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PDL 3066

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3066


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ADENTI, FABRIS, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, MORRONE, ROSSI GASPARRINI, SATTA

Norme in materia di dispositivi per la sicurezza delle autovetture e per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno degli incidenti stradali e in particolare le cosiddette «stragi del sabato sera» che coinvolgono le più giovani generazioni sono posti ormai quotidianamente alla nostra attenzione dai mezzi di informazione. E tuttavia non ci troviamo di fronte a un fenomeno enfatizzato, come spesso accade, dal sistema mediatico, bensì a un fenomeno reale confermato dai dati dell'Istituto nazionale di statistica. Tra le complesse e articolate cause degli incidenti stradali, indubbiamente è il fattore umano a prevalere e, in modo ancora più preoccupante, è il fatto che spesso tali incidenti sono direttamente collegabili alla guida in stato di ebbrezza. Molto è già stato fatto in termini di prevenzione e di garanzia di una maggiore sicurezza alla guida dei veicoli. Si pensi agli effetti che le misure adottate con il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e con l'inserimento di migliorie di carattere tecnico (come l'introduzione degli air-bag, delle barre di rinforzo laterale eccetera) hanno determinato e in particolare al fatto che, sebbene siano in aumento gli incidenti stradali, quelli mortali non hanno subìto una crescita direttamente proporzionale.
      Con questa premessa, il presente progetto di legge intende proporre, con l'articolo 1, ulteriori interventi volti a garantire un miglioramento e un'implementazione dei dispositivi per la sicurezza delle autovetture.
      Con tali interventi si sarà così in grado, oltre che di contenere il numero degli incidenti, anche di limitare i costi sociali che dagli incidenti derivano. Si prevede, infatti, per le autovetture di nuova immatricolazione l'introduzione di
 

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dispositivi, di cui diversi già positivamente sperimentati in altri Paesi europei ed extraeuropei, volti a garantire il corretto uso delle cinture di sicurezza, la limitazione dei fattori umani di rischio, un più efficace sistema di segnalazione delle emergenze dovute a incidenti stradali e il rispetto dei limiti del grado di alcolemia del conducente.
      Nell'articolo 2 si è ritenuto altresì importante prevedere il divieto della vendita di bevande alcoliche la cui gradazione supera i 10 gradi su tutta la rete autostradale al fine di contrastare in modo efficace la guida in stato di ebbrezza.
      Infine, all'articolo 3 si prevede di inserire nei programmi del Ministero dei trasporti per il conseguimento della patente di guida anche nozioni teorico-pratiche di guida sicura, al fine di rafforzare le altre iniziative di educazione alla sicurezza stradale.
      La presente proposta di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dispositivi per la sicurezza
delle autovetture).

      1. Le autovetture nuove di fabbrica immesse in circolazione devono essere dotate di:

          a) un dispositivo di ricordo di allacciamento, composto da un sensore per ciascuna delle cinture di sicurezza e collegato con la plancia portastrumenti, per l'emissione di un segnale acustico di allarme e di un segnale visivo lampeggiante che si attivano quando il veicolo è messo in moto senza le cinture di sicurezza correttamente allacciate e che, rispettivamente, aumentano di volume e di luminosità al crescere della velocità del veicolo;

          b) un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

          c) un dispositivo di limitazione automatica della velocità sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da appositi sensori collocati sul posto di guida;

          d) un dispositivo per lo spegnimento automatico del motore e dell'impianto elettrico a seguito di un urto rilevante del veicolo;

          e) un dispositivo elettronico diretto a monitorare e a registrare la velocità e le condizioni di funzionamento dei principali apparati del veicolo, nonché a recepire le comunicazioni radio inerenti la viabilità;

          f) un sistema di chiamata d'emergenza che consente di generare una chiamata sia manualmente, da parte degli

 

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occupanti, sia automaticamente all'operatore del numero di emergenza 112 competente e che contemporaneamente invia al medesimo alcune informazioni relative all'incidente quali l'indicazione dell'ora dell'incidente, della localizzazione del veicolo e della direzione di guida sulla base del sistema GPS, dei dati identificativi del veicolo nonché della gravità dell'incidente;

          g) un dispositivo rilevatore dello stato di sobrietà che, misurando il grado di alcolemia, inibisce il funzionamento della chiave di accensione quando il grado di alcolemia rilevato supera i limiti consentiti dalla legge;

          h) un dispositivo di controllo elettronico di stabilità in grado di verificare eventuali sbandamenti dell'autovettura e, nel caso di sbandamento, di intervenire sul sistema frenante al fine di riportare l'autovettura nella direzione voluta dal conducente.

      2. Per le autovetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione applicano una riduzione ai premi di responsabilità civile non inferiore al 10 per cento in relazione alle frequenze di sinistri ridotte.
      3. Per la sostituzione di un'autovettura priva dei dispositivi di cui al comma 1 con un'autovettura dotata di tali dispositivi si applica l'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 4 per cento.

Art. 2.
(Misure per la prevenzione della guida
in stato di ebbrezza).

      1. È proibita la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10 gradi, sia al banco sia in bottiglia, in rivendite, luoghi di ristorazione, ristoranti, bar e altri esercizi e luoghi di ristoro lungo l'intera rete autostradale nazionale.
      2. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000

 

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euro. Nei casi di recidiva, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo da un giorno a quattordici giorni.
      3. Sulle etichette delle bevande alcoliche e dei cosiddetti «soft drink» sono apposte etichette che illustrano i pericoli arrecati dagli effetti dell'alcool in caso di guida di un'autovettura o di un motoveicolo.

Art. 3.
(Guida sicura).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede a introdurre nelle materie oggetto di esame ai fini del conseguimento della patente di guida elementi teorico-pratici sui princìpi base della guida sicura, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza che possono verificarsi più frequentemente sulla strada, nonché una prova pratica di guida sicura.


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