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PDL 3115

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3115


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCOTTO, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BARATELLA, BUFFO, D'ANTONA, DI SALVO, FUMAGALLI, GRILLINI, LEONI, LOMAGLIO, MADERLONI, NICCHI, PETTINARI, ROTONDO, SASSO, SPINI, TRUPIA, ZANOTTI

Disposizioni per l'immissione degli ufficiali ausiliari delle Forze armate nel servizio permanente effettivo

Presentata il 3 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della (...) legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge» (articolo 1, comma 519). Il Ministero della difesa ha ritenuto che questa norma non si applicasse al personale delle Forze armate. La presente proposta di legge è finalizzata a risolvere la problematica situazione di meno di duemila ufficiali precari che possiedono tali requisiti.
      Il ricorso da parte dell'Amministrazione della difesa al personale a contratto a tempo determinato si è reso necessario a seguito della carenza di ufficiali subalterni e della trasformazione del modello militare in professionale non più basato sulla «leva». Tali ufficiali, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'Amministrazione della difesa, dove risultano di sicuro affidamento, tanto che la loro situazione di precarietà appare, alla luce di quanto prodotto
 

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nel corso degli anni, del tutto ingiustificata.
      Pur tenendo conto delle esigenze legate alla stabilità dei conti pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato di tali ufficiali appare auspicabile e necessaria, non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'Amministrazione della difesa.
      Nel merito il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, i requisiti e le modalità di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. L'assunzione in servizio dei suddetti ufficiali viene effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati.
      L'articolo 2 reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri, di minima entità, derivanti dall'assunzione dei suddetti ufficiali precari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti e modalità per l'inquadramento).

      1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) essendo già assunto con contratto a termine alla data del 1o gennaio 2007, abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la medesima data;

          b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

          c) sia un ufficiale in ferma prefissata, in servizio alla data del 1o gennaio 2007.

      2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni nel servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente.
      3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, con la

 

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seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

          a) Esercito: 350;

          b) Marina militare: 750;

          c) Aeronautica militare: 200;

          d) Arma dei carabinieri: 300.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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