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PDL 3068

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3068


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINELLO

Disposizioni generali per la disciplina della pesca dilettantistica e sportiva nelle acque interne e per la preservazione delle risorse ittiche

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione attuale della pesca dilettantistica nelle acque dolci interne si presenta molto variegata, soprattutto in funzione dei diversi fattori, diretti e indiretti, che ruotano intorno alla stessa.
      Per quanto riguarda la qualità delle acque si evidenzia complessivamente un generale inquinamento delle stesse, pur nella sostanziale differenza di valori riscontrabile da zona a zona, sia in funzione dell'eccessiva antropizzazione, sia in conseguenza di una politica di sviluppo che ha trascurato ogni logica di tutela ambientale, ignorando le incompatibilità tra cementificazione e sfruttamento delle risorse naturali, tra risorse idriche e scarichi industriali e fognari.
      Le acque interne possono suddividersi in private, pubbliche o sottoposte a vincoli o convenzioni di vario genere. Le acque pubbliche sono certamente le più disastrate non solo per la concezione diffusa che, in nome di un interesse collettivo, ognuno sia autorizzato a fare quello che vuole, ma anche perché, di fatto, non esiste il minimo controllo in merito, soprattutto in termini di vigilanza.
      Le acque sottoposte a vincoli o convenzioni funzionano a fasi alterne e contrastanti, soprattutto in funzione della serietà dei titolari, risultando migliori, quindi, le concessioni gestite dalle associazioni locali rispetto a quelle ricadenti all'interno di «carrozzoni» a livello nazionale nei quali prevale solo l'aspetto agonistico. Anche nelle acque interne private occorre comunque dividere quelle utilizzate per meri fini di sfruttamento da quelle in cui si effettua
 

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una pesca ragionata e selettiva, incentivata da ripopolamenti qualitativi e compatibili con l'habitat.
      In passato, il conferimento alle regioni della delega per la pesca ha generato il proliferare di disposizioni di legge e di regolamento che hanno creato, pur nella diversità ovvia del territorio nazionale, molta confusione dovuta a posizioni eccessivamente diversificate tra loro, senza motivazione alcuna di carattere scientifico, soprattutto per quanto riguarda le misure di cattura, il numero delle catture stesse e i periodi di fermo biologico.
      Questa è, in sintesi, la problematica attuale con la quale si trova a dover fare i conti il pescatore italiano, occorre quindi fare qualcosa, avanzando proposte serie, ma soprattutto percorribili.
      Per quanto riguarda la qualità delle acque interne occorrerebbe intervenire, delegando alle regioni l'autorità specifica d'intervento per evitare lo stravolgimento dell'assetto idrogeologico delle acque di loro competenza, questo non solo per prevenire i disastri alluvionali già accaduti, ma anche per tutelare le nicchie ecologiche esistenti.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di fissare alcune di queste regole, soprattutto quelle relative alle competenze regionali in materia di regolamenti e divieti, quindi di adozione di misure protettive e di tutela nei confronti delle specie ittiche pregiate dei fiumi e dei torrenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La fauna ittica, vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne del territorio nazionale, costituisce patrimonio indisponibile delle regioni.

Art. 2.

      1. Sono considerate acque interne quelle comprese entro la congiungente i punti foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare di fiumi, i laghi e ogni altro bacino o corso d'acqua naturale o artificiale.
      2. Sulle acque interne di cui al comma 1, in conformità ai princìpi fondamentali fissati dalla presente legge, le regioni adottano proprie norme legislative e finanziarie per:

          a) la protezione, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, compresa quella tipica delle acque montane;

          b) la tutela dei relativi ambienti;

          c) la disciplina dell'attività di pesca professionale e dilettantistica dei mezzi e degli attrezzi consentiti, i divieti e le sanzioni;

          d) la diffusione della cultura della pesca sportiva nelle scuole superiori di primo grado.

      3. Le norme di cui al comma 2 prevedono:

          a) la protezione assoluta e il divieto di pesca delle specie ittiche pregiate quali salmonidi e timallidi, prima che abbiano raggiunto almeno la misura minima di 50 centimetri per la trota marmorata, di 30 centimetri per il temolo e di 25 centimetri per le altre trote autoctone;

 

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          b) la realizzazione di idonee strutture che permettano la libera circolazione e risalita del pesce;

          c) l'obbligo di ripristino ambientale idoneo alla sopravvivenza e alla riproduzione della fauna ittica, in presenza di opere di regimentazione delle acque e di protezione contro le esondazioni;

          d) i minimi rilasci d'acqua costanti, in presenza di prelievi o concessioni di utilizzo, pari a quella fornita;

          e) che ogni intervento temporaneo e permanente, richiesto da chiunque e a qualsiasi titolo, da effettuare negli ambienti acquatici sia sottoposto preventivamente alla valutazione di impatto ambientale.

