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure espropriative nelle quali il decreto di stima sia comunicato al proprietario in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.


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