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PDL 3117

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3117


 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, LICANDRO, LONGHI, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di elettori necessario per la richiesta di referendum abrogativo

Presentata il 4 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il referendum è un istituto di legislazione straordinario, tanto che i Costituenti si proposero di circoscrivere il più possibile il ricorso ad esso.
      In considerazione appunto di tale finalità, la presente proposta di legge costituzionale vuole porre rimedio a una distorsione che nel 1946 non era stata prevista e che si è prodotta in seguito alla crescita demografica del Paese.
      Nel 1946, con un corpo elettorale di circa 28 milioni di cittadini, cinquecentomila firme rappresentavano circa il 2 per cento degli elettori. Oggi, con 48 milioni di elettori, le stesse cinquecentomila firme rappresentano appena l'1 per cento dell'elettorato.
      Inoltre, lo sviluppo e la diffusione dei moderni mezzi di comunicazione di massa e dell'informatica rendono assai meno complessa la raccolta delle firme rispetto a sessanta anni fa, tanto che in Italia la frequenza dei referendum, anche su temi di scarsa rilevanza (ma costosi per il pubblico denaro quanto quelli realmente importanti) è notevolmente aumentata, anche se l'affluenza alle urne è radicalmente diminuita.
      Presentiamo quindi una semplice proposta di legge costituzionale recante la
 

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modifica del primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, nella parte in cui si richiedono le cinquecentomila firme per indire un referendum, innalzando il limite necessario per promuoverlo al 2 per cento degli aventi diritto al voto, in modo da consentire un adeguamento costante nel tempo in base all'aumento della popolazione italiana.
      Riportare il quorum alla proporzione originaria porterebbe sia ad attenuare gli effetti negativi evidenziati e sia, soprattutto, a fare in modo che l'istituto referendario venga utilizzato con buon senso e responsabilità su materie di grande rilevanza civile e sociale, rispetto alle quali la maggioranza degli elettori italiani possa voler recarsi alle urne avendo piena coscienza dell'importanza che riveste l'argomento referendario.
      Infine, non si possono nascondere altri due effetti diretti della riforma: il primo sarebbe costituito dal fatto che verrebbe contenuta l'inflazione dei quesiti referendari e il secondo che aumenterebbe la qualità o la rilevanza media dei temi sottoposti a referendum.
      Per tali ragioni, confidiamo nel Parlamento per l'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge costituzionale recante una modifica all'articolo 75 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1.      Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono il 2 per cento dei cittadini aventi diritto al voto o cinque Consigli regionali».


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