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PDL 2494

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2494


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURGIA, BELLOTTI, BUONFIGLIO, CASTIELLO, CICU, CIRIELLI, COLUCCI, D'ALIA, GRASSI, GRECO, LENNA, LO MONTE, LUMIA, MANCUSO, MARRAS, NARDI, NESPOLI, PATARINO, RAITI, REINA, ROMAGNOLI, SAGLIA, TUCCI, ZACCHERA

Disposizioni per favorire la rappresentanza giovanile nell'ambito delle assemblee elettive nazionali e locali

Presentata il 4 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge contiene disposizioni volte ad accrescere e a riequilibrare la rappresentanza delle giovani generazioni alle cariche elettive.
      L'intervento normativo si rende necessario nonostante il dettato dell'articolo 56 della Costituzione italiana che prevede l'eleggibilità a deputato per tutti gli elettori che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto i venticinque anni di età, contemplando, così, il principio della rappresentanza giovanile nell'ambito delle assemblee elettive. Questo principio è stato largamente disatteso nel corso delle passate legislature.
      I dati statistici riguardanti le ultime consultazioni elettorali hanno confermato l'esistenza di una situazione di sottorappresentanza dei giovani nella vita politica che reclama specifiche misure di intervento.
      Occorre colmare il forte divario che attualmente esiste tra la società civile e la realtà politica. Ad una corposa presenza dei giovani (con età compresa tra i diciotto e i quaranta anni) nel corpo elettorale, che secondo le statistiche si attestano al 40 per cento degli aventi diritto al voto e ad un loro elevato tasso di istruzione non corrisponde un'adeguata rappresentanza degli stessi nell'ambito delle assemblee elettive.
      È compito dello Stato trovare soluzioni che siano in grado di contrastare ciò che costituisce un forte deficit del sistema.
      Alla luce delle evidenti necessità palesate nella società civile in tema di rappresentanza giovanile, appare doveroso intervenire sulla legislazione elettorale al fine di garantire un maggiore equilibrio
 

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per quanto riguarda la presenza di giovani con età inferiore ai quaranta anni nelle candidature elettorali.
      L'argomento «quote arancioni - under quaranta» ovvero dette «quote giovani» è di grandissima attualità ed investe, ormai da mesi, tutti i media italiani: dai programmi relativi di approfondimento politico, alle radio nazionali e locali, ma soprattutto su internet dove, in special modo sui blog, trovano ampi spazi serrati dibattiti sull'opportunità di garantire una quota fissa di rappresentanti giovanili in seno alle assemblee elettive. Le nuove generazioni chiedono di essere messe in grado di rappresentare i propri interessi, i propri bisogni e le proprie speranze, di poterlo fare con il proprio linguaggio e di poter contribuire a costruire il futuro: chiedono un ricambio generazionale, ricambio che consentirebbe loro di vedersi sufficientemente rappresentati in seno al Parlamento e di poter sperare in un futuro migliore, un futuro che, è bene ricordare, inevitabilmente gli appartiene.
      Purtroppo, però, il quadro statistico italiano, per quanto riguarda la rappresentanza giovanile non è certamente confortante: basti pensare che nel nostro Paese, da quanto si evince da alcuni dati delle Nazioni Unite, l'età media corrisponde a quarantuno anni e cioè quindici anni in più dell'età media mondiale, il doppio di quella nepalese, il triplo di quella yemenita.
      La nostra classe dirigente è la più anziana al mondo.
      Infatti, se calcoliamo la media tra le età del Presidente della Repubblica, dei Presidenti di Camera e Senato e quella del Presidente della Corte costituzionale scopriamo che il risultato si attesta all'incirca sui settantaquattro anni; l'età media, invece, dell'attuale esecutivo si attesta sui cinquantotto anni.
      Da un attento esame delle statistiche presenti sul sito internet della Camera dei deputati, e che riportiamo di seguito, invece, scopriamo che vi è solo un parlamentare con età compresa tra i venticinque anni e i ventinove anni; mentre sono cinquantacinque i deputati con età compresa tra i trenta e i trentanove anni. Dunque, possiamo affermare che, su seicentotrenta deputati, soltanto cinquantasei hanno età inferiore ai quaranta anni: un numero decisamente insufficiente a garantire una forte ed equilibrata rappresentanza giovanile sugli scranni della Camera dei deputati.


