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PDL 3131

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3131



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSSIGA, CICU, FALLICA, GREGORIO FONTANA

Norme in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo del personale militare impegnato in missioni internazionali all'estero

Presentata il 9 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIV legislatura, la Commissione Difesa della Camera dei deputati ha proficuamente discusso sul tema del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo del personale militare impegnato in missioni internazionali all'estero, su stimolo di alcune proposte di legge, tra le quali l'atto Camera n. 1514 dell'onorevole Roberto Lavagnini, pervenendo a un testo unificato che non ha poi concluso il suo iter a causa della fine della stessa legislatura. È questo testo, molto, se non eccessivamente, dettagliato e complesso, che viene riproposto, con la presente proposta di legge, nella sua interezza di fondo (fatte salve le necessarie modifiche), quale contributo all'azione legislativa sulle stesse tematiche; con il medesimo intento si riporta, con la sola eccezione della parte iniziale, la relazione predisposta dalla Commissione.

«1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

       Il trattamento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali è attualmente disciplinato con provvedimenti d'urgenza, mediante numerosi richiami normativi contenuti all'interno dei decreti-legge, che autorizzano o prorogano la partecipazione di contingenti militari italiani alle varie missioni.
      Si ricorda che dall'inizio della XIV legislatura sono stati convertiti in legge quattro decreti concernenti, rispettivamente: la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (legge 29 agosto 2001, n. 339); la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia (legge 16 novembre

 

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2001, n. 406); la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom (legge 31 gennaio 2002, n. 6); ed, infine, la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (legge 27 febbraio 2002, n. 15).
      Finalità della proposta in esame è quella di definire un quadro normativo stabile di riferimento per quel che concerne gli aspetti giuridici ed economici che possono essere disciplinati in modo organico, consentendo al Parlamento di intervenire in sede di conversione dei decreti-legge, che saranno comunque adottati dal Governo in occasione di ogni nuova missione all'estero, valutando unicamente gli aspetti di carattere politico, come quelli concernenti l'area di intervento, il periodo di impegno, l'entità del personale militare interessato e la relativa autorizzazione di spesa.
      Per quanto concerne invece il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato per esigenze di ordine pubblico, il testo in esame interviene in una materia attualmente disciplinata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela dei cittadini» e dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale».

2. Istruttoria legislativa svolta.

      La Commissione ha esaminato in modo approfondito il testo in esame, che è stato elaborato da un Comitato ristretto sulla base delle proposte di legge assegnate in tale materia. Il Comitato ristretto ha svolto i propri lavori nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, e nella prima decade del mese di febbraio, ed ha presentato alla Commissione il testo da esso predisposto nella seduta del 12 febbraio scorso. L'esame in sede referente si è svolto nelle sedute del 19 e 27 febbraio, 5 e 14 marzo.
Si ricorda inoltre che nella XIV legislatura la Commissione aveva già approfondito la materia oggetto del testo unificato, attraverso l'esame delle proposte di legge, A.C. 6654, di iniziativa del deputato Romano Carratelli ed altri, e A.C. 6837, di iniziativa del deputato Ascierto ed altri. Dei due provvedimenti era stato predisposto in Comitato ristretto un testo unificato, il cui esame presso la Commissione si era interrotto nella seduta del 29 novembre 2000.

2.1 Pareri espressi.

      Sul testo unificato sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Ambiente, Trasporti e Affari sociali. La Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole con una osservazione, nella quale si esprime l'opportunità di indicare all'articolo 9, comma 1, il limite massimo per la maggiorazione dell'indennità determinabile dal Ministro della difesa nel caso di situazioni di particolare disagio o rischio. A tale riguardo, si osserva che la Commissione non ha ritenuto opportuno recepire tale osservazione, considerato che nella citata disposizione già si prevede che si tenga comunque conto, nella determinazione della predetta indennità, delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea, nonché la verifica periodica, almeno biennale della maggiorazione dell'indennità stessa.
      La Commissione Affari Esteri e Comunitari ha espresso parere favorevole con una condizione volta a sostituire integralmente l'articolo 1 del testo unificato, eliminando innanzitutto l'indicazione espressa delle finalità per le quali si giustifica l'impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, sia al di fuori del territorio nazionale per la conduzione di operazioni di pace, sia sul territorio nazionale per l'impiego del medesimo personale per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubbliche calamità. Si suggerisce inoltre nel parere l'eliminazione dei riferimenti ivi previsti all'articolo 1 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

 

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      La Commissione non ha ritenuto opportuno recepire la predetta condizione, reputando comunque necessaria l'espressa indicazione all'articolo 1 delle finalità per le quali si giustifica l'impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato sia nelle operazioni multinazionali di pace, sia sul territorio nazionale. A tale ultimo proposito si rileva infatti che, sebbene le leggi n. 331 del 2000 e n. 128 del 2001 già disciplinino i compiti delle Forze armate, tale indicazione non appare esaustiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 del testo unificato predisposto dalla Commissione.

