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PDL 3133

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3133


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, CARLUCCI, LICASTRO SCARDINO,
PAOLETTI TANGHERONI

Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

Presentata il 9 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia si comincia presto a fare i conti con il fisco. Infatti, nonostante che sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, sia applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4 per cento, sugli identici beni destinati ai bambini, quali latte in polvere e omogeneizzati, viene applicata l'aliquota ordinaria. Secondo uno studio condotto da «Lo sportello del contribuente» gli alimenti per la prima infanzia, soprattutto fino al secondo anno di età, incidono per almeno il 20 per cento sul bilancio familiare, per cui i genitori dei circa 563.000 bambini nati ogni anno nel nostro Paese versano al fisco, per l'acquisto di beni di prima necessità, molto più di quanto sarebbe opportuno in un Paese caratterizzato da una denatalità piuttosto elevata rispetto alla media ed in cui è assolutamente necessario attuare concretamente una «politica per l'infanzia» che, abbassando i costi, incentivi le nascite.
      La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di un abbassamento dell'IVA al 4 per cento su tutti i prodotti destinati alla prima infanzia e, dunque, sul latte in polvere, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti (soia, riso, avena, mandorle), pannolini, omogeneizzati, strumenti per l'allattamento, passeggini, carrozzine, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per auto, girelli.
      Tale riduzione fiscale è necessaria soprattutto in un Paese come il nostro che,
 

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attraverso un sistema di politica sociale, ha il dovere di permettere, soprattutto alle famiglie con reddito al di sotto della soglia di povertà e a quelle monoreddito, di far nascere e crescere i figli senza andare incontro a spese eccessive.
      La presente proposta di legge si compone di tre articoli.
      L'articolo 1 dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento su tutti i prodotti destinati alla prima infanzia.
      L'articolo 2 prevede la relativa copertura finanziaria.
      L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

      1. Dopo il numero 29) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «29-bis) pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, acque minerali, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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