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PDL 2923

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2923




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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONO, MAZZOCCHI, MOFFA, MIGLIORI, PEDRIZZI, BARBIERI, CICCIOLI, DE CORATO, TUCCI, GREGORIO FONTANA, CATANOSO

Norme per disciplinare l'attività degli artisti di strada

Presentata il 19 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre rimedio alla scarsa attenzione delle istituzioni pubbliche nei confronti degli artisti di strada, forma di espressione e di tradizione culturale che attiene alla più antica e autentica forma di comunicazione popolare.
      Il fine delle norme che si propongono è la disciplina e la promozione dell'attività degli artisti di strada, da conseguire con il doveroso riconoscimento, da un lato, della valenza culturale dell'attività e, dall'altro lato, della definizione di un assetto normativo finalizzato alla concessione della massima libertà consentita per intrattenere il pubblico nelle strade e nelle piazze, senza il corrispettivo del pagamento di un biglietto.
      Trattasi di un'attività che risulta estranea al «mercato culturale». Anche per questo essa è considerata diversa e residuale da gran parte della cultura ufficiale, che sta peraltro mostrando segni di ravvedimento, consapevole, forse, che in risposta alla globalizzazione e ai processi di omologazione culturale ad essa sottesi, la riscoperta dei valori tradizionali e culturali degli artisti di strada è un forte deterrente, anche in termini di aggregazione sociale, poiché aiuta la riconsiderazione della «piazza» come luogo di incontro e di partecipazione della comunità.
      Iniziative importanti sono state promosse dai comuni del nostro Paese, che hanno approvato delibere per una sostanziale liberalizzazione dell'arte di strada, al
 

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pari di quanto avviene da decenni nei più importanti municipi europei (Amsterdam, Parigi e Londra). Con la presente proposta di legge si intende riconoscere questa libertà sull'intero territorio nazionale, affrancando il settore dall'emarginazione nella quale è costretto e rimuovendo i vincoli che ne condizionano negativamente lo svolgimento.
      Basti pensare che fino a qualche anno fa l'attività di giocolieri, acrobati, musicisti, trampolieri, mimi, cantanti, attori e madonnari era equiparata, dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, a quella dei ciarlatani. L'abrogazione di gran parte di tale articolo, disposta, da ultimo, dalla legge n. 311 del 2001, ha parzialmente restituito dignità alla categoria, ma se non si prevede una nuova disciplina dell'attività, rimane irrisolto il tema di fondo che è quello di assicurare a questo settore il diritto di esercitare in libertà le sue poliedriche capacità espressive e comunicative.
      Nelle more, pertanto, dell'approvazione del più vasto disegno di legge di riforma dei vari comparti dello spettacolo dal vivo, con la presente proposta di legge si sancisce, con l'articolo 1, per la prima volta nella storia giuridica nazionale, il riconoscimento della dignità culturale dell'attività degli artisti di strada.
      Con l'articolo 2 si stabiliscono i luoghi dove poter esercitare l'arte di strada, svincolata dal regime di occupazione permanente del suolo pubblico.
      Con l'articolo 3, infine, si prevede di disciplinare con appositi regolamenti comunali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di accesso, gli eventuali orari particolari e i limiti acustici, oltre che l'individuazione dei luoghi dove non è possibile svolgere l'arte di strada.
      In considerazione della notevole platea degli aventi diritto e delle forti aspettative attorno al provvedimento, si sollecita il celere esame e la conseguente approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'attività degli artisti di strada, quale espressione della più antica forma di comunicazione e di tradizione culturale e, unitamente a comuni, province, città metropolitane e regioni, ne tutela il libero svolgimento, nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2.

      1. Nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sulla pubblica incolumità e senza impedimento per la normale circolazione, l'attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali e in tutti i luoghi di incontro non espressamente vietati dai regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 3.
      2. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico e alle norme sul commercio ambulante.

Art. 3.

      1. I comuni, con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi nei quali è vietata l'attività degli artisti di strada di cui all'articolo 2, fissano gli eventuali limiti acustici e di orario delle esibizioni, e disciplinano le modalità generali di accesso a tale attività.


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