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PDL 3104

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3104



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILANATO, BERNARDO, DI CENTA, FEDELE,

FRATTA    PASINI, LAZZARI, LUCIANO    ROSSI

Disciplina delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale

Presentata il 2 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In base ai princìpi definiti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è stata riconosciuta una configurazione autonoma e originaria alla professione di estetista la quale, com'è noto, comprende «tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti» (articolo 1 della legge n. 1 del 1990).
      È una definizione legislativa molto ampia in base alla quale ogni prestazione e trattamento sulla superficie del corpo, che risponda allo scopo individuato dalla norma, rientra per sua stessa natura nell'ambito della professione di estetista. Tali prestazioni sono comunque svolte sulla superficie del corpo umano e risultano idonee a conseguire effetti di benessere sulle condizioni della persona, contribuendo al mantenimento o al recupero di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo, nonché di migliori condizioni di benessere psico-fisico della persona, senza implicare il ricorso alla somministrazione di rimedi o sostanze medicinali ed escludendo ogni finalità di carattere terapeutico o sanitario.
      A seguito dell'approvazione della disciplina nazionale, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 marzo 1994, n. 352, adottato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro, sentite le regioni e le organizzazioni di categoria a struttura
 

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nazionale, sono stati definiti appositi contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, in base ai quali le regioni hanno gradualmente adottato le disposizioni legislative di propria competenza concernenti i percorsi formativi di qualificazione, specializzazione e aggiornamento professionali, predisponendo la programmazione didattica e procedendo all'organizzazione dei corsi. Tale processo, in virtù della diffusione di attività formative, anche affidate a scuole e a istituti professionali di natura privata, che hanno privilegiato l'integrazione fra sistema formativo e mondo del lavoro tramite esperienze basate sui criteri dell'alternanza fra esperienze di studio ed esperienze di lavoro, hanno contribuito, nel corso degli anni, a innalzare il livello della preparazione professionale dell'estetista e a definire un profilo professionale responsabile e avanzato da parte della categoria.
      Parallelamente, nel corso degli anni novanta fino agli anni più recenti, in riscontro alla crescita di una domanda sempre più intensa mirata ad acquisire condizioni di benessere fisico e psichico da parte dei consumatori, si sono sviluppate e diffuse numerose altre attività mirate, con diversi approcci, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della salute della persona.
      Tali attività, a causa dell'assenza di una loro definizione, sono state spesso ricondotte nell'ampio settore delle terapie mirate ad affrontare i problemi della salute e del benessere psico-fisico e sono state ritenute sempre più complementari alla medicina occidentale convenzionale, tanto da assumere varie definizioni: dalle medicine alternative alle cosiddette «medicine non convenzionali», dalla medicina olistica alle varie forme terapeutiche consistenti, ad esempio, nell'agopuntura, nella chiropratica, nell'osteopatia e nelle numerose pratiche terapeutiche di derivazione orientale.
      Rispetto alle pratiche indicate, comunque rientranti nell'ambito sanitario e terapeutico, si sono sviluppate, al contempo, apposite e ulteriori attività mirate al benessere della persona, alla rimozione degli stati di disagio e, in generale, a generare una migliore qualità della vita. Sono le cosiddette «discipline bionaturali» che - come peraltro già affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (ad esempio, la sentenza n. 3403 del 1996) - non si propongono finalità terapeutiche e non rientrano nelle professioni sanitarie, ma si rivolgono a soggetti non malati, ricorrendo all'adozione di sistemi, pratiche, trattamenti e tecniche di massaggio che puntano sulle energie vitali e naturali della persona umana per il recupero dell'equilibrio fisico e psichico dell'individuo.
      A tutt'oggi le discipline bionaturali risultano ancora prive di un riconoscimento legislativo univoco a livello nazionale in quanto le proposte di legge esaminate nell'ultima legislatura dalla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nell'ambito di un testo unificato (atto Camera n. 137 ed abbinate), non sono state approvate prima del termine della legislatura, e a causa della indeterminatezza dei contenuti e delle finalità delle pratiche applicate nell'ambito di tali «discipline» si è venuta a creare, nei fatti, una notevole incertezza rispetto alla sfera operativa.
      La nostra attenzione si incentra soprattutto sugli indirizzi di shiatsu, di riflessologia, nonché di massaggio ayurvedico, oltre ad alcune altre pratiche similari quali il massaggio cinese tui na-qigong e la tecnica cranio-sacrale che, essendo imperniati su tecniche di natura manuale (digitopressione, massaggio, stimolazione) sono entrati progressivamente a far parte della sfera operativa professionale delle attività di estetista, in quanto pienamente compatibili con la disciplina prevista dalla citata legge 4 gennaio 1990, n. 1 (e dalla corrispondente legislazione regionale). A tale riguardo va considerato che, ai sensi della definizione della stessa legge lo «scopo esclusivo o prevalente» dei «trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano» è quello di «mantenerlo in perfette condizioni», oltre che di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, e risulta evidente, pertanto, la piena compatibilità dello svolgimento delle attività bionaturali
 