3. Contenuto dell'articolato.

      L'articolo 1 concerne l'ambito di applicazione e prevede che la disciplina introdotta si applichi al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato all'estero, per fornire assistenza a connazionali presenti in aree di crisi e nel caso di impiego in operazioni di pace e in altri interventi derivanti da risoluzioni dell'ONU o da Accordi internazionali. Tale disciplina è estesa anche ai militari che operano sul territorio nazionale con compiti di salvaguardia delle libere istituzioni, della vita umana, in casi di pubbliche calamità e per esigenze di ordine pubblico.
      In tal caso si prevede che al personale delle Forze armate siano corrisposte le indennità di ordine pubblico previste per i pari grado delle Forze di polizia, ed ai volontari in ferma annuale e pluriennale le indennità spettanti ai volontari di truppa in servizio permanente.
      L'articolo 2 riguarda il trattamento di missione per il personale impiegato in operazioni al di fuori del territorio nazionale. Il comma 1 dispone che al personale in missione all'estero sia corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il paese interessato e che al medesimo personale non competa invece l'indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86 del 2001. Il trattamento di missione all'estero è incrementato del 30 per cento nel caso in cui il personale non faccia parte di un contingente e non fruisca di vitto e alloggio gratuito. Il comma 2 stabilisce che al personale delle Forze armate competa, in aggiunta al trattamento previsto dal comma precedente, l'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 86 del 2001 e che, in attesa della definizione di detta indennità, attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, la misura della stessa sia temporaneamente determinata secondo i parametri di cui alla tabella allegata al testo unificato in esame.
      Il comma 3 prevede che i trattamenti di cui ai commi precedenti cessino dal giorno dell'arrivo nella prima località nazionale. Per il personale imbarcato su navi o sommergibili, tali trattamenti cessano dalla data di rientro nel territorio nazionale. Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 100 del 1987, sia all'atto dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in Italia. Il comma 4 precisa che al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Il comma 5 dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo in esame, i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari in servizio permanente.
      L'articolo 3 concerne il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Il comma 1 stabilisce che le spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture ospedaliere all'estero del personale in missione, in assenza di convenzioni internazionali in materia, siano a carico dello Stato. Il comma 2 prevede che il personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia assicurato, in caso di morte o invalidità permanente, per tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e ritorno dall'Italia e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette

 

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zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 466 del 1980, elevando la misura della speciale elargizione ivi prevista di 51.646 euro. Il comma 3 precisa che al personale impiegato in missioni all'estero, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continuano ad essere attribuite le indennità di cui all'articolo 2, i benefìci di cui al presente articolo, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione. Il comma 4 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 308 del 1981 in caso di decesso per causa di servizio. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Lo stesso comma 4 stabilisce che i trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulino con quello assicurativo previsto dal comma 2 dell'articolo in esame, nonché con la speciale elargizione prevista dalla legge n. 308 del 1981 e con l'indennizzo privilegiato aeronautico. Il comma 5 riconosce al personale militare in missione all'estero, a decorrere dal giorno successivo al rientro in Italia, un incremento della retribuzione individuale di anzianità pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio effettivamente prestato nelle suddette zone di intervento. Il comma 6 dispone infine l'abrogazione della legge n. 1746 del 1962 concernente l'estensione dei benefìci combattentistici al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento.
      L'articolo 4 reca disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che ha contratto infermità in servizio. Il comma 1 prevede che il personale militare in ferma volontaria impiegato nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unificato in esame, che abbia contratto infermità suscettibili di causare inabilità, anche successivamente allo svolgimento delle missioni, possa chiedere rafferme annuali, da trascorrere in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il comma 2 stabilisce che il personale trattenuto alle armi, secondo quanto stabilito dal comma precedente, sia computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi vigenti. Il periodo di ricovero o di assenza, dipendenti da infermità dovute a causa di servizio, del personale militare e della Polizia di Stato impiegato nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non è computato, a norma del comma 3, nel periodo massimo di aspettativa, a meno che tali infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Il comma 4 stabilisce che la paga debba essere corrisposta per intero fino al momento della definizione dei procedimenti avviati allo scopo di stabilire la causa dell'infermità. Il comma 5 prevede l'applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, e qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
      L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Il comma 1 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, che reca disposizioni in materia di volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma, al fine di consentire l'assegnazione dei volontari in ferma breve a comandi,
 

