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PDL 3094

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3094


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della difesa
(PARISI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per le politiche europee
(BONINO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006

Presentato il 27 settembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo citato, autorizzato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - Economia e Finanze - nella sessione del 21 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, le Parti, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, hanno convenuto di non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto (IVA) i corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo.
      La deroga è stata richiesta al fine di eliminare le distorsioni alla libera concorrenza
 

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nel settore degli abbonamenti, causata dall'introduzione in Italia dell'IVA, a decorrere dal 1o gennaio 2003, sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo, a seguito dell'abrogazione del numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposta dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre in Svizzera sui predetti pedaggi non si applica né IVA né altra imposta.
      L'Accordo, inoltre, è giustificato dalla necessità di semplificare considerevolmente l'attività della società a partecipazione mista italo-svizzera e delle due società concessionarie (italiana e svizzera) che gestiscono il tunnel transfrontaliero del Gran San Bernardo. Gli introiti del pedaggio sono attualmente divisi e distribuiti secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e di manutenzione del traforo, comprensive, tra l'altro, anche dei costi dell'autostrada che lo collega alla rete stradale italiana e conoscibili solo a posteriori. L'applicazione dell'imposta secondo i princìpi di territorialità sul solo tratto italiano comporterebbe notevoli costi amministrativi e, comunque, determinerebbe la riscossione non immediata dell'IVA.
      Per quanto riguarda gli aspetti tecnici più significativi dall'Accordo in questione, esso, avendo ad oggetto la non imponibilità dei pedaggi agli effetti dell'IVA, è stato concluso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla costruzione ed alla gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, conclusa a Berna il 23 maggio 1958, che prevede, per le questioni fiscali derivanti dalla costruzione e dalla gestione del traforo, la stipula di specifici accordi.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

Quantificazione della perdita di gettito IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo

        A seguito dell'Accordo intercorso tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero, relativamente alla non imponibilità dell'IVA sui pedaggi riscossi sul tratto di percorrenza italiano del traforo del Gran San Bernardo, si è proceduto alla stima delle perdite relative al gettito IVA.
        Considerato il fatto che le operazioni effettuate tra operatori intermedi non hanno effetti ai fini dell'IVA, la stima è rivolta ai soli consumi finali.
        Dall'analisi del bilancio d'esercizio 2005 della società Sitrasb Spa, Società italiana traforo del Gran San Bernardo, sono stati ricavati i dati necessari ai relativi calcoli.
        L'incidenza del traffico sui ricavi è stata calcolata sulla base della proporzione delle differenti tipologie di traffico sul traffico totale.
        Di seguito si riportano i dati utili al calcolo delle perdite di gettito IVA.

Valore della produzione (importi in euro)

     
  2005 %   2004 %  
- Ricavi da pedaggio al netto IVA 6.736.679,00      5.613.899,17     
- Ricavi lordi da pedaggio 8.084.014,80     
6.228.283,00
    
- Passaggi
585.468
    
601.251
    
- Tipologia di traffico
585.468
    
601.251
    
        Auto - moto - camper
521.483
89,07
516.341
85,88
        Trasporto collettivo
7.245
1,24
7.029
1,17
        Camion
58.740
9,69
77.881
12,95


Tariffe
20 passaggi passaggio singolo
    Auto - moto 120,00
6
    Camper 278,60
13,93
    Trasporto collettivo 797,20
39,86
    Trasporto collettivo 1.157,10
57,855
    Camion 797,20
39,86
    Camion 1.157,10
57,855
    Camion 1.749,20
87,46

 

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        I consumi finali per i quali viene stimata la perdita di gettito sono quelli relativi alla categoria «Auto - moto - camper».
        Per definire la tariffa media del singolo passaggio della categoria relativa ai consumi finali è stata utilizzata la tariffa applicata alle auto nel carnet da 20 passaggi (euro 120,00) e divisa per 20 passaggi, nell'ipotesi che la maggior parte del traffico dell'intera categoria sia costituita dal passaggio di auto e moto con tariffa identica e in minima parte dal passaggio di caravan con tariffa maggiorata (euro 278,60).

