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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3125 |
a) concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento ai
b) concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;
c) concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato.
Dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, introdotto dalla legge n. 140 del 1999) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti. Dal 2007 tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, come modificato dalla legge n. 296 del 2006). Pertanto nelle concessioni di coltivazione in terraferma delle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento è versato alla regione e il 15 per cento ai comuni interessati. Fra le regioni a statuto speciale, la Sicilia è l'unica ad avere una normativa sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi. La normativa regionale sulle royalties - valida in terraferma - prevede un'aliquota del 7 per cento sulla produzione, valorizzata con il prezzo medio di vendita conseguito dal concessionario nell'anno di riferimento. Non sono previste né quote esenti di produzione, né riduzioni unitarie del valore delle aliquote. Le royalties sono destinate per 2/3 ai comuni e per 1/3 alla regione Sicilia.
Il rappresentante unico di ogni concessione («unico» rispetto all'amministrazione perché vi possono essere concessioni in contitolarità) è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate al consumo (produzioni nette), che comunica mensilmente all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), che ha a sua volta la facoltà di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Quindi, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rappresentante unico comunica, previe sottoscrizione ed attestazione del suo legale rappresentante, i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare.
Gli importi delle royalties, relativi a ciascuna concessione di coltivazione, sono quindi determinati dal titolare (o da ciascun titolare in essa presente in caso di compartecipazione) in base alle produzioni nette come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. A partire dalle produzioni del 2002 a questa regola fanno eccezione le produzioni di gas, per le quali gli importi sono determinati, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, assumendo come valore unitario la media aritmetica, relativa all'anno di riferimento, dell'indice QE - quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ), determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione n. 52/99 del 22 aprile 1999, e successive modificazioni.
Il valore dell'indice QE, espresso in euro per MJ, è trasformato in euro per metro cubo sulla base dell'equivalenza fissa 1 metro cubo standard (Smc) = 38,52 MJ.
Come già accennato, entro il 30 giugno di ogni anno, i titolari (o i contitolari) effettuano direttamente i versamenti a favore di Stato, regioni e comuni.
Dal 2006 il valore delle royalties dovute allo Stato per le produzioni di idrocarburi gassosi dipende, per la quasi totalità delle aliquote di spettanza dello Stato, dal prezzo che sarà ottenuto dalla cessione per la vendita di dette aliquote presso il mercato regolamentato di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 137/02 e n. 22/04 (articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). Restano invece invariate
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di giacimenti situati in terraferma e di giacimenti situati in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale connessi a un'unica centrale di trattamento in terraferma, l'aliquota di cui al comma 1 è calcolata e corrisposta con riferimento al complesso delle produzioni dei giacimenti stessi, applicando una sola volta l'esenzione di cui al comma 6-bis dell'articolo 19, per i primi 50 milioni di Smc di gas e per le prime 40.000 tonnellate di olio»;
b) al comma 3, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 2-bis».
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