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enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale. A tali volontari in ferma breve sono estese le altre disposizioni che riguardano i volontari in ferma prefissata e in rafferma. Il comma 2 modifica l'articolo 19 del citato decreto legislativo, estendendo ai volontari in ferma breve le disposizioni relative all'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata, fissata a 25 anni. Il comma 3 prevede che, al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa delle Forze armate, le riserve di posti previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, abbiano effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
      L'articolo 6 concerne la responsabilità per i danni cagionati dalle Forze armate e prevede la corresponsione di indennizzi o risarcimenti - da definirsi in base ad accordi bilaterali o multilaterali - nel caso di danni arrecati nel corso di operazioni condotte dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato al di fuori del territorio nazionale. In ogni caso tali risarcimenti non saranno addebitati al personale delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, salvo i casi di dolo o colpa grave.
      L'articolo 7 riguarda gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati ai militari impiegati per esigenze di ordine pubblico. Tale disposizione ammette deroghe alla normativa vigente per consentire all'amministrazione della difesa di effettuare spese riguardanti alloggiamento e vitto, appartenenti a comuni o a privati, destinati ai militari impegnati sul territorio nazionale in operazioni di ordine pubblico. Ove non sia applicabile il sistema di somministrazione del vitto in natura, è consentito attivare convenzioni con strutture di ristoro o procedere all'attribuzione di buoni pasto giornalieri.
      L'articolo 8 riguarda le modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione, abbandono di materiali. Tale articolo consente deroghe alla normativa vigente, finalizzate all'acquisizione, allo stoccaggio e all'utilizzo dei materiali necessari alle operazioni descritte nell'articolo 1, comma 1, lettera a), alla loro cessione a titolo oneroso o gratuito, all'utilizzo di mezzi di trasporto civile, nonché all'abbandono o alla distruzione dei beni non rimuovibili secondo criteri di convenienza economica.
      L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, relativa al trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali, al quale vengono aggiunti cinque commi. Il secondo comma prevede che l'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno. Rimangono confermate, ad personam, le misure dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla data di entrata in vigore della legge. Il terzo comma dispone che nelle sedi in cui esistano situazioni di rischio o di disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche o di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali, possa essere determinata una indennità speciale più elevata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea. Tale maggiorazione è soggetta a verifica periodica, almeno biennale. Il quarto comma prevede che l'indennità speciale di cui al secondo e terzo comma può essere aggiornata con le procedure previste al terzo comma anche per tener conto, nei limiti delle disponibilità finanziarie,
 

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delle variazioni del costo della vita. Il quinto comma dispone l'aumento figurativo del 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero, per la determinazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali, nei limiti della quota assoggettabile a tassazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero da lavoratori dipendenti). Il sesto comma stabilisce che della suddetta Commissione permanente di finanziamento faccia parte anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che viene convocato ogniqualvolta si discutano questioni concernenti il personale delle capitanerie di porto.
      L'articolo 9, comma 2, reca ulteriori modifiche alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Il primo comma sostituisce l'articolo 5 di tale legge, prevedendo che le licenze siano regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano e che i periodi di licenza ordinaria possano essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi. Il personale in servizio all'estero conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza ordinaria. In caso di cumulo di licenze, il trattamento economico, di cui sopra, compete per intero per un periodo non eccedente il doppio della licenza annuale e viene ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo. In nessun caso possono essere corrisposti l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale dopo il rientro definitivo in Patria. Il comma 3 aggiunge l'articolo 5-bis alla legge n. 642 del 1961, relativo al limite massimo di assenza dal servizio all'estero ed al trattamento economico corrisposto in detto periodo. Il primo comma del nuovo articolo fissa in sessanta giorni per anno il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso. Durante tale periodo, al personale spetta il seguente trattamento economico: in caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per intero per i primi quarantacinque giorni e sospesi per il restante periodo; in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per motivi diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi. Il secondo comma aumenta fino a quattro mesi il limite massimo di assenza previsto dal comma precedente nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).
      L'articolo 10 riguarda le missioni continuative all'estero e prevede che il personale militare inviato in missione continuativa all'estero per la frequenza di corsi di lunga durata per un periodo superiore ai 240 giorni e fino ad un massimo di 2 anni, si consideri a tutti gli effetti in missione per tutta la durata dell'impiego all'estero. A detto personale non si applica l'articolo 7, comma 1, del regio decreto n. 941 del 1926, che prevede che l'indennità giornaliera per le missioni all'estero sia ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza sul territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.
      L'articolo 11 reca infine la copertura finanziaria e stima l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame in 115 milioni di euro per l'anno 2002 prevedendo di provvedervi utilizzando lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato per le seguenti finalità:

