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PDL 3172

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3172



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, LICANDRO, LONGHI, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Abrogazione degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, in materia di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato

Presentata il 19 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di intervenire sul trattamento indennitario dei parlamentari, nonché di ogni altro soggetto pubblico che, come loro, gode ancora di un adeguamento automatico delle retribuzioni, intervenendo alla fonte di tale perdurante anomalia rispetto alle condizioni di altre categorie di lavoratori, per le quali i meccanismi di «scala mobile» sono stati aboliti già molti anni fa.
      La fonte di tale anomalia è la legge 2 aprile 1979, n. 97, come modificata dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, la quale prevede l'adeguamento automatico triennale del trattamento economico dei magistrati, al quale sono agganciati i trattamenti non solo dei parlamentari, ma anche ad esempio, quelli dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      Per tali ragioni, un qualsiasi intervento normativo sul trattamento economico dei magistrati sviluppa i propri effetti anche sulle indennità di tutti coloro i quali sono «agganciati» alla legge 2 aprile 1979,
 

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n. 97, provocando in tal modo un effetto a cascata che oggi è giustamente contestato.
      È di estrema attualità il tema dei costi della politica e in modo particolare degli sprechi e dei privilegi ad essa connessi, che stanno determinando un'atmosfera ostile che non si respirava nemmeno nel 1992.
      Le analisi legate a questo tema, però, non possono prescindere da una riflessione e da una visione più ampie del problema, altrimenti si rischierebbe di circoscriverlo e di sottovalutarlo, considerato che esso riguarda diverse fasce di categorie professionali.
      Ogni privilegio va combattuto, perché contiene in sé un'ingiustizia e un'iniquità.
      Per tale motivo, una società e una classe politica che vogliano seriamente porsi il problema del superamento delle ingiustizie sociali per la riaffermazione del diritto dei lavoratori a una vita equa e dignitosa, non possono limitarsi a bloccare le retribuzioni dei parlamentari pensando di aver così risolto completamente il problema.
      Sarebbe infatti riduttivo intervenire solo sulla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, relativa alla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.
      Occorre andare oltre, intervenendo appunto, con una revisione alla fonte della ancora vigente normativa.
      La necessità di farlo parte dal presupposto che se è giusto e legittimo il principio che esista una regolamentazione della retribuzione dei magistrati ispirata all'autonomia della loro funzione, non poche perplessità sorgono invece in merito alla effettiva modalità della sua attuazione.
      Non si tratta, com'è evidente, di attuare un intervento normativo invasivo nei confronti dell'autonomia della magistratura, bensì di dare un segnale di reale cambiamento di un meccanismo che ha prodotto in questi anni effetti non più accettati dall'opinione pubblica e dal senso comune del Paese.
      A nostro giudizio, dunque, la migliore strada da intraprendere, per quanto scomoda, è quella che porta alla modifica della legge 2 aprile 1979, n. 97, perché crediamo sia giusto che tutti coloro che usufruiscono ancora di trattamenti economici privilegiati, debbano urgentemente allinearsi alla condizione normativa di tutti gli altri lavoratori.
      La politica deve senza dubbio dare l'esempio, provvedendo ad eliminare sprechi e privilegi, ma anche le altre categorie professionali è opportuno che si adeguino, garantendo così non soltanto una minore spesa per lo Stato, ma anche una più generale assunzione di responsabilità, alla luce del sole, di fronte al Paese intero.
      La presente proposta di legge si compone di un solo articolo e prevede l'abrogazione degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sono quelli che stabiliscono l'adeguamento automatico triennale delle retribuzioni del personale di magistratura, al quale si agganciano di conseguenza le retribuzioni dei parlamentari e, fra gli altri, dei componenti delle citate Autorità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sono abrogati.


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