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testé citate nell'ambito della professione di estetista. Tale conclusione è avvalorata anche dagli itinerari formativi necessari per acquisire l'abilitazione professionale di estetista, che in funzione di una adeguata integrazione fra sistema formativo e mondo del lavoro, prevedono, fra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico la cosmetologia, nozioni di fisiologia, anatomia, chimica e dermatologia, psicologia, etica professionale e conoscenza delle tecniche di massaggio, visagismo e utilizzo delle apparecchiature professionali, valorizzando il livello scientifico di preparazione degli operatori del settore e consentendo ad essi di affrontare con cognizione di causa e responsabilità le attività bionaturali.
      Tuttavia, occorre evidenziare con forza la situazione piuttosto confusa che si è venuta a creare nell'ambito dell'area indistinta del «benessere» che, mentre per un verso ha portato allo sviluppo disordinato di un vero e proprio «mercato» del benessere sia nell'ambito del settore medico e sanitario, sia nelle strutture turistiche e commerciali che non offrono sempre garanzie adeguate al consumatore, da un altro verso sta comportando la diffusione di numerosi «centri benessere» nei quali vengono adottati trattamenti, pratiche e tecniche di massaggio che, sotto la denominazione di «discipline bionaturali», si sovrappongono indebitamente alla legittima sfera operativa delle attività di estetista senza il rispetto degli stringenti requisiti di abilitazione professionale previsti dalla citata legge n. 1 del 1990, che provocano anche una tangibile riduzione della sfera economica di mercato a pregiudizio delle imprese professionalmente qualificate di estetista.
      La situazione si è resa ancora più complessa a causa della legislazione parziale e frammentaria adottata progressivamente da diverse regioni per definire e qualificare le «discipline bionaturali». Al riguardo va ricordato che, proprio al fine di superare le eccezioni di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale (ad esempio, sentenze n. 353 del 2003 e n. 40 del 2006) rispetto alle prime leggi regionali su tale materia, diverse regioni (ad esempio, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto) hanno adottato un'impostazione più generica, mirata sostanzialmente a definire gli interventi per la formazione e la qualificazione professionale degli operatori di attività bionaturali, con la potestà di individuare e, quindi, definire le corrispondenti attività professionali e, di conseguenza, i profili professionali degli operatori; inoltre, tali leggi, senza istituire un regime obbligatorio di accesso all'attività, prevedono comunque l'istituzione di elenchi o registri regionali in cui iscrivere gli operatori.
      Ciò che è opportuno evidenziare riguarda l'impostazione piuttosto involuta adottata dai provvedimenti regionali in esame i quali, anche se sul piano di stretta legittimità formale risultano compatibili con l'assetto costituzionale, tuttavia sono concepiti in modo tale da «aggirare» il disposto dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente sulle «professioni», in base al quale la definizione dei princìpi fondamentali concernenti l'individuazione dei profili professionali e dei relativi requisiti professionali di accesso, con l'eventuale istituzione di appositi albi, risulta di competenza dello Stato. In sostanza, il contenuto delle leggi regionali è tale da conseguire, nei fatti, un risultato sostanzialmente analogo a quello di una concreta individuazione e definizione di nuovi profili professionali a livello territoriale e all'istituzione di un regime di iscrizione ad appositi albi, con il rischio di creare situazioni di discriminazione di fatto e di disparità di trattamento a carico dei medesimi soggetti, a seconda che siano iscritti o non iscritti, e di provocare, anche, condizioni restrittive o, quanto meno, di difficoltà nella circolazione degli operatori del settore sul territorio nazionale.
      Per altro verso occorre evidenziare che i requisiti di qualificazione professionale previsti ai sensi della legislazione regionale per esercitare le discipline bionaturali non risultano adeguati rispetto alle conoscenze di livello scientifico e alle responsabilità professionali che gli operatori di tale comparto
 