          a) al di fuori del territorio nazionale, dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali, per l'assistenza, la protezione e lo sgombero di connazionali da aree di crisi, per la conduzione di operazioni di pace o per interventi connessi alle risoluzioni di organizzazioni internazionali alle quali partecipa l'Italia o ad accordi internazionali;

          b) sul territorio nazionale, nelle acque territoriali nazionali e nello spazio aereo nazionale, in operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubbliche calamità. In tali casi il personale è impiegato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, con i compiti e le modalità indicati dall'articolo 19 della medesima legge, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Al personale delle Forze armate sono corrisposte le indennità di ordine pubblico previste per i pari grado delle Forze di polizia. Al volontario in ferma annuale e pluriennale si applica l'indennità spettante al volontario di truppa in servizio permanente.

 

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Art. 2.
(Trattamento di missione per il personale impiegato in operazioni al di fuori del territorio nazionale).

      1. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo e alle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, per il Paese interessato. Qualora il personale non faccia parte di un contingente, la predetta indennità di missione è incrementata del 30 per cento nel caso in cui non si fruisca di vitto e di alloggio gratuiti a qualsiasi titolo. Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
      2. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in aggiunta al trattamento retributivo previsto dal comma 1 del presente articolo, è attribuita altresì l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86. In attesa della definizione di tale indennità, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la misura della stessa è temporaneamente determinata secondo la tabella A allegata alla presente legge.
      3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano dal giorno di arrivo del personale nella prima località nazionale. Per il personale nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, tali trattamenti cessano dalla data di rientro nel territorio nazionale. Al personale di cui al periodo precedente non compete l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, sia all'atto dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in Italia.
      4. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti

 

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dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Al medesimo personale, qualora comandato in servizio isolato in territorio nazionale per attività inerenti alla missione con obbligo di fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione della difesa, è corrisposto il trattamento economico di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione in aggiunta al rimborso delle relative spese di viaggio.
      5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 3.
(Trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo).

      1. Le spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture ospedaliere all'estero del personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in assenza di convenzioni internazionali in materia, sono poste a carico dello Stato.
      2. Il personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è assicurato, in caso di morte o di invalidità permanente, per tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e di ritorno dall'Italia con l'impiego di qualsiasi mezzo di trasporto, e per tutti i rischi connessi all'impiego nelle zone di cui alla medesima lettera a), o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, elevando la misura della speciale elargizione ivi prevista di 51.646 euro.
      3. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), impossibilitato a prestare servizio perché

 

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in stato di cattività o disperso, continuano ad essere corrisposti, oltre allo stipendio e agli assegni e indennità a carattere fisso e continuativo, le indennità di cui all'articolo 2, nonché i benefìci di cui al presente articolo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
      4. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in caso di decesso per causa di servizio, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla citata legge n. 308 del 1981, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
      5. A favore del personale militare impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è riconosciuto, a decorrere dal giorno successivo al rientro nel territorio nazionale, un incremento non riassorbibile dello stipendio pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio prestato nelle zone di intervento di cui alla medesima lettera a).
      6. La legge 11 dicembre 1962, n. 1746, concernente l'estensione dei benefìci combattentistici al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, è abrogata.
      7. Al personale delle Forze armate che esplica in campo internazionale fuori dal territorio nazionale attività di concorso in casi di pubblica calamità si applicano le
 

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disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo.
      8. Il servizio prestato, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché quello prestato per conto dell'ONU in zone di intervento, è valutato per intero, ai soli fini pensionistici, come anzianità contributiva ed è computato negli aumenti dei periodi di servizio nei limiti massimi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Disposizioni per il personale militare e delle Forze di polizia che ha contratto infermità in servizio).

      1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
      2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalla legislazione vigente.
      3. Nei riguardi del personale militare e delle Forze di polizia in servizio permanente, che presta o che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal

 

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servizio fino a completa guarigione dalle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
      4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
      5. Nei confronti del personale delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288. Alle relative assunzioni, anche in soprannumero agli organici, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Reclutamenti dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve delle Forze armate).

