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PDL 3090

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3090


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FEDI, BAFILE, CASSOLA, GIANNI FARINA,
RICARDO ANTONIO MERLO, NARDUCCI, BUCCHINO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di assunzione di impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura

Presentata il 27 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attività svolta per anni, con impegno, professionalità e dedizione dagli impiegati assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura va riconosciuta e apprezzata. La presente proposta di legge si prefigge di realizzare un quadro normativo in grado di rispondere alle esigenze di strutturazione delle carriere professionali e di riconoscimento delle funzioni, dei compiti e delle competenze del personale a contratto assunto localmente.
      La presenza di personale a contratto in servizio presso le nostre rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari si è imposta come un'esigenza ormai unanimemente riconosciuta sia dalla collettività italiana residente all'estero, che all'interno del Ministero degli affari esteri (MAE). Attualmente, il personale a contratto soddisfa esigenze di notevole interesse: esso è indispensabile non solo per la conoscenza della lingua, ma anche e soprattutto per la conoscenza della legislazione, degli usi e dei costumi locali, degli interlocutori e delle istituzioni. Si tratta di personale non soggetto a spostamenti, pertanto di una operatività costante e ottimale, senza necessità di adattamenti più o meno lunghi, durante i quali la produttività è forzatamente minore.
      Il personale a contratto, di conseguenza, ha una funzione di integrazione e di complemento rispetto a quella svolta dal personale dei ruoli organici del MAE. Le due funzioni concorrono all'attività delle nostre sedi all'estero e dovrebbero
 

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pertanto beneficiare di uguale dignità professionale.
      Sotto il profilo normativo, gli impiegati a contratto si dividono in due categorie: quella con contratto regolato dalla legge locale e quella con contratto regolato dalla legge italiana. Alla prima categoria appartengono non solo i contrattisti di cittadinanza straniera, ma anche quelli di cittadinanza italiana assunti a decorrere dall'anno 2000.
      La disciplina del personale a contratto è stata esaurientemente riformata dal decreto legislativo n. 103 del 2000, emanato nell'ambito della delega al Governo per la riforma del MAE. Il decreto legislativo n. 103 del 2000 ha sancito il principio che tutti i nuovi contratti di impiego debbano essere regolati dalla legge locale (articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 103 del 2000). La conseguenza logica è che la categoria del personale regolato dalla legge italiana sia da considerare «ad esaurimento» e ciò nell'ambito del contingente ordinario del personale a contratto previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967: infatti alla progressiva diminuzione del personale regolato dalla legge italiana attualmente in servizio - per raggiunti limiti di età - si provvederà mediamente sostituzione esclusivamente con personale avente contratto regolato dalla legge locale.
      Le condizioni contrattuali di tale categoria si sono - con il passare degli anni e per effetto di una contrattazione separata - deteriorate. Ad esempio, si può citare la determinazione del trattamento economico in caso di assenze per malattia, che si applica al personale a contratto regolato dalla legge italiana, sulla base di un accordo successivo [accordo successivo del 22 ottobre 1997 per il personale del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, come modificato dall'articolo 34, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007] e che lo penalizza esplicitamente.
      Il dipendente di ruolo assente per malattia riceve per i primi nove mesi di assenza calcolati sul triennio (CCNL del 16 maggio 1995 comparto Ministeri per il personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 articolo 21, comma 7 - tuttora valido) l'intera retribuzione mensile; nel caso l'assenza si protragga in seguito per ulteriori tre mesi, l'impiegato di ruolo riceverà il 90 per cento della retribuzione fissa mensile. Se l'assenza per malattia si protrae per ulteriori sei mesi, il personale di ruolo ha diritto alla corresponsione del 50 per cento della retribuzione fissa mensile. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana riceve l'intera retribuzione per i soli novanta giorni calcolati sul triennio [accordo successivo del 22 ottobre 1997 per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio 1995; articolo 7, comma 7, lettera a), come modificato dall'articolo 34, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 - novanta giorni al triennio]. Al contrario, il personale con contratto regolato dalla legge locale, assunto ai sensi del citato decreto legislativo n. 103 del 2000, ha diritto nel triennio all'intera retribuzione fissa mensile per i primi quarantacinque giorni di assenza per malattia; dal quarantaseiesimo al sessantesimo giorno incluso, la retribuzione viene ridotta di un quinto. Dal sessantunesimo fino al duecentoquarantesimo giorno di malattia non vi è retribuzione; superato il duecentoquarantesimo giorno di malattia nel triennio il rapporto di lavoro può essere risolto.
      La legge n. 442 del 2001, che prevedeva il passaggio, mediante concorso riservato, nei ruoli organici del MAE, ha soddisfatto solo parzialmente le effettive richieste del personale a contratto a causa del blocco delle assunzioni. In ogni caso i termini della legge sono scaduti in data 31 dicembre 2006.
 