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dovrebbero assumersi per l'esercizio delle attività, soprattutto se considerate a raffronto con gli itinerari formativi molto più complessi previsti per avviare le attività di estetista.
      In considerazione del panorama economico e legislativo confuso e incerto e proprio al fine di superare le incertezze provocate dalla graduale affermazione delle discipline bionaturali, nei fatti del tutto slacciate dalla disciplina della citata legge n. 1 del 1990, la presente proposta di legge intende affrontare la materia definendo una disciplina di principio a livello nazionale che riconduca in modo coerente e legittimo le pratiche bionaturali nella sfera operativa della professione di estetista, ampliando e coordinando le definizioni, i profili professionali, i requisiti di abilitazione professionale, le modalità di esercizio e le potestà delle regioni.
      Nell'articolo 1 della presente proposta di legge sono definiti i princìpi fondamentali e le finalità della nuova disciplina delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, stabilendo che tali attività rientrano nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. In sostanza, la nuova disciplina assume le finalità essenziali di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.
      Con l'articolo 2 si prevede la definizione organica delle attività, individuando un primo profilo professionale di «estetista» riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell'attività di estetista previsto dalla citata legge n. 1 del 1990, ma con una formulazione maggiormente flessibile e al passo con i tempi che consenta all'estetista, mediante la prestazione di servizi di bellezza per il corpo umano, di concorrere anche al recupero del benessere della persona. In via strettamente connessa con il profilo di estetista la norma prevede la definizione di «estetista bionaturale», con un profilo più ampio che, secondo gli orientamenti che si vanno consolidando negli ambienti del settore, fa riferimento allo svolgimento di pratiche bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell'individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico.
      La definizione esclude dalle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale ogni atto di diagnosi, profilassi e prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico in modo da superare eventuali sovrapposizioni con l'area delle professioni sanitarie e da evitare ogni confusione con attività terapeutiche riconducibili alle cosiddette «medicine non convenzionali o alternative», olistiche od orientali, comunque rientranti nel settore sanitario.
      Per coerenza, la definizione stabilisce che l'attività può essere svolta con l'attuazione di varie tecniche manuali e di massaggio, ricorrendo all'applicazione dei prodotti cosmetici, definiti ai sensi delle norme vigenti, e all'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, appositamente fabbricati e predisposti ad uso estetico. A tale ultimo riguardo la nuova disciplina, anziché rinviare a un elenco di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico simile a quello già allegato alla menzionata legge n. 1 del 1990 - rispetto al quale il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, avrebbe dovuto emanare un apposito decreto per stabilire le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, che, a tutt'oggi, non è stato emanato - adotta una previsione più generale, ma maggiormente appropriata e flessibile, in base alla quale si consente l'utilizzo di tutte le apparecchiature che
 