        Per definire i ricavi lordi da passaggi della categoria «Auto - moto - camper» è stata quindi moltiplicata la tariffa media del singolo passaggio per il totale dei passaggi della categoria, così come rilevati dalla società Sitrasb Spa (euro 6,00\x521.483=3.128.898,00).
        Successivamente sono stati calcolati i ricavi al netto dell'IVA (euro 2.607.415,00) e per differenza il gettito IVA corrispondente (euro 521.483,00).
        In mancanza di serie storiche passate, relative ai dati di bilancio della società Sitrasb Spa, ipotizzando l'entrata in vigore dell'Accordo a partire dal 1o gennaio 2008, per stimare la perdita di gettito IVA per lo Stato italiano per il triennio 2008-2010 sono state utilizzate le previsioni del prodotto interno lordo (PIL) nominale programmato nel prossimo triennio. Come base di partenza è stato utilizzato il gettito IVA generato per l'anno 2005.
        Di seguito si riportano i dati relativi alla perdita di gettito per lo Stato italiano per il triennio 2008-2010.

Previsioni triennio

- Previsioni PIL nominale programmato:

        2008: 3,2;
        2009: 3,2;
        2010: 3,1.

- Perdita di gettito IVA stimata (in migliaia di euro):

        2008: -573;
        2009: -591;
        2010: -609.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente Accordo è stato predisposto ai fine di recepire le disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, con la quale, in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, il Governo della Repubblica italiana è stato autorizzato a concludere con il Consiglio federale svizzero un Accordo al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo.
        Si tratta di un intervento normativo che introduce in materia di IVA la non imponibilità sul pagamento dei pedaggi di detto traforo.

B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti e compatibilità con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        La norma non produce effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti e risulta compatibile con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

C) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        La disposizione risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

D) Analisi del quadro normativo.

        Si rileva che nelle more dell'iter di ratifica del presente Accordo è intervenuta l'abrogazione della citata direttiva 77/388/CEE ad opera dell'articolo 411 della direttiva 2006/112/CE.
        Tuttavia, la norma di cui all'articolo 30 dell'abrogata direttiva, richiamata nel preambolo del presente Accordo, è confluita nell'articolo 396 della direttiva 2006/112/CE, giusta la Tavola di concordanza di cui all'allegato XII della direttiva medesima. Pertanto, non è dato ravvisare alcuna incidenza sostanziale di tale abrogazione e successiva modificazione sul contenuto e sulla portata del presente Accordo (la cui formale modifica, seppur limitatamente al richiamo alla direttiva ormai abrogata, importerebbe inevitabilmente l'avvio di una nuova procedura concordata, non potendo intervenire unilateralmente).

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        L'accordo in oggetto è stato predisposto in deroga alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in base alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato il Governo della Repubblica italiana a concludere un accordo in tal senso con il Consiglio federale svizzero.
        I soggetti ai quali si applica l'IVA (acquirenti) che operano nel settore dei trasporti e i privati consumatori (acquirenti).

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Adeguare la normativa vigente alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004.
        Semplificare le norme per la riscossione dei pedaggi per l'attraversamento del traforo del Gran San Bernardo ed evitare l'attuale complesso sistema di calcolo per la determinazione della ripartizione degli introiti che rispecchi il principio della territorialità, in base al quale solo la tratta italiana deve essere assoggettata ad IVA.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        La fase di attuazione del provvedimento comporterà, per l'amministrazione interessata, la non imponibilità dei pedaggi relativi al traforo del Gran San Bernardo agli effetti dell'IVA.

D) Impatto sui destinatari diretti.

        Non sono previsti costi fiscali per i contribuenti che effettuano acquisti riguardanti le prestazioni in questione.
        I benefìci attesi per i destinatari derivano dalle semplificazioni delle modalità di tassazione e degli adempimenti contabili concernenti le operazioni di pagamento del pedaggio a favore dei soggetti acquirenti.

E) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

        Rispetto alla situazione attuale, caratterizzata dalla differenza di trattamento fiscale tra l'Italia e la Svizzera, l'adozione del provvedimento consente di garantire che la non imponibilità ai fini dell'IVA abbia luogo in entrambi i Paesi.
        Il provvedimento consente, inoltre, di evitare differenze di imposizione.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 573.000 per l'anno 2008 e in euro 609.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai

 

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fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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