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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2621 |
1) anche persone prive dei requisiti per l'adozione finirebbero per poter adottare;
2) l'idea di adozione, che prevede l'allontanamento dalla famiglia d'origine, finirebbe per essere snaturata.
A noi appare inimmaginabile che ci siano persone che si offrono per un compito tanto pesante come quello dell'affido nella speranza di aggirare la legge e ci appare invece non sempre necessario l'allontanamento dalla famiglia d'origine.
Tutta la legge n. 149 del 2001, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori apportando modifiche alla citata legge n. 184 del 1983 e al codice civile, si riferisce sempre al «superiore interesse del minore» ed è evidente che, quando un bambino si è legato a dei genitori e a dei fratelli considerandoli la sua famiglia, è nel suo superiore interesse crescere assieme a loro e non sentirsi da loro abbandonato, dopo aver già subìto l'abbandono da parte della madre naturale.
Ci sono varie prassi e sentenze che vanno in questa direzione, da parte sia di tribunali (Bari) che di corti d'appello (Venezia), e ci sono dichiarazioni sui diritti dei bambini ai loro legami affettivi, sancite perfino da convenzioni internazionali, ma non bastano.
Nonostante tutto, ci sono giudici che, contro ogni evidenza sul piano degli studi psicologici, sostengono che i bambini, se seguiti, possono riprendersi dal trauma del distacco dalla famiglia che consideravano la loro. È certo che la vita ha il sopravvento e i bambini spesso si risollevano dalla depressione che segue il cambiamento di famiglia, ma ciò non significa che questo cambiamento non li danneggi in profondità e che tali traumi non possano riemergere durante l'adolescenza.
Per tutto quanto esposto, la proposta di legge che si sottopone alla Vostra attenzione, si prefigge di inserire un periodo all'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 184 del 1983 in materia di diritto del minore a una famiglia, con la mera finalità di favorire e di proteggere - qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione a causa del mancato recupero della famiglia d'origine - i rapporti che nel frattempo si siano costituiti.
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti, salvo particolari e motivate eccezioni, i rapporti che nel frattempo si siano costituiti».
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