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siano conformi alla normativa tecnica vigente e che, pur rientrando nelle norme CEI EN relative alla sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare e degli apparecchi elettromedicali, siano appositamente fabbricate o predisposte da parte dei fabbricanti per consentirne tecnicamente un utilizzo finalizzato esclusivamente all'attività di estetista.
      In base alla definizione adottata, ogni altra pratica o tecnica che, per le metodiche utilizzate, sia riconducibile ad approcci e indirizzi diversi, anche di carattere sanitario (ad esempio, nutrizione, bioenergia, educazione all'abitare, bio-architettura, naturopatia, pranopratica) risulta esclusa dalla sfera professionale dell'attività di estetista e di estetista bionaturale.
      Per tale motivo la nuova definizione che si propone, senza ricorrere ad una classificazione rigida di attività, adotta un criterio flessibile che lascia aperta la possibilità di inserire nella sfera della professione di estetista sia le pratiche sicuramente riconducibili alla medesima, sia le nuove tecniche di massaggio, da individuare ai fini della prima attuazione della nuova disciplina e da aggiornare successivamente in base allo strumento dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di cui agli articoli 4 e 8).
      Sotto il profilo dei requisiti di accesso professionale, l'articolo 3 prevede che l'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale sia subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un itinerario formativo, successivo all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, che viene suddiviso in due percorsi propedeutici di istruzione e formazione professionale:

          1) il primo percorso viene suddiviso in un primo periodo della durata di tre anni per il rilascio della qualifica di «operatore professionale» per le mansioni di estetista di base, valida ai fini dell'avviamento al lavoro, ed in un secondo periodo di specializzazione secondo un modulo professionalizzante della durata di un anno, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un «diploma professionale», con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista;

          2) il secondo percorso consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione nell'ambito del sistema dell'istruzione tecnica superiore e dell'alta formazione professionale, secondo un modulo professionalizzante della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un «diploma professionale» con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale.

      In tale ottica un soggetto avrebbe la possibilità di acquisire l'abilitazione professionale di estetista alla conclusione del primo ciclo e, solo proseguendo con il secondo ciclo, avrebbe la possibilità di conseguire l'abilitazione professionale completa di estetista bionaturale. Ciò potrebbe rispondere sia ad esigenze di scelta professionale (oltre che economica), sia ad opportunità di mercato per gli operatori interessati.
      Tale percorso formativo deve essere realizzato secondo criteri di alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.
      È previsto, altresì, che le competenze formative acquisite durante l'arco della vita lavorativa, registrate nel «libretto formativo del cittadino», e le stesse esperienze lavorative svolte tramite periodi di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate del settore, possano essere valutate per il riconoscimento di appositi

 

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crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
      L'articolo 4 è dedicato alle potestà delle regioni in materia di abilitazione professionale e definisce una procedura in base alla quale, previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. La norma, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica alcune materie fondamentali di insegnamento da suddividere nelle aree di cultura generale e di etica professionale, di cultura scientifica e professionale, di cultura normativa e imprenditoriale, nell'area tecnica e operativa e nell'area di cultura organizzativa e comportamentale.
      Al fine di rendere efficace ed organico il nuovo sistema di abilitazione professionale, l'articolo 4, con la medesima procedura dell'accordo sancito dalla citata Conferenza permanente, prevede:

          a) la definizione di apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi delle norme vigenti;

          b) l'indicazione dei criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale, validi per l'esercizio professionale delle tecniche di decorazione e pigmentazione corporee (tatuaggio) e delle pratiche di foratura di parti superficiali del corpo (piercing), che possono essere svolte nell'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale, nonché dell'attività onicotecnica di applicazione e di ricostruzione di unghie artificiali;

          c) la definizione del valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di estetista e di estetista bionaturale;

          d) l'indicazione dei criteri per lo svolgimento di percorsi formativi specifici o integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie, per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi degli istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi appartenenti al sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o dell'alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di estetista e di estetista bionaturale;

          e) l'adozione dei criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati.

