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PDL 3077

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3077



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURGIO, ROCCHI, PAGLIARINI, ZANOTTI, BALDUCCI, ZIPPONI, ACERBO, BELLILLO, CANCRINI, CARUSO, DE CRISTOFARO, D'ANTONA, DIOGUARDI, DURANTI, FERRARA, LOMBARDI, LONGHI, NICCHI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, PROVERA, SMERIGLIO, TRUPIA

Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La «Thermal Ceramics Italiana» società a responsabilità limitata di Atella (Potenza), unico stabilimento in Italia in cui veniva lavorato il fiberfrax, elemento principale del materiale di coibentazione degli altoforni, ha cessato la sua attività. Va detto in premessa che le fibre fiberfrax sono presenti in tutta una serie di prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti, corde, vernici eccetera) utilizzabili solo a fini industriali e segnatamente come isolanti termici o guarnizioni per forni, caldaie o nel settore aerospaziale e automobilistico. Va ricordato altresì che il fiberfrax non poteva essere venduto direttamente al pubblico, ma per solo uso professionale. Ora, tuttavia, il prodotto in questione sta uscendo dal mercato europeo perché riconosciuto dannoso per la salute e per l'ambiente.
      È quindi di tutta evidenza l'urgenza di un provvedimento legislativo che equipari la sostanza usata dalla «Thermal Ceramics Italiana» all'amianto, estendendo così ai lavoratori impegnati in quella produzione
 

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i benefìci della legislazione in materia e consentendo alla gran parte di essi di andare in pensione.
      Si consideri che la pericolosità del prodotto è confermata dall'Unione europea che l'ha inserito nella categoria 2 («sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo»), giudizio confermato anche dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha ribadito la classificazione 2B («possibile cancerogeneità per l'uomo»). È comprovato del resto che le fibre ceramiche refrattarie (RCF) sono un potente agente che causa il mesotelioma e che c'è una chiara relazione tra la dose di esposizione e l'insorgere del mesotelioma in termini d'incidenza e di tempo di latenza. I rischi per i lavoratori lungamente esposti durante la lavorazione del prodotto sono altresì confermati dal programma intensivo che l'Associazione europea delle industrie delle fibre ceramiche (ECFIA) ha promosso al fine di monitorare la concentrazione di polveri presso i produttori, come anche gli utilizzatori finali, con l'intento, all'epoca, di ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori alle polveri.
      Uno studio dell'Istituto per l'occupazione e lo sviluppo della medicina di Stoccolma ha dimostrato che le fibre ceramiche in oggetto, proprio come l'amianto, causano nell'uomo disturbi alla pleura. Il che ha peraltro spinto le autorità svedesi ad adottare per le RCF norme sul tipo di quelle dell'amianto a tutela dei lavoratori interessati. Lo stesso sta accadendo nella legislazione francese.
      Per tutte queste ragioni pare perciò opportuno e giusto equiparare alla condizione, e dunque alle tutele dei lavoratori già esposti all'amianto, quelle di coloro che hanno avuto a che fare con le fibre ceramiche e in particolare con il fiberfrax.
      Sebbene l'intervento legislativo qui previsto riguardi esclusivamente i lavoratori occupati nel citato stabilimento di Atella, l'unico appunto in Italia dove si lavorasse il fiberfrax, esso assume un carattere e un valore generale, perché discende da un principio universale di tutela della salute dei lavoratori esposti a rischi. Tale provvedimento, per il numero limitato di lavoratori interessati, non incontra altresì l'ostacolo di un eccessivo onere finanziario.
      Per i motivi esposti, si auspica un esame e un'approvazione in tempi brevi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di pensionamento anticipato di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra fiberfrax che siano stati esposti in maniera continuativa a tale fibra per un periodo non inferiore a dieci anni.
      2. La domanda di pensionamento anticipato deve essere presentata dai lavoratori interessati di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso cui essi sono iscritti.
      3. Le domande di cui al comma 2 sono verificate da parte della gestione previdenziale interessata, previo parere della competente azienda sanitaria locale, entro e non oltre i tre mesi successivi al termine di cui al medesimo comma 2. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente applicazione al lavoratore interessato dei benefìci previsti dalla presente legge.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente

 

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utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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