Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3134

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3134



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCIANO ROSSI, GIOACCHINO ALFANO, BELLILLO, BELLOTTI, BRICOLO, CERONI, GOISIS, IANNARILLI, MARTINELLO, MISURACA, SANTORI

Modifiche all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n.157, concernenti l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e la vigilanza sul medesimo

Presentata il 9 ottobre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a modificare la recente normativa recata dai commi 471 e 472 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che, a modifica dell'articolo 7, comma 2 (comma 471), e dell'articolo 7, comma 4 (comma 472), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, hanno, rispettivamente, sottoposto l'Istituto nazionale per la fauna selvatica non più alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché disposto con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino statutario per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto. Queste disposizioni vanno abrogate onde ricondurre l'INFS al precedente assetto giuridico e istituzionale, rispondente all'interesse generale, di sottoposizione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in piena rispondenza alle attribuzioni riservate alla stessa
 

Pag. 2

Presidenza dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di competenza statale, di funzioni di indirizzo e di coordinamento e vigilanza sancite dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. L'INFS (nuova denominazione dell'ex Istituto nazionale di biologia della selvaggina), di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante «Princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia» è un organismo nazionale di ricerca e consulenza istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e ricompreso nel comparto degli enti pubblici scientifici di ricerca e sperimentazione. L'Ente, secondo la precedente disposizione, era vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. In tale contesto istituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, poteva prevedere, nelle norme regolamentari dell'INFS, l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che fornissero alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
      Sicché all'Istituto era riservata specifica competenza nel settore della conservazione e della gestione della fauna selvatica omeoterma, assolvendo i compiti previsti dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE (cosiddetta «direttiva habitat»), nonché da specifiche leggi regionali in materia, operando quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni, le province e gli enti gestori delle aree protette. È bene specificare che l'Istituto ha lo scopo, fra l'altro, di: censire il patrimonio costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali; fornire allo Stato e alle regioni supporto per l'applicazione delle convenzioni e delle direttive internazionali aventi come oggetto la conservazione della fauna selvatica e degli habitat; elaborare progetti di intervento conservativo, ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale anche attraverso la gestione di aree sperimentali; controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province; fornire alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali faunistico-venatori; esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province, nonché dagli enti gestori delle aree protette; svolgere attività di istruzione e addestramento di personale dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di competenza; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca e sperimentazione per l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di programmi scientifici e tecnici.

      Oggi, la modifica della citata legge istitutiva n. 157 del 1992 apportata dalla legge finanziaria 2007, tende a sminuirne il ruolo e le funzioni, e a questo proposito è certamente il caso di rimarcare il ruolo di organo tecnico di garanzia che l'Istituto assolve in materia di conservazione della fauna selvatica nel più ampio contesto della tutela dell'ambiente, così come sancito dalla Costituzione. È di fondamentale importanza che anche in futuro venga assicurata l'indipendenza dell'Istituto e che esso sia ricondotto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri «super partes», invece che del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Infatti, tale vigilanza da parte del Ministero, oltre a sminuire fortemente le funzioni dell'Istituto, fa sì che lo stesso non persegua l'interesse generale attraverso l'intervento dello Stato, ma corre il rischio di essere condizionato nei suoi fini da una parziale visione da parte del Ministro. Sicché, l'Istituto che la legge istitutiva voleva «controllore» sarà, di fatto, posto sotto la diretta autorità del
 

Pag. 3

dicastero «controllato»! Inoltre, con l'attuazione dei due predetti commi dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (comma 471, sulla vigilanza dell'INFS; comma 472, sulla «deregulation dell'Istituto, prevedibilmente in pejus, con emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a «rimodulare» l'assetto organizzativo e strutturale), anch'essi inseriti in un contesto anomalo di intervento statale in materia finanziaria e recanti la solita prassi in vigore nell'attuale legislatura, della decretazione successiva «in bianco», sarebbe gravemente compromessa l'opera dell'INFS che, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera in sintonia con le regioni, quasi a mediazione tra la componente venatoria e quella ambientalista. Tanto è vero che lo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sottolineando la gravità della portata dei provvedimenti che occorre assolutamente sopprimere, nell'evidente esigenza del ripristino del ruolo di coordinamento «super partes» precedentemente in vigore della Presidenza stessa, con condivisione della responsabilità del Ministero che ha la delega per la caccia, visto anche che questo improvvido provvedimento è senza dubbio interpretato nel mondo venatorio come il venire meno delle garanzie di equilibrio e di imparzialità che il Governo è tenuto a garantire.
      La presente proposta di legge si compone di un solo articolo recante, al comma 1, modifiche all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, al fine di ripristinare la vigilanza sull'INFS da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e di sopprimere le nuove norme introdotte che prevedono l'adozione di un regolamento per la riorganizzazione dell'Istituto; al comma 2 è, conseguentemente, disposta l'abrogazione dei commi 471 e 472 all'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          b) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

      2. I commi 471 e 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su