      All'articolo 5 sono stabilite, altresì, le competenze di natura programmatoria proprie delle regioni, concernenti l'adozione di apposite misure mirate a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, a stabilire i criteri di accesso al mercato e di esercizio dell'attività, a promuovere le condizioni di igiene e sicurezza, nonché ad assicurare le migliori condizioni di fruibilità del servizio ai consumatori.
      L'articolo 6 è mirato a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio delle attività professionali previste dalla presente proposta di legge. In primo luogo la norma, nell'applicare il principio costituzionale

 

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citato dall'articolo 1 sulla libertà di iniziativa economica privata, stabilisce che le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale siano esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, nell'ambito di centri o istituti con denominazioni e segni distintivi che, per esigenze di tutela del consumatore, risultino idonei a indicare e a distinguere le attività professionali svolte.
      In particolare, la norma dispone che presso ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività debba essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente, vale a dire in modo continuativo, la propria attività nella sede indicata.
      Inoltre, la medesima norma prevede che l'impresa possa essere esercitata professionalmente presso un'apposita sede organizzata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di luoghi di cura o di riabilitazione, di centri e stabilimenti terapici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, per i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni delle prestazioni professionali da effettuare.
      Al fine di assecondare le esigenze dei consumatori è ammessa anche la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta dal titolare dell'impresa autorizzata a esercitare in sede fissa oppure da un suo addetto appositamente incaricato che sia in possesso dei requisiti di abilitazione professionale.
      Di particolare rilievo è il comma 8 dell'articolo 6, nel quale si prevede che le imprese abilitate, nell'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale, abbiano facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e prestazioni rientranti nelle loro competenze professionali, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere estetico e bionaturale del cliente. A tale fine è necessario che l'impresa si avvalga del professionista in base a un apposito incarico professionale che, secondo le norme generali vigenti in materia di prestazioni d'opera intellettuale o professionale, sia atto a salvaguardare i criteri di autonomia, di responsabilità e di tutela del carattere strettamente personale della prestazione da parte del professionista nei riguardi della clientela. Nel caso in esame è necessario che i centri estetici e di benessere siano organizzati in modo da predisporre appositi locali che risultino conformi alle norme vigenti sui requisiti sanitari e di igiene e sicurezza per i locali e le attrezzature e per gli addetti nonché alle norme in materia di pubblicità sanitaria, con i riferimenti alle relative denominazioni e insegne, che siano applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.
      La norma intende dare una risposta concreta ai diversi problemi che si sono creati nella realtà operativa dei cosiddetti «centri di benessere» che attualmente, con diverse configurazioni e denominazioni, si vanno affermando nel mercato e comportano problemi molto complessi di difficile soluzione per individuare i soggetti cui attribuire la titolarità dei centri stessi e per definire le relative responsabilità professionali, nonché per attribuire posizioni di priorità fra le diverse figure nei rapporti patrimoniali e giuridici (proprietà e conduzione dei locali, gestione, amministrazione, rappresentanza legale, rapporti con i terzi) e nei rapporti con la clientela.
      In realtà, va osservato come la circostanza che in tali centri siano svolte attività di varia natura non implica necessariamente che si debba prevedere una
 

