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PDL 3122

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3122


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARONI, COTA, DOZZO, GIBELLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, STUCCHI

Modifiche agli articoli 12 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di sanzioni per il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato e di condizioni e modalità per il ricongiungimento familiare

Presentata il 4 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla constatazione della necessità di rafforzare ulteriormente l'impianto della disciplina sull'immigrazione contenuta nella cosiddetta «legge Bossi-Fini», la legge n. 189 del 2002, che ha apportato sostanziali modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale legge, come è noto, pur non sostituendo completamente il citato testo unico, ha inteso innovarlo in maniera significativa, introducendo un drastico giro di vite su alcuni istituti che l'attuale maggioranza di centrosinistra intende ora irresponsabilmente far rivivere.
      Si fa riferimento al disegno di legge delega per la riforma del medesimo testo unico deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 aprile 2007, meglio conosciuto come proposta «Amato-Ferrero» (atto Camera n. 2976), che rappresenta il tentativo di distruggere tutti gli istituti più qualificanti della «legge Bossi-Fini»: la programmazione degli ingressi, il
 

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contratto di soggiorno, le misure di contrasto all'immigrazione clandestina, i centri di permanenza temporanea finalizzati all'effettiva espulsione dei clandestini.
      La reintroduzione dell'istituto dello sponsor, la possibilità che lo stesso immigrato si faccia garante di se stesso (auto-sponsor), pur non disponendo di un contratto di lavoro, il venire meno della connessione necessaria tra ingresso e lavoro, lo smantellamento degli istituti introdotti dalla «legge Bossi-Fini» contro l'immigrazione clandestina, costituiscono i tasselli di una politica dell'immigrazione che favorirà l'ingresso indiscriminato degli stranieri con enormi costi sociali ed economici per il Paese.
      Questa strategia è perseguita dalla maggioranza che sostiene il Governo Prodi anche attraverso altre iniziative che vanno dalla riforma della disciplina della cittadinanza, nella direzione di agevolare l'accesso alla cittadinanza italiana da parte degli immigrati senza alcun riscontro sul grado di effettiva integrazione nella società italiana, all'approvazione della legge sulla libertà religiosa, all'allargamento delle maglie poste dalla «legge Bossi-Fini» rispetto al riconoscimento del diritto di asilo.
      Mentre dall'Europa giungono dati allarmanti sulla crescita delle presenze dei clandestini nello Spazio economico europeo (infatti nel 2006 la crescita sarebbe pari al 64 per cento rispetto al 2005, secondo i dati forniti dalla relazione annuale di Eurodac), e mentre altri partner europei come la Francia si apprestano a varare discipline più restrittive in materia di immigrazione, il Governo italiano chiede al Parlamento una delega per riformare la nuova disciplina introdotta dalla «legge Bossi-Fini» nel citato testo unico, secondo princìpi ispirati alla completa apertura delle nostre frontiere.
      Per contrastare in maniera propositiva le intenzioni dell'attuale Governo la presente proposta di legge si ispira proprio al progetto di legge varato dal Governo francese, su impulso del Presidente della Repubblica Sarkozy e in discussione presso il Parlamento francese.
      Nell'ambito di una più ampia riforma del codice francese che disciplina la materia dell'immigrazione e del diritto d'asilo, il progetto di legge francese interviene in maniera assai innovativa sulla materia dei ricongiungimenti familiari.
      Sono due le principali innovazioni che vengono riproposte dalla presente proposta di legge.
      La prima consiste nel prevedere che il cittadino straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare è sottoposto nel suo Paese di residenza, a una valutazione del suo grado di conoscenza della lingua italiana e dei valori della Repubblica. Se questa valutazione ne stabilisce la necessità, l'autorità amministrativa organizza per lo straniero, nel suo Paese di residenza, una formazione la cui durata non può superare i due mesi, al termine della quale è oggetto di una nuova valutazione della sua conoscenza della lingua e dei valori della Repubblica. Il beneficio del ricongiungimento familiare è quindi subordinato alla produzione di un attestato dell'esito di tale formazione.
      La seconda innovazione consiste nella previsione che introduce l'identificazione mediante le impronte genetiche (il cosiddetto «test del DNA») come mezzo di prova dell'effettivo vincolo di parentela dello straniero che si intende ricongiungere. Tale strumento appare, infatti, l'unico in grado di assicurare un adeguato rigore alla disciplina dei ricongiungimenti, rispetto soprattutto a quei Paesi nei quali lo stato civile presenta gravi carenze o nei quali addirittura non esistono atti di stato civile che possano essere considerati minimamente affidabili.
      Per tali aspetti la presente proposta di legge non fa altro che mutuare i contenuti del progetto di legge francese. Tuttavia la volontà di apprestare strumenti efficaci contro l'elusione di alcune disposizioni del citato testo unico introdotto dalla «legge Bossi-Fini» induce, sulla base di alcuni suggerimenti derivanti dalla concreta applicazione di tale normativa, a intervenire anche sull'azione di contrasto all'immigrazione clandestina sotto il profilo repressivo.
 

