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PDL 3140

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3140



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI SALVO, D'ANTONA, NICCHI, LEONI, FUMAGALLI, BANDOLI, BUFFO, ZANOTTI, SASSO, TRUPIA, SCOTTO, AURISICCHIO, ATTILI, BARATELLA, LOMAGLIO, MADERLONI, PETTINARI, ROTONDO, CIALENTE

Norme sulla formazione del Governo

Presentata il 10 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - All'atto della formazione del «Governo Prodi», nella presente legislatura, il numero elevato di componenti dell'esecutivo produsse nell'opinione pubblica un impatto fortemente negativo. Ben 102, tra Ministri, Viceministri e Sottosegretari, costituivano un record assoluto nell'esperienza repubblicana. A tale numero si giungeva, tra l'altro, attraverso lo «spacchettamento» di vari Ministeri, e la modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui il Governo di centrosinistra dell'epoca attraverso vari accorpamenti aveva limitato a dodici il numero dei Ministeri. Va ricordato che il primo «spacchettamento» fu opera del Governo Berlusconi nel 2001, con l'aumento del numero dei Ministeri da dodici a quattordici (decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317). Nel 2006 si è andati oltre, aumentando il numero dei Ministeri da quattordici a diciotto (decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233).
      Indubbiamente, l'ondata di antipolitica che investe il Paese è motivo di seria preoccupazione per chi ha a cuore la tenuta delle istituzioni democratiche. Mentre un'analisi approfondita richiederebbe tempo e risposte sofisticate, è necessario adottare con immediatezza atti incisivi e simbolici, che possano dare all'opinione pubblica un messaggio forte, e avviare una positiva inversione di tendenza. La riduzione
 

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del numero dei componenti del Governo, da più parti suggerita, e richiamata anche da voci autorevoli della politica, può offrire un siffatto messaggio.
      Presentiamo dunque una proposta di legge ordinaria con cui si propone l'abrogazione delle norme di «spacchettamento» dei Ministeri e il ripristino della originaria riforma adottata dal centrosinistra nel 1999. Tra l'altro, ci avviciniamo così all'esperienza recente di Paesi a noi vicini, come la Francia e la Spagna, che hanno esecutivi di dimensioni assolutamente contenute.
      Va in proposito sottolineato che il recupero dell'originario disegno di riforma assicura sia un consistente risparmio, sia un recupero di efficienza decisionale dell'esecutivo. La frammentazione sopravvenuta dopo il decreto legislativo n. 300 del 1999 ha infatti introdotto, con ogni evidenza, elementi di conflitto e sovrapposizioni di competenze. Con la proposta che si avanza non si intende quindi solo dare un messaggio simbolico alla pubblica opinione, pur importante, ma anche conseguire un concreto miglioramento sul piano dell'istituzione «Governo».
      Si segnala, infine, che la riduzione del numero dei Ministeri può agevolare il difficile confronto in atto con il sistema delle autonomie sulla riduzione dei costi della politica. È ben più difficile proporre tagli e riduzioni per regioni ed enti locali se nulla si muove per quanto riguarda un Governo nato ipertrofico per motivi che nulla hanno a che fare con l'efficienza delle istituzioni e con l'interesse del Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla formazione del Governo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della sua entrata in vigore. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo in vigore ai sensi del comma 1, entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2, il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Viceministri e Sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, scelti nel rispetto dell'equilibrio di genere.


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