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PDL 2169-bis

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2169-bis



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per i diritti e le pari opportunità
(POLLASTRINI)

dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

dal ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

con il ministro della salute
(TURCO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia

Presentato il 25 gennaio 2007

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 13 e 18 del disegno di legge n. 2169, deliberato dall'Assemblea il 17 ottobre 2007)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA, DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione).

      1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.

Art. 2.
(Princìpi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione).

      1. Il sistema dell'istruzione e della formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali, opinioni, età, sesso od orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.
      2. Al comma 2 dell'articolo 284 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine,

 

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le seguenti parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna».

Art. 3.
(Princìpi e strumenti nel sistema sanitario).

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale».
      2. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
      3. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, delle politiche per la famiglia e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

 

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Art. 4.
(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).

      1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
      2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.
      3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
      4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 5.
(Statistiche sulla violenza).

      1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11

 

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aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

Art. 6.
(Sistema previdenziale).

      1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-quater, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-quinquies. - (Sistema previdenziale). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottare entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, sono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero».

 

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Art. 7.
(Registro dei centri antiviolenza).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.
      2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:

          a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro;

          b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

          c) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

          d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

          e) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi

 

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forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

      3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri antiviolenza per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione.

Capo II
DIRITTI DELLE VITTIME DI REATI

Art. 8.
(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati).

      1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

          a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime di violenza;

          b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;

          c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;

 

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          d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

          e) la stabilità e la continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

          f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

          g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

Art. 9.
(Programmi di protezione della vittima di violenza).

      1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.
      2. I programmi di protezione sociale e di reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico.
      3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e di reinserimento sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

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Capo III
DELITTI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Art. 10.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

      1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 11.
(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

      1. Nel libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

      «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni.

 

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      Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
      Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

Art. 12.
(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale).

      1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604 è aggiunto il seguente:

      «Art. 604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona».

      2. All'articolo 609-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

      3. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».
      4. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

      «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

 

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      5. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

      5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

      5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza».

      6. All'articolo 609-quater del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

      7. All'articolo 609-quinquies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
      La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza».

      8. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo

 

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609-decies sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

      Art. 609-duodecies. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, 609-quinquies, terzo comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».

Art. 13.

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Art. 14.
(Modifica all'articolo 640 del codice penale).

      1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

      «1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)».

Art. 15.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589,

 

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secondo e terzo comma, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies,»;

          b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

          «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

          c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

      «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

          d) agli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, commi primo e secondo, 609-decies, primo comma, e 734-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 16.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: «reati di» sono inserite le seguenti: «sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero,» e dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

          b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini del

 

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l'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

          c) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
      3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
      4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

          d) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale»;

          e) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero,

 

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anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

          f) all'articolo 393, il comma 2-bis è abrogato;

          g) al comma 5-bis dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

              2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

              3) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni»;

              4) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

              5) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

          h) al comma 4-ter dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

              2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

              3) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;

          i) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, e 498, comma 4-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

 

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Art. 17.
(Giudizio immediato).

      1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tale caso, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

Art. 18.

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....................................
....................................

Art. 19.
(Intervento in giudizio).

      1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
      2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo,

 

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caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria.
      4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 20.
(Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione).

      1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri può costituirsi parte civile.

Art. 21.
(Modifica all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

      1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza

 

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o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione a un programma di riabilitazione specifica».

      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, ai fini di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Capo IV
MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile).

      1. Il quarto comma dell'articolo 342-ter del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.
      Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».


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