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nuova disciplina organica e unitaria dei cosiddetti «centri benessere» sotto il profilo giuridico e amministrativo; se all'interno di tali centri sono svolte attività differenti che richiedono il possesso di peculiari requisiti di qualificazione o di abilitazione professionale di vario livello, o anche di carattere igienico-sanitario attinenti ad ogni specifica attività svolta nel centro, occorre fare riferimento agli strumenti giuridici già esistenti per regolare contrattualmente i rapporti fra i singoli operatori in sede interprofessionale, individuando le rispettive responsabilità e i relativi centri d'imputazione patrimoniale e professionale, soprattutto con riguardo agli eventuali rapporti intercorrenti con professionisti del settore sanitario e medico.
      Dunque, la nuova norma, senza voler dare una definizione giuridica ai «centri di benessere», consentirebbe ai titolari di imprese costituite per l'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale di organizzare anche appositi centri, che potrebbero anche adottare la denominazione di «centri benessere» o similari, nei quali, in via complementare all'attività di estetista e di estetista bionaturale, potrebbero essere svolte attività di varia natura come: attività di ginnastica, massaggio sportivo, trattamenti di medicina estetica, medicine non convenzionali, fisioterapia, riabilitazione motoria, e attività professionali varie (psicologia, dietologia, endocrinologia), secondo appositi incarichi di natura professionale, nel rispetto delle norme applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.
      In quest'ottica, la nuova disciplina consentirebbe alle imprese di estetista e di estetista bionaturale di avvalersi di utili strumenti di collaborazione interprofessionale fra operatori di settori diversi e di usufruire di maggiori opportunità di sviluppo professionale.
      L'articolo 7 introduce un sistema sanzionatorio piuttosto rigoroso mirato a reprimere i comportamenti che implichino la violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività.
      Infine, nell'articolo 8 sono previste apposite norme finali e transitorie. In particolare, tramite la procedura dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi nonché per la valutazione dei periodi di inserimento già maturati nell'ambito di imprese o strutture del settore, da parte degli operatori professionali delle discipline bionaturali, conseguiti o maturati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge o in sede di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai nuovi soggetti abilitati.
      In ogni caso, la norma dispone che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla citata legge n. 1 del 1990, che dimostrino di avere svolto professionalmente, per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della nuova legge, le pratiche bionaturali indicate dalla stessa norma transitoria in sede di prima attuazione (vale a dire le attività di shiatsu, riflessologia, massaggio ayurvedico, massaggio cinese tui na-qigong, tecnica cranio-sacrale), sono equiparati ai nuovi soggetti abilitati. Nel caso in cui lo svolgimento professionale delle predette pratiche sia avvenuto per periodi inferiori, si prevede che i medesimi soggetti siano autorizzati a continuare a svolgere professionalmente tali pratiche fino alla maturazione del periodo di cinque anni al fine di poter essere equiparati agli abilitati all'esercizio dell'attività di estetista bionaturale. In tal modo sarebbero garantite condizioni di continuità nell'esercizio professionale delle predette attività, senza dover affrontare eventuali periodi di «congelamento» nella fase transitoria in attesa dell'approvazione delle norme regionali per l'organizzazione dei nuovi corsi di abilitazione professionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale.
      2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.

Art. 2.
(Definizione delle attività).

      1. Ai fini della presente legge le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale comprendono:

          a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni,

 

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concorrendo al recupero del benessere della persona;

          b) lo svolgimento di pratiche bioanaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita.

      2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'attuazione di varie tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della normativa vigente.       3. È ammessa la facoltà di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte.
      4. Nell'esercizio dell'attività professionale di estetista sono ammesse tecniche di decorazione e pigmentazione corporee permanenti, durature o temporanee e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.
      5. Sono escluse dalle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale la diagnosi, la profilassi, la prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

Art. 3.
(Abilitazione professionale).

      1. L'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale è subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un itinerario formativo, successivo

 

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all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che è suddiviso in due percorsi propedeutici di istruzione e formazione professionale:

          a) il primo percorso consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale per le mansioni di estetista di base, valida ai fini dell'avviamento al lavoro, seguito dallo svolgimento di un corso di specializzazione secondo un modulo professionalizzante della durata di un anno, al termine del quale, previa certificazione di avvenuta frequenza, lo studente è ammesso a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico estetista, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista, per lo svolgimento delle prestazioni e dei trattamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

          b) il secondo percorso, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio del diploma professionale di tecnico estetista di cui alla lettera a) del presente comma, consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione nell'ambito del sistema dell'istruzione tecnica superiore e dell'alta formazione professionale, secondo un modulo professionalizzante della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico superiore estetista bionaturale, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale, comprensiva delle pratiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

      2. Il percorso formativo è realizzato secondo criteri di alternanza fra periodi di

 

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formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, ai sensi della normativa vigente in materia di alternanza scuola-lavoro.
      3. Le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge.
      4. Al fine di cui al comma 3 possono essere altresì valutati i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o strutture abilitate del settore, svolte in qualità di titolare dell'impresa o della struttura professionale, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di lavoratore dipendente, o secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalla normativa vigente che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 4.
(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale).

