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PDL 3111

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3111



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Modifica all'articolo 49 della Costituzione in materia di personalità giuridica dei partiti politici

Presentata il 3 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La nostra Carta costituzionale è quanto mai sobria nella pur fondamentale enunciazione del diritto di tutti i cittadini ad associarsi in partiti per concorrere alla vita politica nazionale. L'articolo 49, dando per scontate molte nozioni che sottendono l'unico comma, di importanza davvero straordinaria, di cui è costituito, si limita a prevedere in via generale tale diritto, a precisare che l'associazione in partiti avviene «liberamente» e che il concorso a determinare la politica nazionale si attua «con metodo democratico».
      L'esperienza degli ultimi decenni, che registra in questi anni recenti una vistosa accelerazione, ci fa comprendere che qualche specificazione cogente del dettato costituzionale è ormai necessaria e non rinviabile.
      Il serrato e tumultuoso dibattito che sta attraversando la nazione riguardo al funzionamento delle istituzioni, l'esigenza di recuperare la politica alla sua centralità di ruolo, di responsabilità, di capacità decisionale, i costi delle istituzioni e della politica, l'urgenza di riconquistare la fiducia popolare agli strumenti precipui della partecipazione democratica, ci stimola e ci incoraggia a prevedere l'obbligo di una disciplina assai più stringente e trasparente degli organismi deputati prioritariamente all'inveramento della democrazia, nonché alla concretizzazione delle altissime funzioni del governo e della produzione legislativa.
      Non pretendiamo, naturalmente, di poter disciplinare, specie in sede costituzionale, ogni minimo aspetto o snodo funzionale delle consistenze, dei soggetti, delle procedure della vita politica. Ma riteniamo doveroso, quantomeno, stabilire che i soggetti associativi primari delle vicende politiche ed elettorali, cioè i partiti, assurgano a persone giuridiche e debbano essere regolati da una organica e certa legislazione.
      Ecco perché proponiamo che l'articolo 49 della Costituzione venga arricchito e
 

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specificato mediante l'introduzione di un secondo comma, avente, per un verso, portata definitoria, seppure estremamente sintetica, e, per un altro verso, esprimente la volontà, vincolante per il legislatore ordinario chiamato ad attuarla, di disciplinare in concreto la natura, le regole-quadro interne, le responsabilità verso il popolo e verso l'ordinamento, dei partiti medesimi.
      Ci sembrano, francamente, fragili e prive della più fondamentale premessa, le attuali discussioni ed azioni riformatrici in tema di istituzioni, come pure di normative elettorali, se non assumono come presupposto il riconoscimento ufficiale dei partiti e la loro regolamentazione. Senza il quale, osiamo dire, perfino le riforme teoricamente migliori fallirebbero lo scopo e non corrisponderebbero alle aspettative popolari.
      Come si può ancora pensare che i partiti siano i protagonisti delle vicende politiche di una nazione, senza che i cittadini possano fare affidamento su una disciplina esigibile e chiara della vita di queste formazioni politiche, con riferimento alla costituzione, trasformazione, selezione della classe dirigente e delle candidature elettorali, non meno che al finanziamento, alle forme di espressione e comunicazione, alla reale libertà di pensiero, all'interscambio corretto con gli interessi legittimi delle categorie e dei territori?
      Al momento, infatti, l'Italia vive un inaccettabile paradosso. Proprio quei soggetti, ovvero i partiti, che hanno (o dovrebbero avere!) la massima responsabilità nel veicolare democraticamente le volontà e il consenso dei cittadini, traducendoli in scelte di governo, restano fuori da ogni specifica disciplina giuridica, come «sedi di potere di fatto» con tutti gli enormi ed epocali inconvenienti che stanno dequalificando la politica e allontanando da essa gran parte dei cittadini.
      Non ignoriamo, ovviamente, che in questa nostra articolatissima società, analoghe o simili considerazioni possono rivolgersi alla vita e all'operatività di altri soggetti che esercitano di fatto un'influenza enorme; a cominciare dalle organizzazioni sindacali, delle quali pure ci ripromettiamo di tornare a occuparci, come già facemmo in legislature precedenti, purtroppo senza significativi risultati. Ma per questi organismi almeno la Carta costituzionale si è pronunciata in maniera più penetrante, se è vero che l'articolo 39 stabilisce configurazioni e obblighi generali, oltre alle facoltà, contemplate, sempre in via generale, allo stesso articolo ed al successivo articolo 40.
      Né siamo tra coloro che si rassegnano alla marginalizzazione della politica, sul capzioso e fuorviante teorema che ormai sarebbero altri i soggetti che hanno conquistato il baricentro della capacità rappresentativa, decisionale e innovativa di un Paese. Al contrario, siamo assertori della nobile primazìa delle idee e dell'idealità politica; la qual cosa non contrasta minimamente con il diritto pieno alla cittadinanza e alla «partecipazione» dei legittimi interessi, anche organizzati, i quali, in una moderna democrazia, sono chiamati a interloquire proprio come tali, a «uscire allo scoperto», ad assumere tutte intere le proprie responsabilità e ad esercitare tutto il proprio peso, riconciliando in felice sintesi l'autorità dello Stato, la sostanza viva della comunità popolare, la libertà degli individui, la potenzialità dei corpi intermedi.
      Questi princìpi, sui quali, anche se superfluo ribadirlo, siamo non solo disponibili, ma, anzi desiderosi del più ampio e stimolante dibattito, ci inducono a considerare importante più di altre e urgente più di tutte le altre, l'esigenza che i partiti escano dal «limbo» giuridico nel quale si sono mossi e per tanti aspetti impantanati, riacquistando credibilità, prestigio e feconda capacità aggregativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 49 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I partiti politici sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge».


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