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PDL 3098

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3098



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DILIBERTO, SGOBIO

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici e di libri

Presentata il 28 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Parafrasando Cesare Pavese che, nel 1938, scriveva che «la letteratura è una difesa contro le offese della vita», oggi si potrebbe dire che la «lettura», in sé, è una difesa contro le offese della vita. Per tantissimi milioni di italiani, purtroppo, ancora oggi il libro è un oggetto sconosciuto, superfluo, a volte inutile. Indagini recenti, infatti, hanno rilevato che poco più di un italiano su due legge un libro in un anno.
      Le analisi sulla lettura in Italia, inoltre, hanno messo in evidenza l'effetto che l'avvento di internet ha sulla società e sulla cosiddetta «fruizione culturale». Da questo punto di vista, internet è quella che, più di altre innovazioni, ha nel tempo modificato i comportamenti di accostamento alla cultura degli italiani, soprattutto nel campo della lettura tradizionalmente intesa.
      Con la presente proposta di legge intendiamo affrontare il problema del diritto alla cultura e del libero accesso al sapere come parte integrante della crescita intellettuale dei cittadini del nostro Paese.
      Si pone con urgenza, dunque, la ricerca di soluzioni adeguate per facilitare la crescita culturale dei lettori italiani. Tale crescita passa, a nostro avviso, necessariamente attraverso la possibilità di acquistare libri a prezzi accessibili, in modo tale che la lettura non rappresenti un lusso ma un diritto. Di qui la proposta di favorire l'accostamento alla lettura abbattendo il più possibile le barriere di tipo economico che costituiscono un considerevole deterrente all'acquisto dei libri.
 

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      Un ulteriore elemento che certamente non aiuta ad avvicinare alla lettura e a rendere accessibile la cultura è rappresentato dall'alto costo dei libri stessi e che si presenta in maniera dirompente soprattutto per i libri scolastici (solo quest'anno il fenomeno ha registrato un aumento del costo dei libri tra il 5 e il 10 per cento). Proprio in coincidenza con l'apertura dell'anno scolastico 2007/2008, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di avviare un'inchiesta sulle attività degli editori. Un problema, questo, che incide direttamente sul diritto allo studio e che influisce in maniera determinante sul reddito familiare.
      La presente proposta di legge vuole, da un lato, stimolare la lettura e, dall'altro, intervenire direttamente sul caro libri scolastici che, anno per anno, aumenta la sua incidenza sui redditi delle famiglie italiane, limitando di fatto il diritto allo studio e all'istruzione.
      Con questa proposta di legge, quindi, si intende proporre uno strumento fiscale pratico e diretto che consenta ai cittadini di detrarre, nella propria dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici e non, senza alcun limite d'importo per i primi e fino all'importo massimo di 500 euro, per la parte che eccede 100 euro, per i secondi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «i-novies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione;

          i-decies) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'acquisto di libri, limitatamente alla parte eccedente 100 euro».

Art. 2.

      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle lettere i-novies) e i-decies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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