Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3072

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3072



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

URSO, ASCIERTO, BARBIERI, BRIGUGLIO, BRUSCO, CATANOSO, CONSOLO, CONTENTO, COSENZA, DE CORATO, FOTI, GAMBA, ALBERTO GIORGETTI, LAMORTE, LEO, LO PRESTI, MANCUSO, MENIA, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, PERINA, RAISI, RIVOLTA, SANTORI, TONDO, ULIVI

Soppressione delle comunità montane

Presentata il 26 settembre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede la soppressione delle comunità montane ritenendo necessario procedere a una semplificazione degli enti preposti all'amministrazione del territorio con la conseguente riduzione dei costi di gestione.
      Come è noto, l'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, recita che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
      Oltre ai soggetti così individuati si annoverano anche le comunità montane, le comunità collinari e le unioni di comuni, enti costituiti con leggi ordinarie e finalizzate, nelle intenzioni iniziali, a mirare con maggiore puntualità l'azione pubblica verso le esigenze locali. I fatti hanno smentito le intenzioni e l'analisi dei bilanci delle comunità montane porta a concludere che circa la metà dei fondi di cui esse sono dotate sia destinata alle spese di struttura e solo una minima parte sia ridistribuita ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubblici.
      Ad oggi, le comunità montane sono, in totale, 356 e hanno oltre 12.800 consiglieri. Solo i loro presidenti costano oltre 13.600.000 euro l'anno, cui si aggiunge il costo dei consiglieri, più difficile da calcolare, che percepiscono un «gettone» variante dai 17 ai 36 euro per riunione. Lo Stato destina alle comunità montane un finanziamento annuo di 800.000.000 di euro.
      Esse, pertanto, costituiscono chiari esempi di come le amministrazioni locali possano rappresentare fonti di spreco e simbolo di una gestione del potere fine a
 

Pag. 2

se stessa, che comporta principalmente aggravio di spese, confusione nella ripartizione dei ruoli e aumento della pressione fiscale.
      Le finalità individuate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», e successive modificazioni, quali la promozione turistica, culturale e sportiva, la protezione civile, la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico e forestale, i trasporti, i servizi sociali e socio-assistenziali, rimangono per lo più disattese e comunque possono utilmente essere perseguite dai comuni nei cui territori ricadono le corrispondenti aree delle attuali comunità montane, con un notevole risparmio di risorse pubbliche. In un momento politico e sociale in cui s'invocano unanimemente la riduzione dei costi della politica e la semplificazione amministrativa, la previsione della soppressione di questi enti che non hanno mostrato adeguati segnali di merito non può che essere condivisa.
      Ciò non significa privare le zone montane delle risorse loro destinate; gli interventi finanziari disposti a favore dei territori montani rimangono; si elimina solo la struttura comunità montana, potendo sopperire ai suoi scopi il comune di riferimento, anche accorpandosi con altri, sotto forma di unioni di comuni, come previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane, costituite ai sensi dei citati articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
      3. Gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali o regionali sono gestiti dalla provincia, sulla base di apposite intese tra la provincia stessa e i comuni interessati. Qualora l'intesa non sia raggiunta, provvede la regione.
      4. Le indicazioni urbanistiche relative alla montagna concorrono a formare il piano territoriale di coordinamento delle province, predisposto ai sensi dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      5. Le opere, gli interventi di pianificazione e le infrastrutture che riguardano le zone montane sono inseriti nei programmi triennali dei lavori pubblici delle province.
      6. Gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico delle zone montane sono determinati mediante la predisposizione di

 

Pag. 4

un apposito programma pluriennale settoriale delle province dedicato alla montagna.
      7. Gli interventi finanziari disposti a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente in materia.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su