      1. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve delle Forze armate, le riserve di posti previste dall'articolo 18, comma 1, e successive modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Art. 6.
(Responsabilità per i danni cagionati dalle Forze armate).

      1. Eventuali risarcimenti o indennizzi dovuti per danni arrecati all'estero a persone o a beni dalle Forze armate nazionali

 

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nella condotta delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono definiti sulla base di accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti fra le Parti interessate. In ogni caso tali risarcimenti o indennizzi non devono essere addebitati al personale delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 7.
(Alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati).

      1. L'Amministrazione della difesa può effettuare, in deroga alle norme vigenti, spese conseguenti ad alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati al personale militare impiegato per le esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). La deroga opera anche in relazione alle tariffe e ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle norme vigenti.
      2. L'Amministrazione della difesa, ove non sia applicabile il sistema di somministrazione del vitto in natura, può attivare convenzioni con strutture di ristoro ovvero procedere all'attribuzione di buoni pasto giornalieri.

Art. 8.
(Modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione e abbandono dei materiali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono ammesse deroghe, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni vigenti al fine di consentire:

          a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o all'estero, di materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché servizi necessari a partecipare all'operazione o alla prosecuzione della stessa;

          b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti, munizioni e merci pericolose, come classificate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni,

 

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anche in aree portuali e aeroportuali non specificamente abilitate per consentire le operazioni di imbarco e di sbarco;

          c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile, terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali, previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte dell'amministrazione dello Stato;

          d) l'utilizzo, con tassi di logoramento eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare nell'operazione;

          e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze connesse all'intervento;

          f) l'abbandono o la distruzione dei beni, materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, in base alla situazione operativa locale e al rapporto tra costo ed efficacia.

Art. 9.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1961, n. 642).

      1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno. Rimangono confermate, ad personam, le misure dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio o di disagio, da valutare in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie e alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali,

 

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può essere determinata una indennità speciale più elevata, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea. Tale maggiorazione è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.
      L'indennità speciale di cui ai commi secondo e terzo può essere aggiornata, con le procedure previste al terzo comma, anche per tenere conto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, delle variazioni del costo della vita.
      Per la determinazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali, l'assegno di lungo servizio all'estero, nei limiti della quota assoggettabile a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è figurativamente aumentato del 30 per cento.
      Della Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del Ministero dei trasporti, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale delle capitanerie di porto».

      2. L'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Le licenze del personale di cui all'articolo 1 sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano. I periodi di licenza ordinaria possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.
      2. Il personale in servizio all'estero conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza ordinaria.

 

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In caso di cumulo di licenze, il trattamento economico di cui al presente comma compete per intero per un periodo non eccedente il doppio della licenza annuale e viene ridotto a un terzo per l'ulteriore periodo. In nessun caso possono essere corrisposti l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale dopo il rientro definitivo in Patria».

      3. Dopo l'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

          a) in caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per intero per i primi quarantacinque giorni e sospesi per il restante periodo;

          b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per motivi diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi.

      2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera a)».

Art. 10.
(Missioni continuative all'estero).

      1. Il personale militare inviato in missione continuativa all'estero per la frequenza di corsi di lunga durata per un periodo superiore a 240 giorni e fino ad un massimo di due anni, si considera a tutti gli effetti in missione per tutta la durata dell'impiego all'estero. Ad esso non

 

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si applica l'articolo 7, primo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 115 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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TABELLA A
(Articolo 2, comma 2)

MISURA DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA
(in euro)

Grado Indennità sostitutiva
dal lunedì al sabato
Indennità sostitutiva
per la domenica
Ten. Gen. 61,98 123,95
Magg. Gen.
51,65 103,29
Brig. Gen.
46,48 92,96
Col. + 25
46,48 92,96
Ten. Col. + 21
25,82 51,65
Maggiore + 15
23,24 46,48
Capitano
23,24 46,48
Tenente
23,24 46,48
Sottotenente
20,66 41,32
Primo Maresciallo
23,24 46,48
Mar. Capo
23,24 46,48
Mar. Ordinario
20,66 41,32
Maresciallo
20,66 41,32
Serg. Magg. Capo
20,66 41,32
Serg. Magg.
20,66 41,32
Sergente
20,66 41,32
Cap. Magg. C.S.
18,08 36,15
Cap. Magg. S.
18,08 36,15
Cap. Mag. C.
18,08 36,15
1o Cap. Mag.
18,08 36,15


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