PDL 3121
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3121
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TUCCI, CIRO ALFANO, CIOCCHETTI, COMPAGNON, GRECO,
MAZZONI, MEREU, PISACANE, TASSONE, ZINZI
Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di giudizio di opposizione contro l'applicazione di sanzioni amministrative
Presentata il 4 ottobre 2007
Onorevoli Colleghi! - L'attuale procedura prevede, nelle ipotesi di ricorso avverso sanzioni amministrative, che una volta depositato il ricorso e fissata l'udienza, sia la cancelleria del tribunale ad effettuare le notifiche sia all'opponente che allo stesso ricorrente, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con la presente iniziativa legislativa si intende porre a carico del ricorrente la notifica alla sola amministrazione opposta, sulla base della procedura prevista per il ricorso diretto in tema di procedimento penale, presso il giudice di pace. Pertanto, il ricorrente deposita il ricorso presso l'ufficio del giudice di pace e questi, entro dieci giorni, fissa l'udienza. Il ricorrente, quindi, ritira il ricorso e lo notifica all'amministrazione opposta.
Porre a carico del ricorrente gli oneri e i costi della notifica contribuisce a far diminuire il numero dei ricorsi (almeno quelli che il ricorrente sa già in partenza di perdere), con notevole alleggerimento del carico giudiziario, in particolare per le cancellerie, ma soprattutto costituisce un enorme risparmio di spesa.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il decreto di comparizione, unitamente al ricorso e agli allegati, è notificato all'autorità che ha emesso l'ordinanza a cura e a spese del ricorrente. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il ricorrente deposita nella cancelleria del giudice di pace la copia del ricorso con le relative notifiche»;
b) il nono comma è abrogato.