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PDL 3053

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3053


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANETTA, BERNARDO, BIANCOFIORE, BRUSCO, CAMPA, COLUCCI, DI CENTA, DI VIRGILIO, FABBRI, FEDELE, GIUSEPPE FINI, FRANZOSO, FRATTA PASINI, LENNA, RIVOLTA, ROMAGNOLI, ROSSO, SANTORI, SANZA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA

Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde

Presentata il 20 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata al riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS), in quanto essa rappresenta un importante mezzo di comunicazione per i sordi.
      Il 30 marzo 2007 l'Italia ha firmato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; il diritto alla comunicazione è senza dubbio da considerare fra i diritti naturali (ovvero strettamente correlati alla natura stessa dell'essere vivente) e, pertanto, l'uso della LIS costituisce garanzia del riconoscimento di tale diritto naturale.
      Erroneamente si tende a considerare la lingua dei segni come un'invenzione delle persone udenti e non dei sordi; questo è un vero e proprio non senso in quanto che motivo avrebbe chi possiede la facoltà dell'udito di inventare un linguaggio mimico-gestuale?
      Vero è, invece, che la lingua dei segni è da sempre oggetto - come lingua di una minoranza - di una sistematica marginalizzazione da parte della lingua italiana e quindi si è impoverita perché relegata a «comunicazione primitiva».
      La lingua dei segni è una lingua e come tutte le lingue possiede una struttura complessa e ricca di aspetti; essa è un altro modo di comunicare che non usa la parola e l'udito, bensì i movimenti delle mani, del viso e del corpo. Essa non è, per intenderci, la dattilogia (ovvero l'alfabeto manuale) che si usa soltanto per riferirsi a nomi propri e a parole straniere o sconosciute.
      La vista sostituisce l'udito, per questo motivo la lingua dei segni non si definisce parlata e scritta, ma visiva. Essendo tale, essa è diversa da tutte le altre lingue, anche dall'italiano: ha una sua grammatica, un suo alfabeto e ogni parola ha un suo segno preciso. La lingua dei segni, inoltre, si differenzia
 

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da nazione a nazione: così i sordi inglesi segnano la British Sign Language (BSL), i sordi americani l'American Sign Language (ASL) eccetera. Curioso sapere che esistono forme dialettali di LIS, per cui in Italia molti segni possono differenziarsi da regione a regione.
      In questo quadro non si può continuare a ignorare la necessità che la lingua dei segni abbia un riconoscimento ufficiale, così come deve essere riconosciuto ufficialmente e concretamente il diritto dei sordi di fare parte integrante della società.
      È necessario, dunque, ridare dignità a questo strumento di comunicazione così importante per decine di migliaia di persone nel nostro Paese e per fare ciò è fondamentale che essa sia usata, sempre, da chiunque e ovunque. La lingua si impara per imitazione e, quindi, non può che essere appresa in una comunità che la utilizza.
      Tra l'altro, è dimostrato che l'apprendimento della lingua dei segni agevola quello della lingua orale e questo è molto importante dal momento che in questo modo i sordi recuperano un'ulteriore funzione di comunicazione.
      Ogni anno nelle nostre scuole aumenta il numero degli studenti disabili, in particolar modo alle superiori, e questo è senza dubbio un dato positivo in quanto significa che questi ragazzi e le loro famiglie sono convinti che il sistema scolastico italiano possa dare loro la possibilità concreta di poter avere una formazione - se non uguale, simile - a quella dei loro coetanei udenti, persino dopo la scuola dell'obbligo.
      Dobbiamo sostenere questo sforzo, facendo in modo che l'integrazione delle persone sorde avvenga proprio in ambito scolastico e da tale ambito si estenda negli altri campi.
      In Italia i sordi sono oltre 70.000, considerando sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e, dunque, che non hanno neppure potuto acquisire il linguaggio parlato), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver imparato a parlare.
      Per i primi, in particolare, l'utilizzo di uno strumento con una specificità morfologica, sintattica e lessicale - come la LIS - è indispensabile per poter comunicare con chiunque.
      Il riconoscimento della LIS, così come delineato nella presente proposta di legge, costituisce - dunque - un atto di equità e il mezzo per abbattere le discriminazioni e avvicinare le persone indipendentemente dalla loro condizione fisica.
      Tutto ciò è già avvenuto a livello europeo, con le due risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998; ora è compito dei singoli Stati membri attuare quanto contenuto in tali documenti.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone, in quest'ottica, il riconoscimento da parte della Repubblica della LIS in attuazione di quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale agli articoli 3 e 6 e dalle citate risoluzioni del Parlamento europeo.
      L'articolo 2 prevede che con regolamenti emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano definite le disposizioni per dare attuazione a tale riconoscimento. In ogni caso i regolamenti devono contenere disposizioni che consentano l'uso della LIS nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, delle regioni e degli enti locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali; che rendano effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per i bambini sordi; che fissino le modalità per l'insegnamento della LIS presso le università; e che diano, infine, piena applicazione - in relazione alle persone sorde - a quanto disposto in materia di diritto all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, alla formazione professionale e all'integrazione lavorativa (da realizzare attraverso apposite convenzioni con strutture pubbliche o accreditate), come previsto dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della lingua italiana
dei segni).

      1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.
      2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.
      3. La LIS gode di tutte le garanzie, tutele e provvidenze conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.
(Regolamenti).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), sono dettate le norme di attuazione di quanto previsto

 

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dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti devono in ogni caso:

          a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

          c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS per gli alunni sordi nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

          d) fissare le modalità dell'insegnamento all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire, attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai sordi, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge.


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