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PDL 3145

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3145



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOTI, GERMONTANI, RAISI, TREMAGLIA

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione, e agli articoli 444 e 656 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta e di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive

Presentata l'11 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a recuperare certezza ed effettività della pena.
      Il ridimensionamento del carattere custodiale del carcere e il potenziamento dei meccanismi rieducativi hanno, di fatto, troppo spesso procurato l'effetto di sfoltire semplicemente la popolazione detenuta e di alleggerire gli istituti penitenziari ormai saturi. La sofferenza dei sistema sanzionatorio nel suo complesso è di palmare evidenza ed è perciò sempre minore la deterrenza alla commissione di nuovi reati.
      Ormai quotidianamente si susseguono casi di cronaca che vedono delinquenti incalliti, ammessi a fruire degli innumerevoli benefìci previsti dal vigente ordinamento penitenziario, commettere nuovi ed efferati delitti. L'allarme e l'indignazione suscitati nell'opinione pubblica da simili fatti impongono una seria rivisitazione degli istituti di cui troppo si è abusato in nome di una malintesa indulgenza che tende sempre più a perdonare il reo senza più pretendere che prima sia espiata la pena inflittagli. In tale modo viene disattesa la stessa funzione rieducatrice della
 

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pena, per la quale è indispensabile quell'adeguato grado di afflittività che solo con la privazione della libertà si può ottenere. Conseguenza altrettanto negativa della situazione venutasi a creare (aggravata ulteriormente dal recente indulto, il più ampio della storia repubblicana, che ha messo in libertà decine di migliaia di detenuti per reati gravi e gravissimi) è la progressiva demotivazione delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria, che troppo spesso vedono rimettere in libertà criminali arrestati pochi giorni prima, a volte con grave rischio per l'incolumità degli agenti che li hanno assicurati alla giustizia.
      Pertanto, con la presente proposta di legge si ritiene innanzitutto di prevedere che i permessi premio possano essere concessi agli ergastolani soltanto qualora essi abbiano scontato venti anni di pena e non i dieci attualmente previsti, sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi.

      È poi necessario restringere la portata applicativa dell'affidamento in prova al servizio sociale portandolo da tre anni ad un anno. Poiché i giudici irrogano le pene detentive quasi sempre nel minimo e le attenuanti generiche non si negano quasi mai, considerate le ulteriori diminuenti del rito abbreviato o del patteggiamento (senza contare gli effetti perversi del recente indulto), la pena effettivamente da scontare di rado supera i tre anni e, quindi, con l'attuale affidamento in prova ben pochi condannati finiscono in carcere. E quelli che ci vanno, con l'affidamento in prova che copre un residuo pena di tre anni, per un motivo o per l'altro ci restano ben poco, con buona pace della certezza della pena.

      Occorre inoltre abrogare l'attuale disposizione che consente, in determinati casi, l'affidamento del condannato senza procedere a quella osservazione in istituto, che noi riteniamo invece sempre indispensabile.

      Analoghe considerazioni valgono per la detenzione domiciliare, che oggi è prevista per le pene fino a quattro anni e che noi, pertanto, proponiamo di ridurre a due anni.
      Per ciò che concerne la detenzione domiciliare è, altresì, ragionevole rivedere, in considerazione del lieto allungarsi della vita umana, l'attuale ipotesi di concessione all'ultra-settantenne, riservandola all'ultra-settantacinquenne.

      Ancora, in tema di detenzione domiciliare, istituto su cui ha puntato molto la nostra evoluzione penitenziaria pur se scollegato da qualsivoglia percorso trattamentale, si ritengono improcrastinabili un maggiore controllo e un monitoraggio continuo da parte degli uffici di esecuzione penale esterna.

      È di questi ultimi giorni la notizia di cronaca secondo cui uno degli autori della rapina compiuta il 1o ottobre scorso a Siena, alla sede centrale dell'istituto bancario Monte dei Paschi, è Cristoforo Piancone, un esponente di primo piano delle Brigate Rosse, membro della direzione strategica dell'organizzazione.

      Piancone era stato condannato all'ergastolo per concorso in sei omicidi ed in due tentati omicidi.

      Dopo anni di carcere era stato ammesso al lavoro esterno, ma nel corso di tale misura aveva commesso una rapina impropria in un supermercato.

      Dal 2004, si stenta a crederlo, si trovava in regime di semilibertà e appunto in semilibertà ha compiuto la rapina al Monte dei Paschi di Siena.

      Ma come è possibile che una persona come il Piancone godesse della semilibertà? Nello Rossi, segretario dell'Associazione nazionale magistrati, ritiene «intollerabile che si carichino i giudici di responsabilità e che poi li si crocefigga. Ai magistrati che, in applicazione delle norme, riconoscono benefìci ai detenuti si richiede una difficile prognosi sulla condotta che questi terranno».

      Se ciò è vero, l'unica soluzione è intervenire per modificare le condizioni che presiedono alla concessione della misura della semilibertà. Oggi essa è concedibile qualora il condannato abbia scontato metà della pena. Noi prevediamo che la pena debba essere scontata almeno fino ai due terzi della pena e, nei casi più gravi, anziché fino ai due terzi, fino ai tre quarti,
 

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per garantire alla collettività una maggiore tranquillità. Prevediamo, inoltre, che i condannati all'ergastolo non possano essere ammessi al regime di semilibertà perché, diversamente, una tale condanna non avrebbe davvero più significato.

      Si ritiene, altresì, opportuno sopprimere un istituto come quello della liberazione anticipata che, oltre ad avere subìto sin dall'origine gravi critiche dottrinali (il grande criminale e il mafioso difficilmente vengono bersagliati da rapporti disciplinari ostativi alla concessione del beneficio), regala incomprensibilmente ai detenuti un calendario diverso, fatto di nove mesi l'anno anziché di dodici.

      Occorre, inoltre, modificare l'articolo 444 del codice di procedura penale, introducendo la previsione di una doverosa consultazione delle persone offese e di un'adeguata provvisionale a loro favore, al cui pagamento effettivo è condizionata la stessa applicazione della pena su richiesta.

      È necessario, infine, in tema di esecuzione delle pene detentive, modificare l'articolo 656 del citato codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la sospensione della pena entro il limite dei tre anni, riducendolo a un anno, per rendere tale previsione compatibile con la corrispondente modifica da noi apportata all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale.

      Confidiamo, pertanto, in una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».

Art. 2.

      1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»;

          b) al comma 1, alinea, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          c) al comma 1-bis, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio di esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa».

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «almeno metà» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»;

          b) il comma 5 è abrogato.

Art. 5.

      1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6.

      1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «sulla base degli atti,», sono inserite le seguenti: «sentite le persone offese,»;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale».

Art. 7.

      1. Al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».        


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