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PDL 3009

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3009


 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di cultura e di spettacolo

Presentata il 3 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La regionalizzazione della promozione delle attività culturali e di spettacolo è stata avviata con il referendum degli anni '90 che soppresse il Ministero del turismo e dello spettacolo, prevedendo, alla luce delle proposte più estreme di quel periodo, la devolution del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), e di qualsiasi altro fondo o contributo attinente alle attività culturali e di spettacolo, alle regioni.
      Fu subito chiaro che quell'indirizzo avrebbe ulteriormente aggravato le già precarie condizioni di tutto il sistema nazionale dello spettacolo dal vivo, a causa dell'assenza di norme che disciplinano le attività culturali nella maggior parte delle regioni italiane, assenza che avrebbe comportato un forte squilibrio delle attività a favore delle regioni più efficienti, che sono in grado, sulla spinta di volontà politiche chiare, di finalizzare rapidamente le risorse attribuite, rispetto, purtroppo, ad altre, più indifferenti e disorganizzate, che avrebbero fatto fatica anche solo a far pervenire i fondi.
      Con la riforma costituzionale del 2001, pur mantenendo centralizzato il FUS e le norme quadro di settore, la competenza relativa alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali è divenuta concorrente. I fondi e gli indirizzi sono quindi ripartiti tra tutte le regioni, salvo alcune indicazioni di massima riservate allo Stato.
      Le modifiche attuate all'articolo 117 della Costituzione hanno innescato lo spezzettamento delle competenze da Ministero a Ministero, oltre che tra gli assessorati regionali, rischiando di produrre forti ritardi nell'assegnazione dei fondi e nell'individuazione delle priorità, con la complicazione dell'ulteriore riduzione delle risorse determinata sia dalla burocrazia
 

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aggiuntiva, sia dalla «babele» di indirizzi che gli assessorati regionali producono, sulla cui utilità si resta spesso perplessi.
      Alla luce delle analisi sul funzionamento dei complessi e delicati meccanismi coinvolti nello svolgimento delle attività culturali e di spettacolo, si rischia di produrre come conseguenza l'inevitabile crollo del sistema di produzione, distribuzione e consumo del prodotto culturale, che si regge - contrariamente a quello che la modifica costituzionale prevede, e cioè sulla dipendenza verticale nei confronti dei direttori generali - sul rapporto sincronico con i tempi in cui si svolgono le varie attività, come ad esempio la stagione teatrale.
      Quest'ultima risulta essere il fattore determinante, per quanto concerne lo spettacolo dal vivo, sul quale si pensano, progettano o prevedono, e, in definitiva, si allineano, tutte le attività delle imprese del settore, anche in un periodo di anni. Questo arco di tempo che si adagia, sovrapponendosi, allo scandire delle attività secolari del nostro Paese, supera i confini regionali e addirittura quelli nazionali assumendo una connotazione praticamente mondiale, essendo caratterizzato da un tessuto fitto di relazioni contrattuali con artisti, teatri, compagnie, enti pubblici, strutture private - anche internazionali -, flussi di contributi (regolati da preventivi e consuntivi con precise scadenze), e tanto altro - se si considerano gli indotti legati alle imprese di scenotecnica, sartoria, illuminotecnica, trasporti eccetera - che non può, nella maniera più assoluta, svolgersi a due velocità se non a più. La gran parte delle attività di spettacolo dal vivo, come è noto, è svolta dalle compagnie di giro professionali. Esse sono vere e proprie imprese di produzione impegnate nella creazione di prodotti culturali indirizzati al consumo, realizzati con competenze straordinarie, quali il talento degli attori, dei registi o dei drammaturghi, che possiamo vantare quale invenzione tutta italiana, e che da almeno quattro secoli hanno portato, e continuano a farlo, il grande patrimonio della drammaturgia nazionale ed internazionale in tutto il mondo, proprio perché svincolate dai «lacci e lacciuoli» dei meccanismi burocratici degli enti locali.
      Spostare questo settore, che soffre perché impossibile da inquadrare in logiche industriali vere e proprie, nelle mani delle regioni, significa riportarlo indietro di almeno ottanta anni, quando negli anni venti era in balia di «premi» finanziari stabiliti con criteri non ben identificati, vittima delle consuetudini clientelari, che come ben sappiamo, oggi trovano un habitat favorevole presso le periferie della pubblica amministrazione. Significa azzerare tutti i progressi ottenuti, e che trovano origine, nel novecento, nei sogni di intellettuali ed artisti quali Pirandello o Silvio D'Amico, che già allora cercavano - con fatica - di sensibilizzare il Governo circa le precarie condizioni dello spettacolo dal vivo, ideando tutta una serie di riforme del sistema teatrale nazionale.
      Lo spirito che anima questa proposta di legge nasce dalla convinzione condivisa da tutti i cittadini, che assegna alle attività culturali e di spettacolo, al teatro, la definizione di bene primario di cultura e di civiltà di cui tutti devono godere; comprendere questo aspetto deve spingerci a prendere in considerazione le azioni necessarie affinché questo fragile settore non veda compromessa la sua funzione quale strumento indispensabile di una democrazia che dibatte intorno ai temi eterni dell'uomo, consapevoli che, come ebbe a dire lucidamente Gramsci nelle sue «Cronache teatrali», «il teatro è nel suo insieme un mezzo di espressione artistica: non si può turbarla senza turbare e rovinare il processo espressivo, senza sterilire l'organo "linguistico" della rappresentazione teatrale».
      Trasferire le attività culturali e di spettacolo dalla legislazione concorrente prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione statale, di cui al secondo comma del medesimo articolo 117, in attesa di una legge-quadro, mai varata, che disciplini finalmente il settore, significa dare ossigeno e speranza a migliaia di operatori che quotidianamente muovono passi incerti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

          «s-bis) promozione e organizzazione delle attività culturali e di spettacolo»;

          b) al terzo comma, le parole: «e promozione e organizzazione di attività culturali» sono soppresse.


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