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PDL 3055

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3055



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURGIO, ROCCHI, PAGLIARINI, ZANOTTI, BALDUCCI, ZIPPONI, ACERBO, BELLILLO, CANCRINI, CARUSO, D'ANTONA, DE CRISTOFARO, DIOGUARDI, DURANTI, FERRARA, LOMBARDI, LONGHI, NICCHI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, PROVERA, SMERIGLIO, TRUPIA

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di determinazione delle attività e delle lavorazioni per le quali è vietata l'utilizzazione del contratto di somministrazione di lavoro

Presentata il 20 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», introdusse nel nostro Paese per la prima volta una regolamentazione del lavoro temporaneo, prevedendo, in ragione delle specifiche condizioni in cui veniva a trovarsi il lavoratore, particolari tutele.
      Nella fattispecie l'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 196 del 1997, prevedeva che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individuasse con decreto le lavorazioni che richiedevano una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi al fine di vietare, per essi, la fornitura di lavoro temporaneo. Tale decreto venne successivamente emanato (decreto 31 maggio 1999, recante «Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196») e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999. Le ragioni di tali divieti erano sinteticamente ma ben chiaramente enunciate nella premessa di detto decreto.
      Successivamente il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», all'articolo 85, comma 1, lettera f), dispose l'abrogazione
 

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degli articoli da 1 a 11 della legge n. 196 del 1997, trascinando con sé anche il decreto citato che individuava le lavorazioni vietate per il lavoro temporaneo, rendendo così inapplicabile il divieto alla fattispecie della somministrazione di lavoro introdotta dalla legge n. 30 del 2003 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Così facendo, si determinò un significativo peggioramento della tutela delle condizioni di lavoro, di sicurezza e di salute dei lavoratori con contratto di somministrazione, per i quali vennero meno le tutele citate e precedentemente vigenti.
      Se consideriamo il drammatico andamento infortunistico e il grave fenomeno delle malattie professionali, risulta evidente l'urgenza di ripristinare tali tutele, eventualmente ampliandole a nuove forme di rischio nel frattempo introdotte dal legislatore comunitario prima, e da quello nazionale poi, con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

      La presente proposta di legge individua, attraverso una modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003, per impedire che esse siano oggetto di contratti di somministrazione di lavoro, le attività particolarmente pericolose che presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e risultano, per alcune fattispecie, prive di specifica disciplina normativa.

      Inoltre individua, per impedire che esse siano oggetto di contratti di somministrazione di lavoro, le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto i soggetti interessati necessitano di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Il contratto di somministrazione di lavoro è inoltre vietato per le seguenti attività particolarmente pericolose:

          a) recupero, demolizione, costruzione e prospezione effettuati in attività subacquea;

          b) manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e transito.

      5-ter. Il contratto di somministrazione di lavoro è altresì vietato per le lavorazioni che espongono i lavoratori a:

          a) agenti cancerogeni mutageni, di cui al titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          b) amianto, di cui al titolo VI-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

          c) agenti chimici, di cui al titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

          d) atmosfere esplosive, di cui al titolo VIII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

          e) cloruro di vinile monomero;

          f) 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;

          g) radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni».


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