      1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative

 

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a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, individuando gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione professionale e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
      2. Le materie fondamentali di insegnamento dei corsi e delle prove di esame di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti aree:

          a) area di cultura generale e di etica professionale;

          b) area di cultura scientifica e professionale comprendente le seguenti materie: fisiologia, anatomia e dermatologia, chimica e cosmetologia, psicologia;

          c) area di cultura normativa e imprenditoriale comprendente le seguenti materie: diritto commerciale e societario, diritto del lavoro e contratti, tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro, disciplina dell'accesso alla professione;

          d) area tecnica e operativa comprendente le seguenti competenze: massaggi e trattamenti al viso e al corpo, estetica, trucco e trucco semipermanente, trucco terapeutico, visagismo, tecniche e pratiche bionaturali, utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione;

          e) area di cultura organizzativa e comportamentale comprendente le seguenti materie: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali, informatica, lingua straniera, sistemi di comunicazione, relazione comportamentale e accoglienza della clientela.

      3. Con la procedura di cui al comma 1:

          a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

 

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          b) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, validi per l'esercizio professionale delle tecniche di decorazione e pigmentazione corporee e delle pratiche di foratura di parti superficiali del corpo di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché dell'attività onicotecnica di applicazione e di ricostruzione di unghie artificiali;

          c) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui alla presente legge;

          d) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi degli istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi appartenenti al sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o dell'alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di estetista e di estetista bionaturale;

          e) sono adottati i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge.

      4. Le regioni, per il conseguimento dell'abilitazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione

 

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delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
      5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi del comma 4.

Art. 5.
(Competenze programmatorie delle regioni).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
      2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore.
      3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) valorizzare la funzione di servizio delle strutture operanti nel settore, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

          b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività, sugli orari di

 

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apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

          d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

Art. 6.
(Esercizio delle attività).

      1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, nell'ambito di centri o istituti di estetista con denominazioni e segni distintivi idonei a indicare e a distinguere le attività professionali svolte.
      2. Presso ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
      3. L'impresa può essere esercitata professionalmente presso un'apposita sede organizzata dal committente, in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale. In tale caso il committente deve predisporre stabilmente appositi locali in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di luoghi di cura o di riabilitazione, di centri e stabilimenti terapici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, per i quali sono stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni delle prestazioni professionali da effettuare.

 

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      4. È fatta salva la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta dal titolare dell'impresa autorizzata a esercitare in sede fissa o da un suo addetto appositamente incaricato, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui all'articolo 3.
      5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, non è ammesso lo svolgimento delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale in forma ambulante o di posteggio.
      6. È ammesso lo svolgimento delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede.
      7. Le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, in conformità ai requisiti richiesti per le rispettive attività.
      8. Le imprese abilitate ai sensi della presente legge, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, mediante apposito incarico professionale, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia e di responsabilità, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere estetico e bionaturale del cliente. A tale fine le medesime imprese predispongono i locali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e di sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.
      9. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2
 

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che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, nonché prodotti erboristici complementari alle prestazioni svolte, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge le attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro.
      2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui all'articolo 6, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
      3. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.
      4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

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      5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 4:

          a) sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi degli operatori professionali delle discipline bionaturali e per il riconoscimento dei titoli e dei diplomi equipollenti, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o in sede di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

          b) sono stabiliti i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dagli operatori professionali delle discipline bionaturali a seguito dello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o strutture del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge o in sede di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

      2. In ogni caso, i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrano di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali previste dal comma 3 del presente articolo, per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale ai

 

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sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di cinque anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del citato articolo 3, comma 1, lettera b).

      3. In sede di prima attuazione della presente legge, le pratiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono individuate nelle attività di shiatsu, riflessologia, massaggio ayurvedico, massaggio cinese tui na-qigong, e tecnica cranio-sacrale. Con le procedure previste dall'articolo 4 sono individuate nuove pratiche da comprendere nell'attività professionale di estetista bionaturale tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle attività di cui al periodo precedente.



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