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PDL 2986

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2986



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FASOLINO, CERONI, CESARO

Abrogazione del comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di applicazione di benefìci in favore dei pubblici dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra o per causa di guerra, profughi ed equiparati

Presentata il 31 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, gli orfani di guerra sono stati privati dei benefìci che la legge 24 maggio 1970, n. 336, riconosceva loro, che consistevano in un contributo economico elargito dallo Stato e alcuni benefìci in ordine al pensionamento.
      In particolare, l'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 prevedeva per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, la possibilità di chiedere nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo di prigionia, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio.
      Tale norma fu interpretata in modo estensivo, per cui l'anzianità attribuita ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 336 del 1970, andava assimilata a quella maturata con il servizio effettivo e, quindi, valutata ogni qualvolta erano attribuiti miglioramenti economici.
      Dunque l'interpretazione estensiva della suddetta norma ha senza dubbio prevalso, anche nell'ambito della giurisprudenza contabile, fino a quando il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha risolto la questione dando un'interpretazione autentica e univoca della norma, optando per un'interpretazione
 

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restrittiva, ovvero escludendo la reiterazione del beneficio attribuito dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, che secondo l'attuale interpretazione va fatto valere solo una volta e con riferimento a una qualifica o a un livello retributivo determinati.
      Tale interpretazione restrittiva, che contraddice il precedente indirizzo estensivo, appare oggi ingiusta, in quanto, avendo effetto retroattivo, ha determinato tutta una serie di conseguenze disastrose, per cui coloro che hanno avuto il beneficio sia economico sia in ordine al pensionamento, devono restituire allo Stato il denaro che lo stesso gli aveva dato sotto forma di beneficio; è stata inoltre ridotta anche l'anzianità che era stata maturata ai fini pensionistici, con la conseguenza che molte persone di età superiore a sessant'anni devono continuare a lavorare sia per far fronte al debito che hanno nei confronti dello Stato, sia per raggiungere gli anni di servizio per poter andare in pensione.
      La presente proposta di legge intende, attraverso l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ridare dignità a coloro che, orfani di guerra, ricevevano quest'unica ricompensa da parte dello Stato; poca cosa se si pensa a coloro che hanno perso la vita e sono caduti in guerra, lasciando moglie e figli, per difendere la nostra patria, l'Italia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato.


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