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PDL 3088

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3088


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPITANIO SANTOLINI

Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

Presentata il 27 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È ormai universalmente riconosciuto che il metodo del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risulta rigido e poco rispondente alla realtà che viviamo quotidianamente e che la scala di equivalenza utilizzata è ampiamente sottostimata. Questa scarsa aderenza alla realtà determina situazioni d'iniquità soprattutto per le famiglie numerose e per quelle che presentano situazioni di disabilità e di non autosufficienza.
      Emerge, pertanto, la necessità di modificare il meccanismo di calcolo dell'ISEE, agendo sia sui parametri considerati che sul metodo di calcolo e sulla scala di equivalenza.
      In particolare con la presente proposta di legge ci si pone l'obiettivo di: individuare una scala di equivalenza che sia il più possibile coerente con i dati statistici che fotografano la realtà attuale, con particolare riguardo ai figli, che sono il nostro futuro, e alle situazioni di non autosufficienza; proporre soluzioni per individuare la situazione economica della famiglia nel modo più oggettivo possibile.
      Studi condotti da diverse università italiane hanno ampiamente dimostrato che la scala utilizzata non risponde alla realtà e quindi necessita di una sostanziale revisione. Anche considerate le varie scale di equivalenza individuate nei diversi studi, esse risultano sempre a valore maggiore rispetto alla scala utilizzata nell'attuale ISEE. Senza contare che in Francia, nel calcolo del quoziente familiare, i figli tra il primo e il secondo pesano 0,5 e 1 i figli successivi, contro il nostro 0,35. Se passiamo ad esaminare il costo di un figlio
 

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disabile o di una persona non autosufficiente, notiamo come questo risulta essere 1,5 volte il peso di un adulto, mentre oggi è mediamente pari allo 0,78. Da queste e da altre considerazioni si evince chiaramente come occorra riconsiderare completamente la scala di equivalenza.
      Nella presentazione della domanda per la determinazione dell'ISEE è considerato solo il nucleo familiare presente in quel momento. Nel caso sia in corso una gravidanza, pertanto, il futuro nascituro non è considerato nel nucleo familiare, creando una sperequazione per la coppia in attesa in quanto già con la gravidanza lievitano le spese in visite mediche, guardaroba adeguato, difficoltà nel lavoro, acquisti in previsione della nascita eccetera. Tutta questa lievitazione di costi non è, quindi, presa in considerazione nella determinazione dell'ISEE e la possibilità di presentare una nuova dichiarazione relativa all'ISEE successivamente alla nascita può essere tardiva per la chiusura dei termini della domanda stessa (per esempio per l'accesso agli asili nido o alle scuole dell'infanzia per i fratelli).
      Altro punto carente dell'attuale sistema è quello che riguarda il criterio del reddito impiegato attualmente ai fini dell'ISEE. Se si vuole misurare, infatti, la ricchezza o, meglio, la povertà, di una famiglia non bisogna considerare il reddito lordo quanto, piuttosto, il reddito effettivamente percepito, cioè quello effettivamente spendibile dalla famiglia stessa, al fine di evitare discriminazioni, ad esempio per le famiglie monoreddito. In base al principio del reddito disponibile, nella dichiarazione relativa all'ISEE andranno indicati quindi anche gli assegni familiari e gli altri redditi, escludendo i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati soggetti a tassazione separata.
      Analogamente, per i lavoratori autonomi si ritiene corretto considerare il maggiore tra il reddito lordo dichiarato e il reddito risultante dagli studi di settore, diminuito dei contributi previdenziali e delle imposte (comprese le addizionali regionali e comunali). Infine, per i redditi agricoli andranno presi in considerazione i redditi standard delle colture agricole e del bestiame per ettaro di coltivazione e per capo di bestiame.
      Dalle domande per la determinazione dell'ISEE presentate sono emersi diversi casi di famiglie con redditi situati alla soglia più bassa o addirittura nulli, a fronte di patrimoni mobiliari e immobiliari sopra la media. Questo può rappresentare un indicatore di redditi sommersi, per cui si ritiene opportuno incrementare l'incidenza sull'ISEE del patrimonio operando contestualmente sul fronte delle franchigie. Queste ultime, peraltro, allo stato attuale sono fisse e non tengono conto delle differenti esigenze tra persone singole e famiglie con più componenti. È evidente che un deposito bancario di 10.000 euro per una famiglia di cinque persone ha un significato ben diverso che per un singolo; parimenti una casa di 100 metri quadrati per una famiglia di cinque persone è dignitosa, mentre rappresenta quasi un lusso per un singolo.
      È per le considerazioni menzionate che si propone con questa iniziativa legislativa un cambiamento radicale dello strumento dell'ISEE, nella speranza che possa divenire finalmente uno strumento che elimini disuguaglianze e iniquità e che favorisca la vita delle famiglie italiane, soprattutto di quelle numerose.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i figli concepiti, sulla base di apposita certificazione medica, e le persone eventualmente conviventi»;

          b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge;

          c) la tabella 2 è sostituita dalla tabella 2 di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

 

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Allegato A
(Articolo 1, comma 1, lettera b))

«Tabella 1

Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale

Parte I.

        La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo 2, si ottiene sommando:

            a) il reddito complessivo ai fini IRPEF calcolato con le seguenti modalità:

                1) per i lavoratori dipendenti: il reddito al netto di contributi e di imposte (comprese le addizionali comunali e regionali);

                2) per i pensionati: il reddito al netto di imposte (comprese le addizionali regionali e comunali).

        Vanno inoltre aggiunti gli assegni al nucleo familiare, nonché i redditi esenti come le pensioni di guerra, le pensioni di invalidità, le pensioni sociali, borse di studio eccetera. Sono escluse le indennità quali accompagnamenti, contributi per spese per l'affido, rimborsi per spese similari e i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati soggetti a tassazione separata;

                3) per i lavoratori autonomi: il maggiore tra il reddito lordo dichiarato e il reddito risultante dagli studi di settore, diminuito dei contributi previdenziali e delle imposte (comprese le addizionali regionali e comunali);

                4) per gli imprenditori agricoli: i redditi standard delle colture agricole e del bestiame per ettaro di coltivazione e per capo di bestiame, secondo le tabelle dei redditi elaborate dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) o da istituti similari;

            b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

        Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare di 5.164,57 euro per nuclei composti fino a due componenti, o moltiplicando tale ammontare per la scala di equivalenza per un numero di componenti maggiore. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

 

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Parte II - Definizione del patrimonio.

            a) Patrimonio immobiliare:

                fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

        Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, per un importo pari a 51.645,69 euro per nuclei composti fino a due componenti, o moltiplicando tale ammontare per la scala di equivalenza per un numero di componenti maggiore. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella;

            b) Patrimonio mobiliare:

                l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che sono definite con successiva circolare del Ministro dell'economia e delle finanze.

        Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 10.000 euro per nuclei composti fino a due componenti, o moltiplicando tale ammontare per la scala di equivalenza per un numero di componenti maggiore. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella».

 

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Allegato B
(Articolo 1, comma 1, lettera c))

«Tabella 2

La scala di equivalenza


Numero dei componenti
Parametro
1
1,00
2
1,67
3
2,17
4
2,79


        Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.

        Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a ventisei anni di età. Nel caso in cui il quinto componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.

        Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore.

        Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

        Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».


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