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PDL 3070

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3070



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

URSO, ASCIERTO, BONO, BOSI, BRIGUGLIO, BRUSCO, CASTIELLO, CICCIOLI, CONSOLO, CONTENTO, COSENZA, DE CORATO, FASOLINO, FILIPPONIO TATARELLA, FOTI, GAMBA, LAMORTE, LEO, MANCUSO, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MURGIA, NESPOLI, PEDRIZZI, RAISI, ROSITANI, SANTORI, SANZA, TUCCI, ULIVI, ZACCHERA

Nuove norme in materia di servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione III, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Una corretta e illuminata gestione delle risorse idriche, espressione con cui si indicano, in senso generale, tutte le varie forme di disponibilità dell'acqua, è oggi d'importanza primaria: come è noto non si può vivere senza acqua e perciò la storia umana è indissolubilmente legata alla sua disponibilità, che ha sempre rappresentato un parametro importantissimo negli insediamenti umani.

      L'evoluzione scientifica e tecnologica, che, in maniera più o meno continua ha caratterizzato gli ultimi due secoli, ha determinato uno sviluppo industriale e demografico senza precedenti che, insieme al progressivo mutamento delle condizioni geografico-climatiche, hanno richiesto un sempre maggiore bisogno d'acqua, ormai utilizzata non solo per scopi potabili, ma anche nell'agricoltura e nell'industria.
      A fronte di una richiesta sicuramente crescente per motivi economici, politici e sociali, l'uomo ha dovuto fare i conti con una non uniforme distribuzione sul territorio e con una riduzione significativa delle riserve idriche che, nei Paesi sviluppati, è stata attribuita principalmente a due fattori: la diminuzione delle precipitazioni e una maggiore evaporazione dell'acqua dovuta al riscaldamento globale.
      L'acqua, come è stato rilevato da più parti, è ormai «una questione politica», che necessita di concreti interventi che individuino chiaramente cosa fare, chi debba agire e quando. La sua importanza
 

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quale patrimonio dell'umanità è universalmente riconosciuta. L'etica e il buon senso suggeriscono di non sottovalutare un bene così prezioso, e l'uso consapevole e razionale della risorsa è il solo modo per non dilapidare tale patrimonio.
      L'Italia è potenzialmente molto ricca di acque, di cui molte di altissima qualità, ma la distribuzione è fortemente differenziata sul territorio nazionale, in quanto a una particolare ricchezza e disponibilità di acque nel nord e nel centro Italia, si contrappone una carenza di risorse idriche nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole, con l'aggravio di una rete di distribuzione inadeguata, con perdite di carico stimate dal 30 per cento al 40 per cento e oltre; situazioni ulteriormente penalizzate da insufficienze e da inadeguatezze nello sfruttamento nei bacini imbriferi naturali nonché negli invasi idrici di ritenuta.
      Le siccità ricorrenti, che colpiscono inusitatamente zone del Paese tipicamente non soggette a tali eventi, aggravate dalla crescita continua dei consumi (si registra in Italia uno dei più elevati consumi idrici pro capite del mondo), seguite da episodi di rilevanti precipitazioni, hanno un notevole impatto sull'agricoltura e sull'ambiente, comportando la necessità di un'attenta azione politica volta ad adottare misure e comportamenti idonei a un razionale uso delle acque.
      La presente proposta di legge provvede al riordino della normativa nazionale in materia di servizio idrico di cui alla parte terza, sezione III, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità e all'accessibilità dei servizi idrici, assicurando un adeguato livello di tutela secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
      Per il conseguimento di queste finalità gli obiettivi sono quelli di: a) riorganizzare il servizio idrico su base provinciale al fine di ottimizzare e di ridurre i costi di funzionamento; b) semplificare le procedure di affidamento della gestione dei servizi al fine di realizzare un contesto concorrenziale più favorevole in conformità ai princìpi comunitari in materia di appalti e servizi pubblici; c) favorire, a parità di servizio reso e di qualità della vita, un uso più razionale delle risorse idriche tramite l'adozione di interventi diretti alla promozione del risparmio idrico e al contenimento dei consumi; d) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture idriche necessarie per il funzionamerito della rete, tramite il ricorso a finanziamenti comunitari, l'accesso al credito e l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un apposito fondo di rotazione; e) favorire una politica tariffaria collegata agli investimenti.
      Si propone, dunque, lo scioglimento degli ambiti territoriali ottimali (ATO), gli enti intermedi sovracomunali che si occupano della gestione del servizio idrico integrato, attribuendone la competenza alle province, assicurando così una maggiore efficienza del servizio e una riduzione dei soggetti deputati alle decisioni con conseguenti abbattimento dei costi e semplificazione delle procedure. L'unica eccezione all'applicazione delle disposizioni citate è prevista per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, che possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico e in modo distinto da quella della provincia, in conformità di princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza. Fermo restando il principio per cui l'acqua è un bene primario non cedibile e che, pertanto, le reti che ne consentono la diffusione devono restare in mano pubblica, si prevede la possibilità di coinvolgere l'imprenditoria privata nella gestione del servizio idrico integrato mediante gare pubbliche al fine di reperire risorse finanziarie e di adottare criteri di maggiore efficienza ed economicità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riorganizzazione territoriale del servizio idrico integrato).