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      Di ciò si occupa l'articolo 1 della presente proposta di legge, che introduce la confisca obbligatoria degli immobili che sono locati o comunque concessi in uso a stranieri clandestini. Le cronache ci mostrano che esiste in Italia una folta schiera di persone che affitta i propri immobili a stranieri clandestini, spesso approfittando di tale situazione per trarne ingiusti profitti.
      L'articolo 1 intende colpire questa piaga, facendo espressamente rientrare nel delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero proprio le condotte illustrate, prevedendo altresì, come forte deterrente, la confisca dell'immobile.
      Si vuole così dare una chiara copertura legislativa a quanto meritoriamente stanno facendo alcuni giudici che, agendo secondo la linea e lo spirito delle modifiche introdotte nel testo unico dalla «legge Bossi-Fini» hanno disposto i primi provvedimenti di confisca degli immobili locati a stranieri clandestini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «5-bis. Integra il reato di cui al comma 5 la condotta di chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero clandestino, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato. Nel caso di condanna, oltre alla pena prevista dal citato comma 5, è sempre ordinata la confisca dei beni immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato».

Art. 2.

      1. All'articolo 29 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

              «1-bis. Al fine di consentire la sua integrazione nella società italiana lo straniero di età superiore a sei anni e inferiore a sessantacinque anni, per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare è sottoposto, nel suo Paese di residenza, a una valutazione del suo grado di conoscenza della lingua italiana e dei valori della Repubblica. Se questa valutazione ne stabilisce la necessità, l'autorità amministrativa organizza per lo straniero, nel suo Paese di residenza, una formazione la cui durata non può superare i due mesi, al termine della quale è oggetto di una nuova

 

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valutazione della sua conoscenza della lingua e dei valori della Repubblica. Il beneficio del ricongiungimento familiare è subordinato alla produzione di un attestato dell'esito di tale formazione, che deve essere consegnato entro il mese successivo alla fine della stessa formazione, alle condizioni stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri competenti. Tale regolamento stabilisce in particolare il termine massimo entro il quale i risultati della valutazione devono essere comunicati, il termine massimo entro il quale la valutazione e la formazione devono essere proposte, il numero di ore minime di tale formazione, le ragioni legittime per le quali lo straniero può essere dispensato e le modalità secondo le quali una commissione designata dal Ministro dell'interno determina il contenuto della valutazione che riguarda la conoscenza dei valori della Repubblica.

              1-ter. Il richiedente di un visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi, o il suo rappresentante legale, cittadino di un Paese nel quale le certificazioni relative allo stato civile risultano insufficienti o non sono previste, può, in caso di inesistenza dell'atto di stato civile o quando è stato informato dagli agenti diplomatici o consolari dell'esistenza di un dubbio serio sull'autenticità di quest'ultimo, sollecitare la sua identificazione tramite l'esame delle sue impronte genetiche per portare un elemento di prova di una filiazione certa con almeno uno dei due genitori. Il consenso delle persone la cui identificazione è così rilevata deve essere formulato espressamente. L'esame delle impronte genetiche è realizzato a spese del richiedente. Se il visto è accordato, le spese sostenute per l'esame gli sono rimborsate dallo Stato. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le condizioni per l'applicazione dell'esame delle impronte genetiche e, in particolare, l'elenco dei Paesi interessati dalla procedura e i requisiti che i soggetti abilitati ad effettuare tale esame devono possedere»;

 

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          b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

      «10-bis. Lo straniero ammesso al soggiorno in Italia e, all'occorrenza, il suo coniuge curano, quando uno o più figli hanno beneficiato della procedura di ricongiungimento familiare, l'integrazione della famiglia nella società italiana. A tale scopo, essi sottoscrivono con lo Stato un contratto di accoglienza e d'integrazione per la famiglia con il quale si obbligano a seguire una formazione sui diritti e sui doveri dei genitori in Italia. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del titolo di soggiorno e determina la conseguente espulsione dello straniero e del suo nucleo familiare dal territorio dello Stato».


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