|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 3094 |
A seguito dell'Accordo intercorso tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero, relativamente alla non imponibilità dell'IVA sui pedaggi riscossi sul tratto di percorrenza italiano del traforo del Gran San Bernardo, si è proceduto alla stima delle perdite relative al gettito IVA.
Considerato il fatto che le operazioni effettuate tra operatori intermedi non hanno effetti ai fini dell'IVA, la stima è rivolta ai soli consumi finali.
Dall'analisi del bilancio d'esercizio 2005 della società Sitrasb Spa, Società italiana traforo del Gran San Bernardo, sono stati ricavati i dati necessari ai relativi calcoli.
L'incidenza del traffico sui ricavi è stata calcolata sulla base della proporzione delle differenti tipologie di traffico sul traffico totale.
Di seguito si riportano i dati utili al calcolo delle perdite di gettito IVA.
Valore della produzione (importi in euro)
2005 | % | 2004 | % | |
- Ricavi da pedaggio al netto IVA | 6.736.679,00 | 5.613.899,17 | ||
- Ricavi lordi da pedaggio | 8.084.014,80 |
| 6.228.283,00
|
|
- Passaggi
| 585.468
|
| 601.251
|
|
- Tipologia di traffico
| 585.468
|
| 601.251
|
|
Auto - moto - camper
| 521.483
| 89,07
| 516.341
| 85,88
|
Trasporto collettivo
| 7.245
| 1,24
| 7.029
| 1,17
|
Camion
| 58.740
| 9,69
| 77.881
| 12,95
|
20 passaggi | passaggio singolo | |
Auto - moto | 120,00
| 6
|
Camper | 278,60
| 13,93
|
Trasporto collettivo | 797,20
| 39,86
|
Trasporto collettivo | 1.157,10
| 57,855
|
Camion | 797,20
| 39,86
|
Camion | 1.157,10
| 57,855
|
Camion | 1.749,20
| 87,46
|
Previsioni triennio
- Previsioni PIL nominale programmato:
2008: 3,2;
2009: 3,2;
2010: 3,1.
- Perdita di gettito IVA stimata (in migliaia di euro):
2008: -573;
2009: -591;
2010: -609.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente Accordo è stato predisposto ai fine di recepire le disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, con la quale, in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, il Governo della Repubblica italiana è stato autorizzato a concludere con il Consiglio federale svizzero un Accordo al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo.
Si tratta di un intervento normativo che introduce in materia di IVA la non imponibilità sul pagamento dei pedaggi di detto traforo.
B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti e compatibilità con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
La norma non produce effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti e risulta compatibile con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
C) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
La disposizione risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
D) Analisi del quadro normativo.
Si rileva che nelle more dell'iter di ratifica del presente Accordo è intervenuta l'abrogazione della citata direttiva 77/388/CEE ad opera dell'articolo 411 della direttiva 2006/112/CE.
Tuttavia, la norma di cui all'articolo 30 dell'abrogata direttiva, richiamata nel preambolo del presente Accordo, è confluita nell'articolo 396 della direttiva 2006/112/CE, giusta la Tavola di concordanza di cui all'allegato XII della direttiva medesima. Pertanto, non è dato ravvisare alcuna incidenza sostanziale di tale abrogazione e successiva modificazione sul contenuto e sulla portata del presente Accordo (la cui formale modifica, seppur limitatamente al richiamo alla direttiva ormai abrogata, importerebbe inevitabilmente l'avvio di una nuova procedura concordata, non potendo intervenire unilateralmente).
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.
L'accordo in oggetto è stato predisposto in deroga alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in base alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato il Governo della Repubblica italiana a concludere un accordo in tal senso con il Consiglio federale svizzero.
I soggetti ai quali si applica l'IVA (acquirenti) che operano nel settore dei trasporti e i privati consumatori (acquirenti).
B) Obiettivi e risultati attesi.
Adeguare la normativa vigente alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004.
Semplificare le norme per la riscossione dei pedaggi per l'attraversamento del traforo del Gran San Bernardo ed evitare l'attuale complesso sistema di calcolo per la determinazione della ripartizione degli introiti che rispecchi il principio della territorialità, in base al quale solo la tratta italiana deve essere assoggettata ad IVA.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
La fase di attuazione del provvedimento comporterà, per l'amministrazione interessata, la non imponibilità dei pedaggi relativi al traforo del Gran San Bernardo agli effetti dell'IVA.
D) Impatto sui destinatari diretti.
Non sono previsti costi fiscali per i contribuenti che effettuano acquisti riguardanti le prestazioni in questione.
I benefìci attesi per i destinatari derivano dalle semplificazioni delle modalità di tassazione e degli adempimenti contabili concernenti le operazioni di pagamento del pedaggio a favore dei soggetti acquirenti.
E) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
Rispetto alla situazione attuale, caratterizzata dalla differenza di trattamento fiscale tra l'Italia e la Svizzera, l'adozione del provvedimento consente di garantire che la non imponibilità ai fini dell'IVA abbia luogo in entrambi i Paesi.
Il provvedimento consente, inoltre, di evitare differenze di imposizione.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 573.000 per l'anno 2008 e in euro 609.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|