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PDL 2169-ter

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2169-ter



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per i diritti e le pari opportunità
(POLLASTRINI)

dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

dal ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

con il ministro della salute
(TURCO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

Presentato il 25 gennaio 2007

(Già articoli 13 e 18 del disegno di legge n. 2169, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-12.

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Art. 13.
(Atti persecutori).

      1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Artt. 14-17.

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Art. 18.
(Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

          b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

          c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

      2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
      3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
      4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

Artt. 19-22.

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