Fascia di età
Donne
Uomini
Totale
25-29
-
1
1
30-39
14
41
55
40-49
31
153
184
50-59
49
206
251
60 e oltre
19
120
139
                  Totale  ...
109
521
630


      Dunque, se i dati appena esaminati, e confrontati con quelli degli altri Paesi, ci lasciano perplessi, è da considerare che il confronto degli stessi dati con quelli relativi al lontano passato non destano certamente sensazioni incoraggianti: prima di insediarsi alla guida del primo Governo, infatti, Cavour aveva solo quarantuno anni, Minghetti quarantacinque, Giolitti cinquanta, Fanfani quarantasei, Moro quarantasette, Cossiga cinquantuno, Craxi quarantanove, Goria quarantaquattro.
      Passiamo all'illustrazione degli elementi che caratterizzano la presente proposta di legge, composta da quattro articoli. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 hanno

 

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efficacia per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, invece, dettano disposizioni per le elezioni del consiglio comunale, mentre le disposizioni dell'articolo 3 contemplano le elezioni del consiglio provinciale.
      Al comma 1 dell'articolo 1 si introduce il criterio della soglia di inserimento, nelle liste elettorali, di candidati con età inferiore ai quaranta anni per la Camera dei deputati, o a quarantacinque anni per il Senato della Repubblica, che devono essere inseriti nella misura del 30 per cento dei candidati della lista medesima, sia per ogni lista di candidati, sia nel caso in cui la presentazione delle candidature avvenga per gruppi di candidati.
      Il comma 2, nel disciplinare l'ipotesi della lista composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, distingue tra la prima e la seconda elezione delle Camere successive alla data di entrata in vigore della legge. Infatti, per la prima elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge si prevede che i candidati con età superiore ai quaranta anni (o a quarantacinque per il Senato) non possano essere inseriti nelle liste in una successione superiore a tre; per la seconda elezione, invece, si prevede che i candidati con età superiore ai quaranta anni (o a quarantacinque per il Senato) non possano essere inseriti in lista in una successione superiore a due.
      I commi 3 e 4 sanzionano l'inosservanza delle disposizioni precedentemente illustrate da parte dei movimenti e dei partiti politici presentatori di liste e di gruppi di candidati. Si prevede un differente regime sanzionatorio per la prima e per la seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge. Al comma 3, per la prima elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge, nel caso di violazione del criterio della proporzione di cui al comma 1, o nel caso di violazione del criterio della successione di cui al comma 2, lettera a), per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, si incorre nella riduzione del rimborso per le spese elettorali, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati. Al comma 4, per la seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge, si incorre nell'inammissibilità delle liste o dei gruppi di candidati che non rispettino i criteri di proporzione di cui al comma 1 e di successione di cui al comma 2, lettera b). Tale disposizione non si applica nel caso in cui i criteri di proporzione o successione non siano rispettati per decesso di un candidato. Qualora le stesse violazioni avvengano per ricusazione o per cancellazione di una candidatura, ovvero per rinuncia alla candidatura, si applica la riduzione del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3, ma in misura doppia.
      Il comma 5 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro da lui delegato, il compito di riferire entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione delle Camere successive alla data di entrata in vigore della legge, in merito all'applicazione e ad eventuali ulteriori misure necessarie per promuovere la rappresentanza giovanile nell'ambito delle assemblee elettive.
      La presente proposta di legge non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica).

      1. Per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati, i candidati con età inferiore a quaranta anni compiuti, per la Camera dei deputati, o a quarantacinque anni compiuti, per il Seanto della Repubblica, devono essere inseriti nella misura del 30 per cento dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature abbia luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora la lista sia composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, i candidati con età superiore a quaranta anni compiuti, per la Camera dei deputati, o a quarantacinque anni compiuti, per il Senato della Repubblica:

          a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere inseriti in lista in una successione superiore a tre;

          b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere inseriti in lista in una successione superiore a due.

 

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      3. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici che hanno presentato liste ovvero gruppi di candidati che non rispettano la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera a), l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento a un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.
      4. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non rispettano la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera b). La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di ricusazione o di cancellazione di una candidatura, ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica in misura doppia la riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3.
      5. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge e alle misure necessarie per promuovere ulteriormente l'accesso di soggetti con età inferiore a quaranta anni compiuti, oltre che alle cariche elettive parlamentari, anche alle nomine dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, della Corte costituzionale, delle autorità indipendenti e a tutte le cariche che

 

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comportano grandi responsabilità e nelle quali è poco rappresentata la presenza di soggetti con età inferiore a quaranta anni compiuti.

Art. 2.
(Elezioni del consiglio comunale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati con età superiore a quaranta anni compiuti non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso rispetto al limite di cui al precedente periodo non sono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».

      2. All'articolo 73, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni lista, il numero dei candidati con età superiore a quaranta anni compiuti non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso rispetto al limite di cui al precedente periodo non sono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».

Art. 3.
(Elezioni del consiglio provinciale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In ogni gruppo, i candidati con età superiore a quaranta anni compiuti

 

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non possono essere inseriti in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati stessi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
      2-ter. Ai delegati dei gruppi di candidati di cui all'articolo 74, comma 3, che non hanno rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui al comma 2-bis, il prefetto irroga, in misura proporzionale a ogni violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 per ogni violazione, fino a un massimo di euro 100.000».
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