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PDL 3125

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3125



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

INTRIERI, AMENDOLA, FADDA, GOZI, MARGIOTTA

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di determinazione delle aliquote di prodotto dovute dai titolari di concessioni per la coltivazione di idrocarburi

Presentata l'8 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I titolari di concessioni per la coltivazione di olio e di gas in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono tenuti al pagamento di aliquote di prodotto per la coltivazione, dette «royalties», sulle loro produzioni.
      La disciplina di tali versamenti è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto.
      Le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento; sono però riconosciute ai concessionari delle «quote esenti» e pertanto le concessioni che producono quantità inferiori a tali quote sono esentate dal pagamento (nell'attuale situazione produttiva italiana, circa il 30 per cento della produzione di gas e il 7 per cento della produzione di idrocarburi liquidi rientra in tale categoria); sono inoltre riconosciute delle riduzioni sul valore unitario dell'aliquota, per tenere conto degli oneri gravanti sul concessionario per l'avvio dei prodotti dai pozzi al consumo.
      I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni:

          a) concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento ai

 

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comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

          b) concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

          c) concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato.

      Dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, introdotto dalla legge n. 140 del 1999) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti. Dal 2007 tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, come modificato dalla legge n. 296 del 2006). Pertanto nelle concessioni di coltivazione in terraferma delle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento è versato alla regione e il 15 per cento ai comuni interessati. Fra le regioni a statuto speciale, la Sicilia è l'unica ad avere una normativa sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi. La normativa regionale sulle royalties - valida in terraferma - prevede un'aliquota del 7 per cento sulla produzione, valorizzata con il prezzo medio di vendita conseguito dal concessionario nell'anno di riferimento. Non sono previste né quote esenti di produzione, né riduzioni unitarie del valore delle aliquote. Le royalties sono destinate per 2/3 ai comuni e per 1/3 alla regione Sicilia.
      Il rappresentante unico di ogni concessione («unico» rispetto all'amministrazione perché vi possono essere concessioni in contitolarità) è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate al consumo (produzioni nette), che comunica mensilmente all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), che ha a sua volta la facoltà di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Quindi, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rappresentante unico comunica, previe sottoscrizione ed attestazione del suo legale rappresentante, i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare.
      Gli importi delle royalties, relativi a ciascuna concessione di coltivazione, sono quindi determinati dal titolare (o da ciascun titolare in essa presente in caso di compartecipazione) in base alle produzioni nette come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. A partire dalle produzioni del 2002 a questa regola fanno eccezione le produzioni di gas, per le quali gli importi sono determinati, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, assumendo come valore unitario la media aritmetica, relativa all'anno di riferimento, dell'indice QE - quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ), determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione n. 52/99 del 22 aprile 1999, e successive modificazioni.
      Il valore dell'indice QE, espresso in euro per MJ, è trasformato in euro per metro cubo sulla base dell'equivalenza fissa 1 metro cubo standard (Smc) = 38,52 MJ.
      Come già accennato, entro il 30 giugno di ogni anno, i titolari (o i contitolari) effettuano direttamente i versamenti a favore di Stato, regioni e comuni.
      Dal 2006 il valore delle royalties dovute allo Stato per le produzioni di idrocarburi gassosi dipende, per la quasi totalità delle aliquote di spettanza dello Stato, dal prezzo che sarà ottenuto dalla cessione per la vendita di dette aliquote presso il mercato regolamentato di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 137/02 e n. 22/04 (articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). Restano invece invariate

 

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le modalità di calcolo per quanto dovuto alle regioni e ai comuni.
      La Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 - e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, istituita dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 2007, che ne ha acquisito le competenze - ha funzioni consultive per gli accertamenti ed altri compiti di legge relativi alla materia delle royalties.
      Come ricordato, le vigenti norme in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato prevedono che per i giacimenti ubicati in terraferma le aliquote, pari al 7 per cento della produzione, siano corrisposte per il 55 per cento alla regione, per il 15 per cento ai comuni e per il restante 30 per cento allo Stato (quota che, per il Mezzogiorno è anch'essa devoluta alla regione), mentre per i giacimenti situati nel mare territoriale siano corrisposte per il 55 per cento alla regione e per il 45 per cento allo Stato.
      La presente proposta di legge intende disciplinare i casi in cui vi siano giacimenti situati parte sulla terraferma e parte in mare territoriale, collegati a un'unica centrale di trattamento in terraferma, stabilendo che le aliquote, in tali casi, siano calcolate come se provenissero da un unico giacimento. È conseguentemente applicata una sola volta e in misura ridotta l'esenzione prevista dall'articolo 19, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 625 del 1996, che non assoggetta per ciascuna concessione ad aliquota i primi 25 milioni di metri cubi di gas prodotti in terraferma e i primi 80 milioni di metri cubi di gas prodotti in mare, le prime 20.000 tonnellate di olio prodotte in terraferma e le prime 50.000 tonnellate di olio prodotte in mare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Nel caso di giacimenti situati in terraferma e di giacimenti situati in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale connessi a un'unica centrale di trattamento in terraferma, l'aliquota di cui al comma 1 è calcolata e corrisposta con riferimento al complesso delle produzioni dei giacimenti stessi, applicando una sola volta l'esenzione di cui al comma 6-bis dell'articolo 19, per i primi 50 milioni di Smc di gas e per le prime 40.000 tonnellate di olio»;

          b) al comma 3, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 2-bis».


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