      1. Tutti gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali vigenti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative autorità d'ambito in essi ricadenti, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, al fine di assicurare la soddisfazione del fabbisogno idrico delle popolazioni locali in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e al fine di migliorare i livelli di qualità e di sicurezza del servizio, sono altresì trasferite alle province le competenze in materia di gestione delle risorse idriche attribuite alle autorità d'ambito territoriale ottimale, fatti salvi i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
      3. In deroga al comma 2, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico integrato e in modo distinto da quello della provincia.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province provvedono alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, individuando nell'ambito del proprio territorio un soggetto, anche nella forma della società di capitali in mano pubblica, cui è affidata la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio.
      5. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e

 

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produttivi collegati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Art. 2.
(Gestione del servizio idrico integrato).

      1. La gestione del servizio idrico integrato è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
      3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante una procedura competitiva, da espletare con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui all'articolo 3.
      4. Possono partecipare alla gara di cui al comma 2 i soggetti di seguito indicati, aventi sede in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:

          a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;

          b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);

          c) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

 

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del mare, con proprio decreto, determina le modalità di partecipazione e i termini della procedura competitiva prevista dai commi 1, 3 e 4, in conformità a quanto stabilito dal comma 6.
      6. La gestione del servizio idrico integrato può essere eccezionalmente affidata a società a partecipazione mista pubblica e privata, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e di clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a prevenire conflitti di interesse.
      7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province devono adeguatamente motivare le ragioni che, sulla base di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, anziché alla gara di cui al comma 1, e devono altresì indicare in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve essere dismessa con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso.
      8. Le imprese e le società esercenti il servizio idrico integrato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la relativa gestione fino alla scadenza dell'affidamento e comunque entro o non oltre il 31 dicembre 2011. Alla scadenza, i beni e gli impianti delle imprese affidatarie sono trasferiti direttamente agli enti locali nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
      9. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato s'impegnano a rispettare il piano di rete elaborato ai sensi dell'articolo 3 e provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a stipulare il relativo contratto di servizio.

Art. 3.
(Piano di rete).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

 

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soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province, d'intesa con i comuni, provvedono alla predispo- sizione del nuovo piano di rete o all'aggiornamento del piano d'ambito di cui dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitandolo al territorio della provincia interessata. Qualora l'intesa non sia raggiunta provvede la regione.
      2. Il piano di rete è costituito dai seguenti atti:

          a) ricognizione delle infrastrutture;

          b) programma degli interventi;

          c) modello gestionale e organizzativo;

          d) piano economico-finanziario.

      3. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
      4. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tale fine programmate e i tempi di realizzazione.
      5. Il modello gestionale e organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
      6. Il piano economico-finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da

 

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tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
      7. Il piano di rete è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.
(Abrogazioni e interpretazione autentica di norme).

      1. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. Per quanto concerne i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato e i poteri di controllo e sostitutivi, l'espressione «autorità d'ambito» contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal presente articolo, si intende riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dalle province ai sensi della presente legge.


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