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PDL 2621

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2621


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANELLA, AURISICCHIO, BARANI, BELLILLO, BOATO, BONELLI, CANCRINI, CESINI, CORDONI, D'ANTONA, D'ULIZIA, MAZZONI, PORETTI, TREPICCIONE

Modifica all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione conseguente all'affidamento familiare dei minori

Presentata il 9 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da anni le associazioni che si occupano di affidamento dei minori segnalano bambini amatissimi costretti a cambiare famiglia, senza poter capire perché ciò avvenga, e famiglie distrutte dal dolore. Ci si riferisce alla situazione per cui un bambino, piccolo, in affidamento da anni presso una famiglia, è dichiarato adottabile e poi «dato» a un altro nucleo familiare, ad altri genitori e fratelli, essendo costretto, suo malgrado, ad abbandonare la famiglia affidataria.
      Ci sono fortunatamente tribunali che, pur di evitare il trauma di vedere spezzati legami affettivi consolidati tra bambino e famiglia affidataria, fanno «forzatamente» rientrare il rapporto tra il bambino e la famiglia affidataria, come rapporto stabile e duraturo preesistente all'abbandono dei genitori. In questo modo ne possono decretare l'adozione ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che prevede appunto - come caso particolare - la possibilità per un minore di essere adottato da «persone unite al minore (...) da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre». Solo grazie a ciò consentono alla famiglia affidataria di diventare adottiva, garantendo così una continuità di rapporto con il minore.
      Altri tribunali ancora, se i genitori affidatari hanno, come spesso succede, i requisiti per l'idoneità all'adozione, suggeriscono loro di chiedere un'adozione «mirata» e di fare il percorso per l'idoneità al fine di
 

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applicare l'adozione legittimante a quei bambini che già sono felicemente con loro.
      Ma purtroppo non è sempre così. Ci sono altri tribunali, forse la maggioranza, che non vogliono assolutamente accettare che si possa passare in alcun modo dall'affidamento all'adozione e considerano una simile interpretazione della legge una forma di tutela per i bambini. Essi infatti ritengono che se si aprisse un varco tra i due istituti, soprattutto nei casi di bambini piccoli, si permetterebbe di aggirare la legge sull'adozione, che prevede requisiti diversi per adottare o per prendere in affidamento un bambino. Essi sostengono che in questo modo:

          1) anche persone prive dei requisiti per l'adozione finirebbero per poter adottare;

          2) l'idea di adozione, che prevede l'allontanamento dalla famiglia d'origine, finirebbe per essere snaturata.

      A noi appare inimmaginabile che ci siano persone che si offrono per un compito tanto pesante come quello dell'affido nella speranza di aggirare la legge e ci appare invece non sempre necessario l'allontanamento dalla famiglia d'origine.
      Tutta la legge n. 149 del 2001, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori apportando modifiche alla citata legge n. 184 del 1983 e al codice civile, si riferisce sempre al «superiore interesse del minore» ed è evidente che, quando un bambino si è legato a dei genitori e a dei fratelli considerandoli la sua famiglia, è nel suo superiore interesse crescere assieme a loro e non sentirsi da loro abbandonato, dopo aver già subìto l'abbandono da parte della madre naturale.
      Ci sono varie prassi e sentenze che vanno in questa direzione, da parte sia di tribunali (Bari) che di corti d'appello (Venezia), e ci sono dichiarazioni sui diritti dei bambini ai loro legami affettivi, sancite perfino da convenzioni internazionali, ma non bastano.
      Nonostante tutto, ci sono giudici che, contro ogni evidenza sul piano degli studi psicologici, sostengono che i bambini, se seguiti, possono riprendersi dal trauma del distacco dalla famiglia che consideravano la loro. È certo che la vita ha il sopravvento e i bambini spesso si risollevano dalla depressione che segue il cambiamento di famiglia, ma ciò non significa che questo cambiamento non li danneggi in profondità e che tali traumi non possano riemergere durante l'adolescenza.
      Per tutto quanto esposto, la proposta di legge che si sottopone alla Vostra attenzione, si prefigge di inserire un periodo all'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 184 del 1983 in materia di diritto del minore a una famiglia, con la mera finalità di favorire e di proteggere - qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione a causa del mancato recupero della famiglia d'origine - i rapporti che nel frattempo si siano costituiti.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti, salvo particolari e motivate eccezioni, i rapporti che nel frattempo si siano costituiti».


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