Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 3113

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3113


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTINI, ASTORE, BAFILE, BARANI, CARLUCCI, CHICCHI, INTRIERI, LI CAUSI, LO PRESTI, MARGIOTTA, MAZZONI, MIGLIOLI, RAITI, RAZZI, RUGGERI, SPINI, ZACCHERA

Modifica all'articolo 282 del codice di procedura civile in materia di provvisoria esecutività della condanna alle spese di giudizio

Presentata il 3 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La lungaggine dei processi in Italia, nel caso specifico del processo civile, è stata ormai fotografata impietosamente da ricerche, statistiche e condanne da parte degli organismi europei e internazionali.
      L'impegno per la ragionevole durata del processo civile è comunque condiviso tra le forze politiche e i gruppi parlamentari sulla base di diverse proposte in genere orientate alla valorizzazione dei riti alternativi e alla riduzione dei formalismi e delle fasi processuali.
      Nel contesto di questa azione, che ha una sua complessità, non devono essere a nostro avviso trascurate quelle iniziative, di più limitato contenuto, che si dimostrino tuttavia efficaci e utili nella stessa direzione.
      È il caso, oggetto della presente proposta di legge, della dichiarazione esplicita della provvisoria esecutività della sentenza civile di primo grado anche in relazione alle spese di giustizia ove la domanda dell'attore sia rigettata.
      In sostanza, si ritiene utile un parziale ampliamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 282 del codice di procedura civile, ai fini esposti, perché attualmente la giurisprudenza della Suprema Corte interpreta la norma nel senso di ritenere la condanna alle spese del giudizio, in primo grado, un corollario della pronuncia che non può costituire titolo esecutivo ai sensi
 

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dell'articolo 474 del medesimo codice di procedura civile (Cassazione civile, sezione II, 12 luglio 2000, n. 9236 e Corte costituzionale 16 luglio 2004, n. 232).
      È tuttavia evidente che l'attuale sistema, come interpretato, costituisce un incentivo all'appello, con conseguente aumento dell'inflazione giudiziaria e della durata dei processi, nel comprensibile desiderio di non corrispondere le spese di giudizio del primo grado, nonostante la soccombenza.
      È senza dubbio più giusto che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado includa le spese di giudizio in caso di soccombenza, spese che saranno comunque recuperate nel caso di sentenza definitiva favorevole.
      Per il vero non mancano recenti decisioni dei giudici di merito che affermano proprio questo principio, ma è in presenza di contrasto giurisprudenziale che appare ancora più opportuna la modifica legislativa che si propone anche gli scopi deflattivi illustrati.
      La natura della presente proposta di legge fa sperare che essa possa essere unanimemente sostenuta e approvata in sede parlamentare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in ordine alla condanna alle spese di giudizio conseguenti al rigetto della domanda, ai sensi e con gli effetti previsti dall'articolo 474».


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