      4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai laghetti di pesca sportiva a pagamento.

Art. 3.

      1. Ai fini di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e un'attività di pesca socialmente perequata, le regioni provvedono alla liberalizzazione delle acque interne dai diritti esclusivi di pesca comunque denominati, corrispondendo ai titolari di tali diritti un'indennità pari all'ammontare medio dei tributi pagati, per il mantenimento del diritto stesso, negli ultimi cinque anni. Chiunque detiene diritti di pesca perpetui o comunque non alienabili con la liberalizzazione delle acque, deve adeguarsi alle norme delle leggi regionali atte alla preservazione dell'ambiente acquatico e alla protezione del patrimonio ittico. Le regioni e, ove delegate, le province, possono comunque rilasciare nuove concessioni a scopo di piscicoltura e di acquacoltura alle cooperative di pescatori professionali nonché nuove concessioni di gestione alle associazioni giuridicamente riconosciute.

 

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Art. 4.

      1. Ai fini della pesca dilettantistica le acque interne sono classificate in acque pregiate e in acque normali. Sono acque pregiate quelle idonee al compimento stabile del ciclo biologico di salmonidi e di timallidi, sono acque normali tutte le altre.
      2. Le acque interne pregiate sono regolate da norme, adottate dalle regioni, che prevedono sia la pesca con le sole esche artificiali, sia la reimmissione in acqua del pesce catturato, con l'obbligo di non arrecare ad esso alcun danno. In tali acque, per ogni giornata di pesca, il pescatore non può catturare per detenerli più di tre capi complessivi tra salmonidi e timallidi, di cui un solo temolo. Nelle acque interne pregiate non è consentito lo svolgimento di gare di pesca, salvo che nei soli campi di gara allo scopo individuati. Nelle acque pregiate è vietata ogni attività di pesca durante il periodo di riproduzione di salmonidi e timallidi.
      3. Nelle acque interne è vietato introdurre specie ittiche estranee a quelle autoctone nazionali. Possono essere consentite deroghe, previa specifica acquisizione di studi scientifici di dettaglio e, nel caso prescritta, di valutazione d'incidenza, per la semina di trota iridea e di pesce gatto nazionale (Ictalurus melas).

Art. 5.

      1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, fatte salve le norme immediatamente applicabili in materia di tutela degli ambienti acquatici contenute nella medesima legge.
      2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

 

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Art. 6.

      1. L'esercizio della pesca e il possesso del pescato, nei limiti previsti dalla presente legge, comportano, da parte delle regioni, il rilascio di una licenza di pesca dilettantistica per le acque interne di propria competenza, nei modi stabiliti dalla normativa vigente in ciascuna regione.
      2. L'ammontare degli introiti di cui al comma 1 del presente articolo e quello proveniente dalle sanzioni amministrative sono accantonati in un apposito fondo, costituito presso la tesoreria della regione, da utilizzare annualmente o da trasferire nella misura minima dell'80 per cento alle province, qualora ad esse siano state trasferite le competenze amministrative in materia di pesca ai sensi dell'articolo 3, per la gestione delle acque interne, dei ripopolamenti e della sorveglianza.
      3. Le regioni e le province provvedono a richiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico da chiunque causati, anche mediante l'inquinamento dei corpi idrici, a seguito dell'inosservanza delle norme disciplinari relative alle derivazioni e alle concessioni d'uso delle acque e all'alterazione dello stato dei corpi idrici, con qualsiasi modalità e scopo attuati.

Art. 7.

      1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica per la tutela delle acque interne pubbliche è coordinata dalle regioni e dalle province competenti per territorio, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato.
      2. La vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica di cui al comma 1 è esercitata da:

          a) dipendenti delle regioni e delle provincie allo scopo abilitati;

          b) guardie volontarie e dipendenti delle associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e guardie volontarie e dipendenti delle associazioni protezionistiche, autorizzate ai termini delle leggi di pubblica sicurezza;

 

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          c) ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

          d) ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

          e) guardie comunali e campestri.

Art. 8.

      1. Le associazioni di pescatori dilettanti possono chiedere di essere riconosciute, agli effetti della presente legge, dall'assessorato regionale competente.
      2. Per essere riconosciute, le associazioni di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

          a) non perseguire fini di lucro;

          b) avere un ordinamento interno democratico, stabilire la volontarietà dell'adesione e la possibilità di recesso da parte degli associati;

          c) promuovere e organizzare attività in favore della salvaguardia degli ambienti acquatici e della tutela della fauna ittica, diffondendo tra i pescatori dilettanti informazioni in merito.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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