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PDL 3084

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3084


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NARDI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore degli enti locali

Presentata il 27 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La laicità dello Stato nel nostro Paese subisce un curioso vulnus in materia di erogazioni liberali, riservate solo ad alcune attività statali previste dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma largamente intese nei confronti di alcune istituzioni religiose, organizzazioni del volontariato ed altro.
      La norma appare dunque sbilanciata e meritevole almeno di una correzione, sulla scorta delle recenti vicende socio-istituzionali che hanno visto un progressivo affermarsi del principio di sussidiarietà nell'ambito dell'esigenza, sempre più fortemente avvertita dall'opinione pubblica, di un federalismo che sapesse cogliere migliori opportunità economiche ed ordinamentali.
      Che le erogazioni liberali siano giustamente indirizzate ad attività meritorie dal punto di vista sociale, quali le attività svolte da associazioni di volontariato e dalle parrocchie, che hanno saputo fornire un contributo importante dal punto di vista antropologico, e quindi siano detassate, è sempre stato percepito come giusto e rispondente alla comune sensibilità.
      Parimenti, la società civile richiede che un'attenzione analoga sia dedicata alle erogazioni liberali nei confronti di enti locali che potrebbero in tal modo raccogliere fondi e soddisfare alcune legittime richieste da parte della popolazione residente.
      La norma qui di seguito proposta, per il limitato ambito in cui agisce, importante solo a livello locale, è suscettibile di creare un «effetto domino» con positive ricadute socio-economiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

      «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 5.000 euro, effettuate a favore di enti locali».


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