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      Il personale destinatario della presente proposta di legge ha ottenuto l'impiego mediante prove concorsuali e ha acquisito una notevole esperienza professionale, tuttavia le condizioni di accesso ai ruoli del MAE nei concorsi riservati sono le stesse di quelle previste per l'accesso dall'esterno, per di più per le stesse mansioni svolte a contratto, non essendo possibile concorrere per mansioni di livello superiore!
      Da un punto di vista strettamente economico, le «tappe» del progressivo impoverimento possono essere individuate nello «sganciamento» dalla percentuale minima del 68 per cento dell'assegno nel pari grado di ruolo per il calcolo del salario, nel rifiuto dell'attribuzione della tabella 19, nelle soppressione dello scatto biennale del 2 per cento per lodevole servizio, nel mancato riconoscimento dell'aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni e per gli studenti a carico e, in ultimo, nella cristallizzazione dell'anzianità maturata.
      Inoltre sono note altre carenze normative contrattuali: ad esempio per quanto riguarda il riconoscimento del periodo di congedo per malattia (diritto a quarantacinque giorni nel triennio, ricomprendendo ogni volta qualsiasi evento morboso, per il personale con contratto regolato dalla legge locale e diritto a novanta giorni nel triennio per quello regolato dalla legge italiana, poi scattano riduzioni di stipendio), la formazione professionale mai attuata, il meccanismo previsto per gli adeguamenti retributivi del personale a contratto effettuato su parametri poco affidabili (le informazioni fornite dalle rap- presentanze straniere circa gli stipendi corrisposti ai propri impiegati a contratto).
      Gli impiegati a contratto del MAE, ai sensi del citato decreto legislativo n. 103 del 2000, sono gli unici dipendenti pubblici esclusi dalla contrattazione collettiva, parzialmente per quanto riguarda la parte normativa e totalmente per quella economica nel caso dei dipendenti regolati dalla legge italiana, e in forma totale in entrambi i casi, per i dipendenti con contratto regolato dalla legge locale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. - (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). - 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, ivi compresi gli impiegati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura».

Art. 2.

      1. Nella rubrica del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole: «a contratto» sono soppresse.

Art. 3.

      1. Il titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è suddiviso nel capo I, rubricato «Assunzione degli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura», che comprende gli articoli da 152 a 155-bis, come da ultimo sostituiti, modificati o introdotti dalla presente legge, e nel capo II, rubricato «Norme applicabili ai dipendenti con contratto di lavoro regolato dalla legge locale», che comprende gli articoli

 

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da 155-ter, introdotto dalla presente legge, a 166.
      2. L'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

      1. Al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «a contratto» sono soppresse e le parole: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

          b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 5.

      1. L'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 154. - (Regime dei contratti). - 1. I dipendenti assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura devono esprimere la propria opzione per la legge, italiana o locale, regolatrice del rispettivo contratto individuale di lavoro.
      2. Al personale che ha optato per la legge locale si applica, comunque, l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo trattamenti migliorativi previsti dalla legge locale.
      3. In ogni caso, al personale di cui al comma 2 si applicano gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie

 

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e i diritti e le prerogative sindacali sul luogo di lavoro.
      4. Entro tre anni dalla stipula del primo contratto individuale di lavoro, i dipendenti possono esprimere per una sola volta l'opzione per una legge regolatrice del contratto diversa da quella scelta all'atto dell'assunzione ai sensi del comma 1».

Art. 6.

      1. All'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Alle procedure selettive di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Art. 7.

      1. Al capo I del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 155-bis. - (Trasferimento del personale assunto localmente presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri). - 1. I dipendenti assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura possono conseguire il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri sulla base di una graduatoria permanente per soli titoli, aggiornata annualmente, predisposta secondo appositi criteri stabiliti dallo stesso Ministero d'intesa con le organizzazioni sindacali.
      2. Il contratto individuale di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 152, secondo comma, collocati utilmente in graduatoria, è regolato dalla legge italiana, salvo rinuncia alla domanda di trasferimento.

 

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      3. In ogni caso, il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri non comporta alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro in precedenza instaurato».

Art. 8.

      1. Al capo II del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, è premesso il seguente articolo:

      «Art. 155-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai dipendenti di cui all'articolo 152, secondo comma».


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