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PDL 3137

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3137



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Disposizioni per la stabilizzazione del personale militare di grado non dirigenziale in servizio a tempo determinato e degli ufficiali ausiliari delle Forze armate

Presentata il 10 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La trasformazione dell'organizzazione militare, non più basata sulla leva obbligatoria, in modello professionale, unitamente alla carenza di ufficiali subalterni all'interno delle Forze armate, hanno indotto il Ministero della difesa a ricorrere sempre più alla stipula di contratti a tempo determinato per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'amministrazione stessa. Gli ufficiali ausiliari reclutati a tempo determinato hanno svolto e continuano a svolgere le proprie attività con continuità, professionalità e affidabilità, nonostante una situazione di precarietà contrattuale protrattasi negli ultimi anni.
      La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha disposto misure per la graduale riduzione del fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare, all'articolo 1, comma 519, ha previsto la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge».
      Tuttavia, in sede di applicazione della norma, il Ministero della difesa ha precisato che tale disposizione non debba ritenersi applicabile all'Esercito e al personale delle Forze armate ma solo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia.
      La prevista riduzione delle risorse economiche destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale
 

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(di circa il 15 per cento a decorrere dal 2007), insieme a un mancato intervento specifico volto a ridurre la precarietà del lavoro relativa alle Forze armate, rischiano di aggravare ulteriormente una situazione di per sé preoccupante.
      Pur nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è difficile prescindere da un necessario reintegro delle risorse economico-finanziarie destinate alla ridefinizione del modello di difesa, sia per consentire la valorizzazione di figure professionali adeguate al mutamento dello strumento militare richiesto, sia per pervenire a una soddisfacente stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro. Le Forze ausiliarie, essendo composte da uomini e da donne che hanno svolto un percorso di studi, di formazione, di addestramento specializzato e completo, meglio di altre si prestano ad essere utilizzate in un esercito di tipo professionale.
      Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge intende intervenire per affrontare il problema del «precariato storico» delle Forze armate, prevedendo il richiamo al servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, mediante la definizione di modalità di assunzione e la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per coloro che risultano esclusi dall'applicazione del citato comma 519 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, a condizione che posseggano determinati requisiti, come definiti dall'articolo 1 della stessa proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti e modalità per l'inquadramento).

      1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 del presente articolo, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, collocandolo transitoriamente in soprannumero, ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati al citato comma 3 e nel limite massimo di 2.000 unità, purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) essendo già assunto con contratto a termine alla data del 1o gennaio 2007, abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente tale data;

          b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

          c) risulti ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.

      2. Per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, congedati a decorrere dal 1o ottobre 2003, ivi compresi gli allievi ufficiali di complemento (AUC) raffermati congedati senza demerito per aver prestato il servizio di trentasei mesi parzialmente nel quinquennio antecedente il 1o gennaio 2007, gli allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) della Marina militare - V Corpo AUFP e gli ufficiali delle forze di completamento che hanno conseguito richiami per un periodo superiore a sei mesi e che sono stati posti in congedo nei

 

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cinque anni antecedenti il 1o gennaio 2007, la stabilizzazione avviene al conseguimento del requisito dei trentasei mesi di servizio a decorrere dal 1o gennaio 2002, prescindendo dalla data del conseguimento stesso. Gli ufficiali richiamati ai sensi del presente comma non devono superare il tetto massimo delle quattrocento unità e sono ricollocati secondo la distribuzione tra le diverse Forze armate indicata dal comma 4. Per l'attuazione della stabilizzazione si procede sulla base della valutazione dei titoli di servizio e di studio stabiliti dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2.
      3. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni nel servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente.
      4. Gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

          a) Esercito: 500;

          b) Marina militare: 850;

          c) Aeronautica militare: 250;

          d) Arma dei carabinieri: 400.

Art. 2.
(Attuazione e requisiti per l'immissione in servizio permanente).

      1. Ai fini dell'immissione in servizio permanente del personale di cui all'articolo 1, comma 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i requisiti e i punteggi relativi ai titoli, tra cui rilevano i mesi di servizio prestati presso la Forza armata d'appartenenza, il titolo di studio, le note

 

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caratteristiche, l'idoneità a precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente e l'eventuale numero di figli.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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